- Competenza concentrata al tribunale del COMI della holding in AS/LCA.
- Si applica all'azione revocatoria ex art. 276, comma 5 e a tutte le controversie infragruppo.
- Ricorsi contro provvedimenti amministrativi: TAR Lazio sede Roma.
- Applicabile ai provvedimenti relativi alla holding e a tutte le controllate.
- Concentrazione giurisdizionale per coerenza e celerità.
Testo dell'articoloVigente
Art. 281 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali . 45 56 60 64
2. Quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa di tale società controllante e delle società del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.
Commento
L'art. 281 risolve un nodo cruciale nelle procedure di gruppo: la competenza giurisdizionale. La frammentazione fra molteplici tribunali rallenterebbe le procedure e genererebbe rischio di pronunce contraddittorie. La norma sceglie la concentrazione: tribunale ordinario unico per le cause civili e TAR Lazio per i ricorsi amministrativi.
Tribunale del COMI per cause civili
Il comma 1 attribuisce al "tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali" (COMI) competenza per:
Il COMI è il concetto dell'art. 3 del Regolamento UE 2015/848 sulle procedure di insolvenza transfrontaliere, ormai centrale nel diritto concorsuale italiano. Per le società di capitali, il COMI coincide tipicamente con la sede legale, salvo prova contraria che evidenzi un diverso centro effettivo (sede degli organi direzionali, principali stabilimenti operativi).
Vantaggi della concentrazione
Il tribunale del COMI della holding accumula competenza su tutte le cause infragruppo: questo evita pronunce contraddittorie, accelera i tempi attraverso la specializzazione del giudice e razionalizza la gestione documentale. È particolarmente utile per le revocatorie di gruppo, che spesso coinvolgono più atti intercorsi fra plurime società.
TAR Lazio per ricorsi amministrativi
Il comma 2 attribuisce al TAR Lazio sede Roma competenza esclusiva per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi concernenti o connessi alle procedure di gruppo, sia relativi alla holding che a tutte le controllate (art. 210-ter, comma 2). La scelta concentra in Roma la giurisdizione amministrativa, in coerenza con la collocazione capitolina di IVASS e MIMIT e con la consuetudine consolidata di radicare a Roma le controversie su atti delle autorità centrali.
Eccezione al criterio ordinario di competenza
La regola dell'art. 281 è deroga ai criteri ordinari: per le cause civili la competenza territoriale ordinaria (es. sede convenuto ex art. 18 c.p.c.) cede al COMI; per i ricorsi amministrativi la competenza ordinaria del TAR del luogo dove il provvedimento ha efficacia (art. 13 c.p.a.) cede al TAR Lazio. La concentrazione opera ope legis senza necessità di accordo fra le parti.
Ambito di operatività
La competenza concentrata vale "quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa". Quindi presuppone l'avvio di una procedura sulla holding. Se la holding è in bonis e una sola controllata è in procedura, valgono i criteri ordinari di competenza.
Coordinamento con la giurisdizione transfrontaliera
In presenza di società estere del gruppo, la disciplina dell'art. 281 si combina con il Regolamento UE 2015/848 e con le convenzioni internazionali. Per i ricorsi contro atti IVASS che riguardino succursali estere o coordinamenti internazionali (art. 274-undecies, lettera d), il TAR Lazio resta competente in via esclusiva.
Casi pratici
Caso 1: Tizio creditore agisce revocatoriamente
Caso 2: Caio impugna provvedimento IVASS
Domande frequenti
Dove si propone l'azione revocatoria di gruppo?
Al tribunale del centro degli interessi principali (COMI) della holding sottoposta ad AS o LCA. Per le società italiane, tipicamente coincide con la sede legale.
Dove si impugna un decreto IVASS sulla procedura di gruppo?
Davanti al TAR Lazio sede Roma, che ha competenza esclusiva per i ricorsi contro tutti i provvedimenti amministrativi concernenti procedure di gruppo, sia relative alla holding che alle controllate.
La regola vale anche se la holding non è in procedura?
No. La competenza concentrata presuppone che la holding sia sottoposta ad AS o LCA. Se la holding è in bonis e solo una controllata è in procedura, valgono i criteri ordinari di competenza.
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