- L’azione risarcitoria può essere proposta solo dopo 60 giorni dalla richiesta a mezzo raccomandata all’impresa designata, con copia al Fondo.
- Nel caso di impresa in liquidazione coatta il termine è di 6 mesi.
- L’azione si esercita esclusivamente contro l’impresa designata, ma CONSAP può intervenire nel processo.
- In alcune ipotesi (veicolo non assicurato, sinistri transfrontalieri) deve essere convenuto anche il responsabile del danno.
- Nei sinistri con impresa in dissesto va citato anche il commissario liquidatore.
Testo dell'articoloVigente
Art. 287 D.Lgs. 209/2005 — Esercizio dell’azione di risarcimento
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) , c-bis) ,d) , d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno. 70
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis , deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione o altro soggetto che gestisce la procedura cui è soggetta l'impresa . 70
Commento
L’articolo 287 individua presupposti e modalità procedurali dell’azione di risarcimento contro l’impresa designata. Si tratta di una variante dell’azione diretta già nota all’articolo 144 del Codice, adattata al contesto del Fondo di garanzia. Il danneggiato non agisce direttamente contro CONSAP, ma contro la compagnia che gestisce il sinistro per conto del Fondo.
Il termine dilatorio: 60 giorni
L’azione è proponibile solo dopo che siano decorsi 60 giorni dalla richiesta scritta. Il termine ha funzione conciliativa: permette all’impresa designata di istruire la pratica, valutare la responsabilità e formulare offerta. È lo stesso meccanismo dell’articolo 145 per la RC auto ordinaria, con la specificità della comunicazione al Fondo. Per l’ipotesi dell’impresa in liquidazione coatta il termine sale a 6 mesi, perché le procedure concorsuali richiedono tempi più lunghi.
La domanda: raccomandata all’impresa designata, copia al Fondo
La richiesta scritta va spedita a mezzo raccomandata (oggi anche PEC equivale) all’impresa designata, con copia contestuale a CONSAP-Fondo di garanzia. La doppia comunicazione è essenziale: senza copia al Fondo, l’azione successiva può essere dichiarata improcedibile per inosservanza dell’onere collaborativo.
Il convenuto: impresa designata o anche responsabile?
La regola generale è che l’azione si rivolge esclusivamente all’impresa designata. CONSAP non è parte necessaria, ma può intervenire ad adiuvandum anche in appello (comma 3). Tuttavia, nei casi del comma 4 — sinistro causato da veicolo non assicurato o sinistro transfrontaliero — deve essere citato anche il responsabile del danno, per consentire il successivo regresso ex articolo 292.
Il litisconsorzio con il commissario
Nei sinistri con impresa in liquidazione coatta (lettere c e c-bis dell’articolo 283) il giudizio va instaurato anche contro il commissario liquidatore o il soggetto che gestisce la procedura concorsuale dell’impresa estera in default. La regola garantisce coerenza tra le diverse procedure e tutela i diritti di tutti i creditori dell’impresa decotta.
Pluralità di danneggiati e azione collettiva
Quando il sinistro coinvolge più danneggiati, l’azione contro l’impresa designata può essere unitaria. Vale il litisconsorzio necessario dell’articolo 102 c.p.c. solo nei casi di possibile supero del massimale, ai sensi dell’articolo 291. Altrimenti ciascun danneggiato può agire autonomamente, ma è opportuna comunque coordinazione per evitare giudicati contraddittori sulle dinamiche del sinistro.
Foro competente
La competenza territoriale segue le regole generali dell’articolo 20 c.p.c. (foro del danneggiato) integrate dall’articolo 7 c.p.c. (foro del luogo del fatto). Per i sinistri stradali la giurisprudenza riconosce ampia facoltà di scelta al danneggiato, di solito orientata verso il foro più prossimo alla sua residenza per ridurre i costi di accesso alla giustizia.
Casi pratici
Caso 1: Veicolo non assicurato: il responsabile va citato
Caso 2: Impresa in liquidazione coatta e attesa di 6 mesi
Domande frequenti
Posso usare la PEC al posto della raccomandata?
Sì. La giurisprudenza riconosce alla PEC il valore di comunicazione con ricevuta. È consigliabile inviarla sia all’impresa designata sia a CONSAP, conservando le ricevute di consegna.
Cosa accade se cito solo l’impresa designata senza il commissario?
Il giudizio è nullo per difetto del litisconsorzio necessario ex articolo 102 c.p.c. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio o, in mancanza, rigetta in rito la domanda.
L’azione si prescrive nei due anni dell’articolo 2947 c.c.?
Sì. La prescrizione segue le regole comuni del danno da circolazione stradale, salvo le specifiche dell’articolo 290 per le liquidazioni coatte.
Vedi anche