Art. 296 D.Lgs. 209/2005 – Organismo di indennizzo italiano
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano. Per l'esercizio delle funzioni di cui al all'articolo 297, comma 1-bis, la CONSAP utilizza il contributo di cui all'articolo 285, comma 3-bis. 70
2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.
2-bis. La CONSAP ha il potere di negoziare e di concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall' articolo 25-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 . L'accordo è notificato immediatamente alla Commissione europea.
2-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.
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In sintesi
CONSAP, gestore del Fondo, svolge anche le funzioni di Organismo di indennizzo italiano.
L’Organismo opera nei sinistri transfrontalieri come previsto dalla direttiva 2009/103/CE.
Per le funzioni di cui all’articolo 297, comma 1-bis, utilizza il contributo specifico ex articolo 285, comma 3-bis.
Può avvalersi dell’Ufficio centrale italiano (UCI) con apposita convenzione.
Ha il potere di negoziare accordi con gli omologhi organismi UE.
Indice dei contenuti
L’articolo 296 attribuisce a CONSAP, oltre alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, anche la funzione di Organismo di indennizzo italiano. Si tratta di una scelta di concentrazione organizzativa che ottimizza le strutture: lo stesso ente pubblico gestisce sia la tutela domestica (Fondo) sia quella transfrontaliera (Organismo).
Le funzioni dell’Organismo di indennizzo
L’Organismo di indennizzo italiano è il punto di accesso per i danneggiati residenti in Italia coinvolti in sinistri avvenuti in altri Stati membri. Il sistema, introdotto dalla direttiva 2000/26/CE e successivamente integrato nella direttiva 2009/103/CE, mira a evitare al danneggiato il ‘turismo legale’: invece di dover agire nel Paese del sinistro, ci si rivolge all’Organismo del proprio Paese di residenza.
Il contributo dedicato
Per le funzioni relative all’articolo 297, comma 1-bis (sinistri con impresa in default operante in altro Stato membro), CONSAP utilizza il contributo speciale dell’articolo 285, comma 3-bis. Si tratta di un finanziamento aggiuntivo, distinto da quello generale del Fondo, alimentato esclusivamente dalle imprese italiane RC auto. La separazione contabile risponde a logiche europee di trasparenza e di proporzionalità nel finanziamento.
Sinergie con l’Ufficio centrale italiano
Il comma 2 consente all’Organismo di avvalersi dell’Ufficio centrale italiano (UCI), associazione delle imprese RC auto che gestisce il sistema della carta verde e i rapporti con i corrispondenti esteri. La convenzione tra CONSAP e UCI definisce ripartizione di compiti, flussi documentali e regole contabili. Il modello consente di valorizzare competenze tecniche già esistenti.
Accordi internazionali
Il comma 2-bis attribuisce a CONSAP il potere di negoziare e concludere accordi con gli omologhi organismi UE, in attuazione dell’articolo 25-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE. Gli accordi disciplinano le procedure di rimborso e rivalsa per i sinistri causati da imprese in default. La scadenza del 23 dicembre 2023 indicata nel testo era termine attuativo della direttiva 2021/2118. Si applicano poi le regole istruttorie dell’articolo 146, comma 1, in tema di tempi di risposta.
Coordinamento con UCI e mandatari
Nel sistema RC auto europeo coesistono tre figure: gli organismi di indennizzo (per i sinistri transfrontalieri di residenti), i fondi di garanzia (per i sinistri con veicolo non assicurato o non identificato) e i mandatari per la liquidazione dei sinistri (rappresentanti dell’impresa estera nel Paese di residenza del danneggiato). CONSAP-Organismo italiano si coordina con tutti questi soggetti tramite UCI, che gestisce anche la carta verde per gli Stati extra-UE convenzionati.
Tempi di risposta e sanzioni
Il richiamo all’articolo 146, comma 1, impone all’Organismo italiano gli stessi tempi di risposta della RC auto ordinaria. Il mancato rispetto può comportare segnalazione a IVASS e responsabilità erariale per CONSAP. È quindi essenziale che l’Organismo organizzi processi di gestione efficienti, con interlocuzione tempestiva con gli omologhi esteri e con l’UCI per acquisire la documentazione necessaria alla liquidazione.
Casi pratici
Caso 1: Sinistro italiano residente in Spagna
Caso 2: Accordo CONSAP-UCI per la gestione operativa
Domande frequenti
Qual è la differenza tra Fondo di garanzia e Organismo di indennizzo?
Il Fondo copre i sinistri nazionali (veicoli non assicurati, non identificati, imprese in liquidazione). L’Organismo gestisce i sinistri transfrontalieri: danneggiato residente in Italia, sinistro avvenuto in altro Stato membro.
