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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se in un sinistro vi sono più danneggiati e i risarcimenti superano il massimale legale, i crediti sono ridotti proporzionalmente.
  • L’impresa designata che paga oltre la quota spettante (ignorando altri danneggiati) risponde verso gli altri solo nei limiti dell’eccedenza.
  • I danneggiati pretermessi possono ripetere quanto dovuto da chi ha incassato il risarcimento.
  • Nei giudizi tra impresa e danneggiati c’è litisconsorzio necessario ex articolo 102 c.p.c.
  • L’impresa può depositare l’intero massimale con effetto liberatorio se il deposito è irrevocabile e vincolato a tutti i danneggiati.

Testo dell'articoloVigente

Art. 291 D.Lgs. 209/2005 — Pluralità di danneggiati e supero del massimale

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo 283.

2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.

3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.

4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l' articolo 102 del codice di procedura civile . L'impresa di assicurazione designata può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

Commento

L’articolo 291 affronta una situazione tipica dei sinistri gravi: più vittime, danni complessivi superiori al massimale legale. La regola distributiva mira a garantire pari trattamento tra danneggiati e a tutelare l’impresa designata (e quindi il Fondo) da pagamenti che superino il limite di garanzia.

Riduzione proporzionale

Quando il danno complessivo eccede il massimale dell’articolo 283, comma 3 o 4, i diritti dei danneggiati sono ridotti proporzionalmente fino alla concorrenza del limite di risarcibilità. Il principio segue lo schema della concursus creditorum: ognuno riceve una quota proporzionale al proprio credito, calcolata sulla base del rapporto tra danno individuale e danno totale. La regola corrisponde all’articolo 140 del Codice per la RC auto ordinaria.

Pagamento ignorando altri danneggiati

Il comma 2 disciplina l’ipotesi in cui l’impresa designata, dopo 30 giorni dal sinistro e ignorando in buona fede l’esistenza di altri danneggiati (pur avendo agito con normale diligenza nelle ricerche), paghi a uno di essi una somma superiore alla quota spettante. L’impresa risponde verso gli altri danneggiati solo nei limiti dell’eccedenza tra massimale e somma già versata. Si tratta di una norma di favore per il Fondo, che evita di esporre la massa risarcitoria a pagamenti potenzialmente doppi.

Il diritto di ripetizione tra danneggiati

I danneggiati il cui credito sia rimasto insoddisfatto possono ripetere, da chi abbia incassato il risarcimento eccedente, quanto sarebbe loro spettato in proporzione. L’azione è di natura sussidiaria e si esercita secondo le regole comuni dell’indebito oggettivo (articolo 2033 c.c.) o dell’arricchimento senza causa.

Litisconsorzio necessario e deposito liberatorio

Nei giudizi tra impresa e danneggiati sussiste litisconsorzio necessario ex articolo 102 c.p.c.: tutte le vittime note del sinistro devono essere parti del processo, per evitare giudicati contraddittori. L’impresa designata può, in alternativa, depositare l’intero massimale con effetto liberatorio universale, purché il deposito sia irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati. È un meccanismo che chiude la posizione del Fondo e affida al giudice la successiva distribuzione delle somme.

Coordinamento con l’articolo 140

La disciplina dell’articolo 291 è speciale rispetto a quella dell’articolo 140 del Codice (pluralità di danneggiati in RC auto ordinaria), pur seguendone la logica. Le differenze attengono ai presupposti (intervento del Fondo nei soli casi tipici) e ai limiti (massimale legale anziché massimale di polizza). Restano comuni i principi di riduzione proporzionale e di litisconsorzio necessario.

Profili processuali del deposito liberatorio

Il deposito previsto dal comma 4, ultimo periodo, va effettuato presso la cancelleria del giudice competente con espressa indicazione del vincolo a favore di tutti i danneggiati. Il deposito sostituisce ogni ulteriore obbligo dell’impresa designata, che esce dal contraddittorio. Il giudice provvede poi al riparto secondo i criteri proporzionali, eventualmente nominando un consulente per la quantificazione dei singoli crediti.

Casi pratici

Caso 1: Sinistro con tre vittime: il calcolo proporzionale

Caso 2: Pagamento parziale e azione di ripetizione

Domande frequenti

Come si calcola la riduzione proporzionale?

Si divide il credito di ciascun danneggiato per il danno complessivo e si applica la stessa percentuale al massimale disponibile. Esempio: tre danneggiati con crediti di 30, 50 e 80 mila euro, massimale 100 mila: rispettivamente ricevono 18.750, 31.250 e 50.000.

Cosa devo fare se ho ricevuto più della mia quota?

Sei tenuto a restituire l’eccedenza ai danneggiati il cui credito sia rimasto insoddisfatto, ai sensi dell’articolo 2033 c.c. sul pagamento dell’indebito.

Il deposito del massimale chiude definitivamente il caso?

Sì, se irrevocabile e vincolato a tutti i danneggiati. Il giudice provvede poi alla distribuzione tra le vittime secondo i criteri di legge.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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