Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 274-quaterdecies D.Lgs. 209/2005 – Articolo 274-quaterdecies
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-sexies.
2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter.
3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo)).
Vedi anche
→art. 274 ASSICURAZIONI→art. 274 TERDECIES→art. 274-bis ASSICURAZIONI→art. 274-ter ASSICURAZIONI→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 274-quater D.Lgs. 209/2005 – (Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)→Art. 274-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse)→Art. 274-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)→Art. 274-septies D.Lgs. 209/2005 – (Prestazioni protette ammissibili)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 274-quaterdecies è norma di sistema che, una volta consolidato il primo Fondo, apre la possibilità di costituire schemi ulteriori di garanzia con finalità equivalenti. La disposizione introduce un meccanismo di pluralità organizzativa controllata, già noto per le procedure di tutela dei depositi bancari (con la coesistenza in Italia di FITD e Fondo Cooperativo).
Decorrenza biennale
Il comma 1 fissa in 24 mesi dalla costituzione del Fondo il termine prima del quale gli schemi alternativi non possono essere istituiti. La finestra di tempo serve a consolidare il primo Fondo, evitando frammentazione precoce della contribuzione e rischio di sotto-dimensionamento di tutti gli schemi.
Equivalenza funzionale obbligatoria
Gli schemi ulteriori devono avere "le medesime finalità e caratteristiche" del Fondo originario, in particolare quelle disciplinate dall'art. 274-sexies. Non è quindi ammessa concorrenza al ribasso: gli schemi nascono come duplicazione organizzativa, non come downgrade di tutela. La regola garantisce omogeneità di protezione per gli assicurati vita, a prescindere dallo schema di appartenenza dell'impresa.
Equivalenza dell'adesione
Il comma 2 stabilisce che l'adesione a uno schema ulteriore equivale all'adesione ex art. 274-ter. È una equivalenza giuridica integrale: tanto l'obbligo contributivo quanto la copertura delle prestazioni protette operano nello stesso modo.
Applicazione integrale del Capo
Il comma 3 estende agli schemi ulteriori l'intero Capo II-bis: governance, dotazione, contribuzione, interventi, vigilanza IVASS. La regola evita asimmetrie regolamentari e mantiene IVASS come unico vigilante.
Modello concorrenziale
L'apertura agli schemi ulteriori risponde a logica concorrenziale: gruppi assicurativi con caratteristiche omogenee (es. mutue assicuratrici, compagnie cooperative) possono optare per uno schema dedicato che meglio rifletta la loro struttura. La concorrenza fra schemi può tradursi in efficienza gestionale e in calibrature contributive specifiche, fermo restando il livello di tutela.
Coordinamento sistemico
Il moltiplicarsi degli schemi richiederà coordinamento fra essi per evitare arbitraggio e per gestire scenari di crisi che possano riguardare imprese appartenenti a schemi diversi. E prevedibile che IVASS emani disposizioni attuative ex art. 274-undecies, lettera f), per disciplinare i flussi informativi inter-schema.
Esperienze comparate
Il modello pluralista a piu schemi e familiare al diritto bancario italiano (FITD + Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo). L'esperienza ha mostrato che il pluralismo, se ben governato, accresce la responsabilizzazione e l'efficienza operativa. La condizione e che le regole di coordinamento (interventi cross-schema, gestione di crisi sistemiche) siano definite preventivamente. La norma italiana, prevedendo equivalenza integrale del regime, scarica il rischio di lacune sul livello regolamentare di IVASS, chiamato a vigilare sulla coerenza fra schemi e sulla loro adeguatezza patrimoniale comparativa.
Casi pratici
Caso 1: Tizio gruppo mutualistico vuole schema dedicato
Caso 2: Caio assicurato di impresa in schema alternativo
Domande frequenti
Possono nascere subito schemi alternativi al primo Fondo?
No. L'art. 274-quaterdecies impone un'attesa di 24 mesi dalla costituzione del primo Fondo prima della legittimazione a costituire schemi ulteriori.
Uno schema ulteriore può offrire tutela ridotta?
No. Gli schemi devono avere le medesime finalità e caratteristiche del Fondo ex art. 274-sexies. Non è ammessa concorrenza al ribasso sulla protezione degli assicurati.
L'IVASS vigila anche sugli schemi ulteriori?
Sì. Si applica integralmente il Capo II-bis, inclusi i poteri di IVASS dell'art. 274-undecies: approvazione statutaria, vigilanza generale e disposizioni attuative.