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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il commissario dell’impresa in liquidazione coatta può essere autorizzato a liquidare i danni anche per conto del Fondo.
  • L’autorizzazione viene contenuta nel decreto di liquidazione coatta amministrativa.
  • CONSAP anticipa al commissario le somme per le spese del procedimento di liquidazione.
  • In caso di insufficienza dell’attivo le somme erogate restano definitivamente a carico del Fondo.
  • Il commissario può riassumere il personale dell’impresa originaria con i minimi contrattuali di categoria.

Testo dell'articoloVigente

Art. 293 D.Lgs. 209/2005 — Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Il commissario dell'impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

2. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada.

3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta. Il personale è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.

Commento

L’articolo 293 prevede una variante operativa rispetto al modello generale dell’articolo 286: invece di affidare la liquidazione dei danni a un’impresa designata esterna, il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa può autorizzare il commissario stesso dell’impresa decotta a gestire le pratiche risarcitorie. La scelta è di efficienza: il commissario dispone già dei fascicoli, conosce la posizione assuntiva e può garantire continuità.

Quando il commissario liquida i danni

Il decreto IVASS che dispone la liquidazione coatta può attribuire al commissario il potere di liquidare — in deroga all’articolo 286, comma 1 — i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti. La competenza include sia i sinistri anteriori alla pubblicazione del decreto, sia quelli successivi fino alla scadenza dei contratti in corso (o del periodo per cui il premio è stato pagato). Si garantisce così continuità di tutela ai contraenti, senza vuoti tra liquidazione concorsuale e attivazione dell’impresa designata.

Il ruolo finanziario di CONSAP

CONSAP, in qualità di gestore del Fondo, anticipa al commissario le somme necessarie per le spese del procedimento di liquidazione dei danni. Si tratta di una garanzia di funzionalità: senza l’anticipo, il commissario non disporrebbe della liquidità per pagare istruttorie, periti e indennizzi parziali. Le somme rientrano poi nei flussi tra commissario e Fondo, secondo le regole della procedura concorsuale.

Insufficienza dell’attivo

Se la massa attiva dell’impresa in liquidazione non basta a coprire i pagamenti effettuati dal commissario per conto del Fondo, le somme erogate restano definitivamente a carico di CONSAP-Fondo di garanzia. È il principio di solidarietà mutualistica: il rischio di insolvenza dell’impresa decotta non grava sui danneggiati, ma sulla mutualità delle compagnie attive che alimentano il Fondo.

Personale dell’impresa decotta

Il comma 3 consente al commissario di riassumere il personale già dipendente dell’impresa per le esigenze di liquidazione dei sinistri. La retribuzione segue i minimi previsti dai contratti collettivi di categoria, in relazione alle mansioni espletate. La disposizione tutela i lavoratori senza gravare eccessivamente sul costo della procedura, garantendo nel contempo competenze tecniche al commissario.

Rapporti con la procedura concorsuale

La gestione affidata al commissario non sostituisce la procedura concorsuale: integra solo la fase liquidatoria dei sinistri RC auto. Il commissario continua a svolgere le funzioni proprie (insinuazione al passivo, riparto, chiusura della procedura) parallelamente alla gestione dei risarcimenti. La separazione contabile tra le due gestioni è obbligatoria per garantire trasparenza verso CONSAP e verso i creditori concorsuali.

Tutela dei lavoratori riassunti

I lavoratori riassunti ex comma 3 godono delle tutele del contratto collettivo applicabile per le mansioni svolte, compresi il trattamento di fine rapporto e i contributi previdenziali. La giurisprudenza ha chiarito che si tratta di assunzione a tempo determinato per la durata della procedura, salvo diversa intesa, e che eventuali maggiori diritti acquisiti nel precedente rapporto restano credito verso la massa concorsuale.

Casi pratici

Caso 1: Commissario autorizzato e continuità della liquidazione

Caso 2: Insufficienza dell’attivo e accollo a CONSAP

Domande frequenti

Quando si applica la liquidazione a cura del commissario?

Solo se prevista esplicitamente nel decreto IVASS che dispone la liquidazione coatta. È una scelta organizzativa rimessa all’autorità di vigilanza, basata sulla complessità della situazione.

Cosa accade ai contratti di assicurazione in corso?

Restano efficaci fino alla scadenza naturale o alla durata coperta dal premio pagato. Il commissario gestisce i sinistri per conto del Fondo anche per il periodo successivo al decreto di liquidazione.

Il personale riassunto mantiene lo stesso stipendio?

No. Il comma 3 prevede l’applicazione dei minimi contrattuali di categoria in base alle mansioni. La retribuzione può quindi essere inferiore a quella precedente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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