- Esclusione per inadempimento di eccezionale gravità degli obblighi di adesione.
- Contestazione del Fondo previo assenso IVASS, con termine di sei mesi per adempiere.
- Proroga eventuale fino a tre mesi; decorso il termine, esclusione comunicata.
- Prestazioni protette tutelate per obbligazioni assunte fino alla comunicazione.
- Esclusione comporta revoca autorizzazione vita o cancellazione dal RUI; possibile LCA.
Testo dell'articoloVigente
Art. 274-duodecies D.Lgs. 209/2005 — (Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso.
2. L'inadempimento è contestato dal Fondo, previo assenso dell'IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, il Fondo comunica all'impresa o all'intermediario aderente l'esclusione.
3. Nel caso di esclusione di un'impresa, sono protette dal Fondo le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione da parte dell'impresa aderente. Di tale comunicazione l'impresa di assicurazione esclusa dà tempestiva notizia agli assicurati e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le modalità indicate dall'IVASS.
4. La mancata adesione al Fondo o l'esclusione da esso comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita o, per gli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, la cancellazione dal registro di cui all'articolo 109. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ai sensi dell'articolo 245.
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Commento
L'art. 274-duodecies disciplina lo strumento sanzionatorio più grave a tutela della mutualità del Fondo: l'esclusione di un aderente. La norma è costruita con tipica struttura garantistica — contestazione, termine per adempiere, assenso IVASS — perché le conseguenze patrimoniali e di vigilanza sono drammatiche.
Presupposto: inadempimento di eccezionale gravità
Non basta inadempimento qualsiasi: occorre "eccezionale gravità" agli obblighi derivanti dall'adesione. La formula riconduce alla giurisprudenza sull'art. 1455 c.c. e impone valutazione caso per caso: ipotesi tipiche sono la sistematica omissione contributiva, la falsificazione dei dati trasmessi al Fondo, la condotta reiterata di occultamento di portafogli.
Procedura: contestazione, termine, esclusione
Il comma 2 prevede iter scandito:
L'assenso IVASS preventivo conferma il ruolo di garanzia pubblicistica sulla decisione di una misura che può sfociare nell'uscita dell'aderente dal mercato.
Tutela degli assicurati pregressi
Il comma 3 tutela retroattivamente le prestazioni protette già originate: il Fondo continua a coprire le obbligazioni assunte dall'impresa fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. L'impresa esclusa deve darne tempestiva notizia agli assicurati e agli aventi diritto secondo modalità IVASS. La trasparenza ex post evita affidamento improprio dei nuovi contraenti.
Effetti su autorizzazione e RUI
Il comma 4 collega l'esclusione (o la mancata adesione) alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio vita per le imprese e alla cancellazione dal RUI per gli intermediari. La revoca è atto vincolato di IVASS: l'esclusione opera come fatto generatore tipizzato. L'esclusione di un'impresa apre quindi la strada alla LCA ex art. 245.
Coordinamento con la disciplina sanzionatoria
L'esclusione si affianca, non sostituisce, le sanzioni amministrative IVASS della parte VIII del codice. Le due dimensioni — privatistica (mutualità) e pubblicistica (vigilanza) — operano cumulativamente. Inoltre, dal punto di vista penalistico, eventuali falsita nelle comunicazioni al Fondo possono rilevare ex art. 305 cod. ass. (false comunicazioni sociali a IVASS) se ricorrono i presupposti.
Tutela giurisdizionale dell'aderente escluso
La decisione di esclusione, ancorche assistita dal previo assenso IVASS, e impugnabile davanti al giudice civile per le ipotesi di pretesa illegittimita dei presupposti o di violazione delle garanzie procedurali. La cognizione del giudice si estende sia all'esistenza dell'inadempimento di eccezionale gravita sia al rispetto del termine di sei mesi e della procedura di contestazione. Per i provvedimenti IVASS connessi (assenso, ordine di esclusione, revoca dell'autorizzazione) la giurisdizione e del giudice amministrativo ex art. 7 c.p.a., con competenza esclusiva del TAR Lazio (art. 281). La duplicita di giurisdizione richiede coordinamento, specie quando l'esclusione e seguita da revoca dell'autorizzazione e LCA. La giurisprudenza in materia di sanzioni IVASS distingue accuratamente le competenze, evitando pronunce contraddittorie.
Casi pratici
Caso 1: Tizio compagnia inadempiente contributiva
Caso 2: Caio assicurato di impresa esclusa
Domande frequenti
Basta non versare un contributo annuale per essere esclusi?
No. Serve inadempimento di 'eccezionale gravità', cioè condotta sistematica e radicale agli obblighi di adesione. Singole omissioni sono gestite con i normali strumenti contrattuali e con eventuali sanzioni IVASS.
L'esclusione è decisa dal Fondo da solo?
No. La contestazione iniziale richiede assenso preventivo IVASS, garantendo il controllo pubblicistico sulla misura più grave a disposizione del Fondo.
Cosa succede agli assicurati di un'impresa esclusa?
Le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla comunicazione di esclusione restano coperte dal Fondo. L'impresa esclusa deve avvisare gli assicurati secondo modalità definite da IVASS.
Vedi anche