Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 272 D.Lgs. 209/2005 – Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. L'azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.

In sintesi

  • L'azione di annullamento, nullita o inopponibilita fondata sulla lex concursus estera e improponibile se chi ha beneficiato dell'atto prova due elementi.
  • L'atto deve essere soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello di apertura.
  • La legge applicabile non deve consentire l'impugnazione dell'atto con alcun mezzo.
  • L'onere della prova grava sul beneficiario dell'atto pregiudizievole.
Indice dei contenuti

La protezione del terzo beneficiario

L'art. 272 cod. ass. introduce una condizione di proponibilita o procedibilita dell'azione revocatoria estera che, sebbene fondata sulla legge dello Stato membro di apertura della procedura di risanamento o di liquidazione, intenda colpire un atto disciplinato da altra legge nazionale. La norma trasferisce nel settore assicurativo la regola dell'art. 13 del regolamento UE 848/2015 (gia art. 13 del regolamento CE 1346/2000) sulle procedure di insolvenza, applicata via direttiva 2001/17/CE. La ratio e di tutelare il terzo beneficiario di un atto giuridicamente inattaccabile secondo la legge che lo regola.

Onere della prova

L'eccezione di improponibilita o improcedibilita e attivata dal beneficiario dell'atto pregiudizievole, su cui grava l'onere della prova. Deve dimostrare due elementi cumulativi: (i) l'atto e soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello di apertura della procedura; (ii) la legge applicabile non consente in alcun modo di impugnare l'atto. La doppia prova e rigorosa: non basta dimostrare la difficolta di impugnazione, occorre la totale insussistenza di mezzi giurisdizionali.

Coordinamento con il diritto internazionale privato

L'individuazione della legge applicabile all'atto segue le regole generali di diritto internazionale privato (regolamento UE 593/2008 Roma I per obbligazioni contrattuali, regolamento UE 864/2007 Roma II per extracontrattuali). La verifica del diritto applicabile e cruciale: spesso le parti possono scegliere la legge regolatrice ex art. 3 Roma I, e tale scelta vincola anche l'analisi della revocabilita. La regola di proponibilita esige collaborazione fra giudice della procedura e giudice eventualmente investito della causa estera sulla validita.

Funzione sistematica

L'art. 272 chiude la sezione sui conflitti di legge nella LCA assicurativa cross-border (artt. 267-271). Il combinato disposto realizza un equilibrio: da un lato la lex concursus governa la procedura, le revocatorie ordinarie e la maggior parte degli aspetti procedurali; dall'altro le deroghe degli artt. 267-271 e la condizione di proponibilita dell'art. 272 proteggono terzi e mercati locali da ricadute improprie. Il sistema bilancia tutela della massa e affidamento sui sistemi giuridici nazionali.

Profili processuali e prassi internazionale

Sul piano processuale, l'eccezione ex art. 272 va sollevata tempestivamente nel giudizio di revocatoria, di norma in via preliminare di rito. La giurisprudenza CGUE (causa C-557/13 Lutz) sull'interpretazione dell'art. 13 del regolamento UE 1346/2000 (oggi art. 16 del regolamento UE 848/2015) ha chiarito che l'eccezione deve essere supportata da prova rigorosa, non basta una mera allegazione astratta della legge applicabile. Spesso le parti producono pareri legali esteri (legal opinion) firmati da avvocati abilitati nello Stato la cui legge regola l'atto, attestanti che secondo tale legge l'atto non e impugnabile. Sul piano sistematico la norma protegge la sicurezza dei traffici giuridici cross-border, evitando che la parte estera subisca conseguenze impreviste di una legge alla quale non aveva ragionevolmente potuto orientarsi.

Casi pratici

Caso 1: Contratto regolato dalla legge inglese

Caso 2: Atto soggetto a legge svizzera (non UE)

Domande frequenti

Quando un'azione revocatoria estera e improponibile?

Quando il beneficiario dell'atto prova che l'atto e soggetto alla legge di altro Stato membro e che tale legge non consente di impugnarlo con alcun mezzo.

Su chi grava l'onere della prova?

Sul beneficiario dell'atto pregiudizievole, che deve dimostrare cumulativamente i due elementi: legge applicabile diversa da quella di apertura e non impugnabilita totale.

Come si individua la legge applicabile all'atto?

Secondo le regole di diritto internazionale privato: regolamento UE Roma I per obbligazioni contrattuali, Roma II per extracontrattuali, comprese le clausole di scelta della legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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