- I commissari o liquidatori esteri che agiscono in Italia documentano la nomina con copia conforme o certificazione dell'autorita.
- Puo essere richiesta traduzione italiana della documentazione di nomina.
- Esercitano in Italia gli stessi poteri dello Stato di origine, ma non funzioni di forza pubblica o magistratura.
- Devono rispettare la legge italiana su modalita di realizzo attivi, rapporti di lavoro e adempimenti pubblicitari.
Testo dell'articoloVigente
Art. 274 D.Lgs. 209/2005 — Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. I commissari o i liquidatori, nominati dall'autorità dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica, per l'esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia, conforme all'originale, rilasciata dall'autorità che ha emesso il provvedimento o mediante qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorità dello stesso Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori può essere richiesta una traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al presente comma.
2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, persone incaricate di assistere o, all'occorrenza, di rappresentare i commissari o i liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione nel territorio della Repubblica con particolare riferimento ai rapporti con i creditori italiani.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori esercitano nel territorio della Repubblica gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati alla forza pubblica o funzioni attribuite alla magistratura.
4. I commissari e i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legge italiana in particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato con particolare riguardo all'informazione dei dipendenti. I commissari o i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, nonché ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità, possono chiedere, fermi restando eventuali specifici obblighi di pubblicità previsti dalla legge italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.
Commento
Riconoscimento automatico del titolo estero
L'art. 274 cod. ass. attua il principio del riconoscimento automatico dei commissari e liquidatori nominati dall'autorita dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione sottoposta a procedura di risanamento o di liquidazione. La norma trasferisce nel settore assicurativo l'art. 18 del regolamento UE 848/2015 (gia art. 18 del regolamento CE 1346/2000) sulle procedure di insolvenza. Il riconoscimento non richiede exequatur o procedure di delibazione: e sufficiente la presentazione di copia conforme della nomina o di certificazione dell'autorita emittente. Eventualmente puo essere richiesta traduzione italiana della documentazione.
Designazione di assistenti e rappresentanti
Il comma 2 abilita la designazione, in base alla legge dello Stato membro di origine, di persone incaricate di assistere o rappresentare i commissari o i liquidatori nello svolgimento dei compiti in Italia, con particolare riferimento ai rapporti con i creditori italiani. La previsione realizza una rete operativa che facilita la gestione della procedura cross-border: i rappresentanti locali (di norma avvocati italiani con esperienza concorsuale) gestiscono le comunicazioni con i creditori italiani, le notifiche e gli adempimenti pubblicistici.
Poteri esercitabili e limiti
Il comma 3 stabilisce la regola principale: i commissari e liquidatori esteri esercitano in Italia gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nello Stato membro di origine. Si applica cosi il principio dell'estensione territoriale dei poteri concorsuali. Vi sono pero due limiti invalicabili: non possono svolgere compiti riservati alla forza pubblica (esecuzioni coattive, perquisizioni) ne funzioni attribuite alla magistratura. Per atti che richiedono coercizione devono rivolgersi all'autorita giudiziaria italiana.
Rispetto della legge italiana
Il comma 4 ribadisce che i commissari e i liquidatori esteri, nell'esercizio delle funzioni in Italia, devono rispettare la legge italiana, in particolare per quanto attiene a (i) modalita di realizzazione degli attivi (forme di vendita, autorizzazioni, pubblicita) e (ii) disciplina dei rapporti di lavoro subordinato (informazione dei dipendenti, procedure di licenziamento collettivo, garanzie INPS). I commissari esteri, nonche soggetti da essi autorizzati, possono chiedere annotazione del provvedimento estero nei registri immobiliari italiani, fermi gli obblighi di pubblicita previsti dalla legge italiana. Lo strumento integra la pubblicita della procedura nel sistema dei pubblici registri nazionali.
Operativita cross-border e cooperazione
La gestione operativa di una procedura cross-border richiede ai commissari esteri la costituzione di una rete di referenti italiani: avvocati per gli aspetti giurisdizionali, notai per atti soggetti a forma solenne, commercialisti per gli adempimenti fiscali, agenti immobiliari per la dismissione di asset. La normativa IVASS prevede meccanismi di cooperazione strutturata con autorita di vigilanza estere, in attuazione del principio del college of supervisors. Sul piano operativo, eventuali conflitti fra norme nazionali (esempio: diverse regole sul licenziamento collettivo) richiedono soluzioni negoziate o, in caso di stallo, il ricorso all'autorita giudiziaria italiana competente. La giurisprudenza CGUE ha rafforzato il principio della cooperazione effettiva fra Stati membri, valorizzando strumenti come il regolamento UE 805/2004 sul titolo esecutivo europeo e i protocolli bilaterali fra autorita di vigilanza.
Casi pratici
Caso 1: Vendita di immobile italiano da commissario tedesco
Caso 2: Annotazione del provvedimento nei registri immobiliari
Domande frequenti
Come si documenta la nomina del commissario estero in Italia?
Con copia conforme della nomina o con altra certificazione resa dall'autorita estera competente. Puo essere richiesta traduzione italiana della documentazione.
I commissari esteri possono esercitare poteri coattivi in Italia?
No. Non possono svolgere compiti riservati alla forza pubblica ne funzioni della magistratura italiana. Per atti coattivi devono rivolgersi all'autorita giudiziaria italiana.
Devono rispettare la legge italiana?
Si, in particolare per modalita di realizzazione degli attivi e disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. Possono chiedere annotazione del provvedimento nei pubblici registri italiani.
Vedi anche