Perché entrambe le funzioni sono in capo a CONSAP?
Per ragioni di efficienza e di sinergia: stesso know-how tecnico, stesse strutture di gestione liquidatoria, contabilità separate ma personale e processi unificati.
Cosa fa l’Ufficio centrale italiano (UCI)?
L’UCI gestisce il sistema della carta verde e i rapporti con i mandatari liquidatori esteri. CONSAP può avvalersi della sua rete operativa tramite convenzione.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
Indice dei contenuti
L’articolo 296 attribuisce a CONSAP, oltre alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, anche la funzione di Organismo di indennizzo italiano. Si tratta di una scelta di concentrazione organizzativa che ottimizza le strutture: lo stesso ente pubblico gestisce sia la tutela domestica (Fondo) sia quella transfrontaliera (Organismo).
Le funzioni dell’Organismo di indennizzo
L’Organismo di indennizzo italiano è il punto di accesso per i danneggiati residenti in Italia coinvolti in sinistri avvenuti in altri Stati membri. Il sistema, introdotto dalla direttiva 2000/26/CE e successivamente integrato nella direttiva 2009/103/CE, mira a evitare al danneggiato il ‘turismo legale’: invece di dover agire nel Paese del sinistro, ci si rivolge all’Organismo del proprio Paese di residenza.
Il contributo dedicato
Per le funzioni relative all’articolo 297, comma 1-bis (sinistri con impresa in default operante in altro Stato membro), CONSAP utilizza il contributo speciale dell’articolo 285, comma 3-bis. Si tratta di un finanziamento aggiuntivo, distinto da quello generale del Fondo, alimentato esclusivamente dalle imprese italiane RC auto. La separazione contabile risponde a logiche europee di trasparenza e di proporzionalità nel finanziamento.
Sinergie con l’Ufficio centrale italiano
Il comma 2 consente all’Organismo di avvalersi dell’Ufficio centrale italiano (UCI), associazione delle imprese RC auto che gestisce il sistema della carta verde e i rapporti con i corrispondenti esteri. La convenzione tra CONSAP e UCI definisce ripartizione di compiti, flussi documentali e regole contabili. Il modello consente di valorizzare competenze tecniche già esistenti.
Accordi internazionali
Il comma 2-bis attribuisce a CONSAP il potere di negoziare e concludere accordi con gli omologhi organismi UE, in attuazione dell’articolo 25-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE. Gli accordi disciplinano le procedure di rimborso e rivalsa per i sinistri causati da imprese in default. La scadenza del 23 dicembre 2023 indicata nel testo era termine attuativo della direttiva 2021/2118. Si applicano poi le regole istruttorie dell’articolo 146, comma 1, in tema di tempi di risposta.
Coordinamento con UCI e mandatari
Nel sistema RC auto europeo coesistono tre figure: gli organismi di indennizzo (per i sinistri transfrontalieri di residenti), i fondi di garanzia (per i sinistri con veicolo non assicurato o non identificato) e i mandatari per la liquidazione dei sinistri (rappresentanti dell’impresa estera nel Paese di residenza del danneggiato). CONSAP-Organismo italiano si coordina con tutti questi soggetti tramite UCI, che gestisce anche la carta verde per gli Stati extra-UE convenzionati.
Tempi di risposta e sanzioni
Il richiamo all’articolo 146, comma 1, impone all’Organismo italiano gli stessi tempi di risposta della RC auto ordinaria. Il mancato rispetto può comportare segnalazione a IVASS e responsabilità erariale per CONSAP. È quindi essenziale che l’Organismo organizzi processi di gestione efficienti, con interlocuzione tempestiva con gli omologhi esteri e con l’UCI per acquisire la documentazione necessaria alla liquidazione.
Casi pratici
Caso 1: Sinistro italiano residente in Spagna
Caso 2: Accordo CONSAP-UCI per la gestione operativa
Domande frequenti
Qual è la differenza tra Fondo di garanzia e Organismo di indennizzo?
Il Fondo copre i sinistri nazionali (veicoli non assicurati, non identificati, imprese in liquidazione). L’Organismo gestisce i sinistri transfrontalieri: danneggiato residente in Italia, sinistro avvenuto in altro Stato membro.
Perché entrambe le funzioni sono in capo a CONSAP?
Per ragioni di efficienza e di sinergia: stesso know-how tecnico, stesse strutture di gestione liquidatoria, contabilità separate ma personale e processi unificati.
Cosa fa l’Ufficio centrale italiano (UCI)?
L’UCI gestisce il sistema della carta verde e i rapporti con i mandatari liquidatori esteri. CONSAP può avvalersi della sua rete operativa tramite convenzione.