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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Si applicano le norme del capo II del titolo XVI alle società del gruppo.
  • Richiesta AS anche da commissari straordinari o liquidatori della holding.
  • Conversione automatica della procedura ex art. 2409 c.c. in AS, dichiarata dal tribunale.
  • Coordinamento con autorità di vigilanza specifica se la controllata è vigilata.
  • Durata della procedura indipendente da quella della holding.

Testo dell'articoloVigente

Art. 277 D.Lgs. 209/2005 — (Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta all'IVASS anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.

2. Quando presso società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all'IVASS. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.

4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle società del gruppo è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.

))

Commento

L'art. 277 estende l'amministrazione straordinaria alle società del gruppo (art. 210-ter, comma 2) quando la holding sia già sottoposta ad AS o LCA. Il presupposto sistemico è chiaro: una volta acclarata la crisi al vertice del gruppo, il legislatore presume che le controllate ne risentano e prevede strumenti procedurali coordinati.

Disciplina applicabile

Il comma 1 rinvia al Capo II del titolo XVI (artt. 231 ss.), salvo le specialità del medesimo art. 277. La novità è la legittimazione attiva: l'AS può essere richiesta non solo da IVASS ma anche dai commissari straordinari o liquidatori della holding. Si crea così un'iniziativa coordinata "dall'alto", che evita ritardi causati dall'inerzia degli organi delle controllate.

Conversione delle procedure ex art. 2409 c.c.

Il comma 2 disciplina una conversione automatica: se presso una controllata è già stato nominato amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. (denuncia al tribunale di gravi irregolarità), la procedura si converte in AS. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara in camera di consiglio l'avvio dell'AS e trasmette gli atti a IVASS. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'AS provvedono urgentemente al passaggio delle consegne, con pubblicità definita da IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

Coordinamento con vigilanze specifiche

Il comma 3 prevede che, se le controllate da assoggettare ad AS sono soggette a vigilanza propria (es. Consob per SGR del gruppo, Banca d'Italia per banche del gruppo), il provvedimento di AS è adottato sentita l'autorità competente. In casi di urgenza, può essere fissato un termine per la formulazione del parere. La regola evita conflitti di competenza in gruppi misti banca-assicurazione.

Indipendenza temporale

Il comma 4 stabilisce che la durata dell'AS delle controllate è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la holding. La regola garantisce flessibilità: la crisi di una controllata può chiudersi prima del completamento dell'AS della holding, senza vincoli artificiali. Viceversa, può proseguire oltre la chiusura della procedura della holding se le condizioni di crisi della controllata lo richiedono.

Strumento di gestione coordinata

L'art. 277 si inserisce nella logica complessiva degli artt. 275-282: gestione coordinata della crisi di gruppo con strumenti procedurali speciali. Mentre l'art. 275 disciplina l'AS della holding, l'art. 277 estende il regime alle controllate. L'art. 278 fa il parallelo per la LCA. L'art. 280 disciplina disposizioni comuni agli organi delle procedure. L'art. 281 concentra la competenza giurisdizionale.

Tutela della continuita operativa

Per le controllate assicurative del gruppo, l'AS deve assicurare continuita delle prestazioni assicurative gia in corso, in particolare delle polizze vita a lunga durata. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e con autorizzazione IVASS, possono procedere a cessioni di portafoglio ex art. 257, eventualmente sostenute dal Fondo di garanzia rami vita ex art. 274-sexies, lettera b). La gestione della crisi della controllata vita di gruppo si interseca dunque con l'attivazione del Fondo: il coordinamento fra commissari della controllata, organi del Fondo e IVASS e essenziale per evitare interventi sovrapposti.

Casi pratici

Caso 1: Tizio commissario holding chiede AS controllata

Caso 2: Caio gruppo banca-assicurazione

Domande frequenti

Solo IVASS può chiedere l'AS di una controllata?

No. La richiesta può venire anche dai commissari straordinari o liquidatori della holding, abilitando un'iniziativa coordinata 'dall'alto' della crisi di gruppo.

Cosa accade se nella controllata è già intervenuto un amministratore giudiziario?

La procedura ex art. 2409 c.c. si converte automaticamente in AS. Il tribunale, anche d'ufficio, dichiara la conversione e trasmette gli atti a IVASS.

L'AS della controllata finisce quando finisce quella della holding?

No. La durata è indipendente: la controllata può uscire prima o dopo la holding, secondo l'evolversi della propria specifica situazione di crisi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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