- Gli aventi diritto presentano al commissario la domanda di risarcimento a mezzo raccomandata.
- La domanda è valida anche se già inviata in precedenza all’impresa posta in liquidazione coatta.
- Nessuna azione può essere proposta prima che siano trascorsi 6 mesi dalla richiesta.
- Le sentenze e i provvedimenti sono opponibili al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
- CONSAP può intervenire nel processo anche in grado di appello.
Testo dell'articoloVigente
Art. 294 D.Lgs. 209/2005 — Esercizio dell’azione di risarcimento
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP – Fondo di garanzia delle vittime della strada può intervenire nel processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta è pubblicato prima della formazione del giudicato, si applica l'articolo 289, comma 1.
Commento
L’articolo 294 disciplina la procedura di richiesta di risarcimento quando l’impresa di assicurazione è in liquidazione coatta amministrativa e la liquidazione dei danni è affidata al commissario ai sensi dell’articolo 293. La norma armonizza tutela del danneggiato e esigenze proprie della procedura concorsuale.
La domanda al commissario
Gli aventi diritto al risarcimento (danneggiato, terzo trasportato, ecc.) presentano la domanda di risarcimento al commissario tramite raccomandata. La validità della domanda è riconosciuta anche se la richiesta era stata già inviata all’impresa originaria prima della liquidazione coatta: in tal caso la richiesta originaria continua a produrre effetti, evitando al danneggiato adempimenti duplicati. La PEC, secondo orientamento prevalente, equivale alla raccomandata.
Il termine di sei mesi
Nessuna azione giudiziale può essere proposta contro la procedura concorsuale prima che siano trascorsi sei mesi dalla domanda. Il termine è più ampio rispetto ai 60 giorni dell’articolo 287 perché il commissario, oltre a gestire i sinistri, deve organizzare l’intera procedura: ricognizione del passivo, gestione del personale, rapporti con CONSAP. È una pausa funzionale all’ordine procedurale.
Opponibilità al Fondo
Le sentenze e gli altri provvedimenti giurisdizionali che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Ciò significa che il giudicato vincola CONSAP anche se non era parte del processo, perché il commissario agisce nell’interesse del Fondo. La regola garantisce immediata eseguibilità della pronuncia senza necessità di un nuovo processo contro il Fondo.
Intervento di CONSAP
CONSAP può intervenire nel processo, anche in grado di appello. È una facoltà, non un obbligo: il Fondo valuta caso per caso se l’intervento sia utile alla tutela dei propri interessi (ad esempio per contestare quantificazioni eccessive o per coordinare la difesa con il commissario). L’intervento ad adiuvandum non altera la qualità di parte necessaria del commissario, ma rafforza la posizione difensiva.
Coordinamento con l’articolo 289
Quando il giudizio prosegue dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione coatta, si applica anche l’articolo 289, comma 1, sulla opponibilità delle sentenze all’impresa designata. La doppia disciplina garantisce continuità procedurale: il danneggiato che aveva già avviato la causa contro l’impresa originaria può proseguirla nei confronti del commissario senza dover instaurare nuovo giudizio, con il commissario subentrato per legge nella posizione processuale dell’impresa.
Decreto IVASS e portata operativa
Il decreto IVASS che dispone la liquidazione coatta definisce anche le modalità operative della gestione affidata al commissario ex articolo 293. Nei casi più complessi può prevedere la nomina di sub-commissari specializzati nella liquidazione sinistri, l’autorizzazione a stipulare convenzioni con periti esterni e specifiche modalità di rendiconto verso CONSAP, garantendo flessibilità operativa adeguata alla dimensione della procedura.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta preesistente e validità ai fini dell’articolo 294
Caso 2: Intervento di CONSAP in appello
Domande frequenti
Se avevo già inviato la richiesta all’impresa devo rinviarla al commissario?
Non è obbligatorio. Il comma 1 riconosce validità alla richiesta già inoltrata. È comunque opportuna una conferma al commissario per chiarezza procedurale.
Posso agire prima dei sei mesi se il commissario ignora la mia richiesta?
No. Il termine di sei mesi è dilatorio e non superabile per via giudiziale. Si possono però attivare strumenti di sollecito e reclamo verso IVASS in caso di inerzia del commissario.
Devo citare anche CONSAP in giudizio?
Non è necessario. La sentenza contro il commissario è opponibile al Fondo. CONSAP può intervenire spontaneamente, ma non è parte necessaria.
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