Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 274-bis D.Lgs. 209/2005 – (Definizioni)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) "Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita" o "Fondo": organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1; b) "prestazioni protette": diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo; c) "imprese aderenti": le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274-ter, commi 1 e 2; d) "intermediari aderenti": gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1; e) "aderenti": le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.

))

In sintesi

  • Glossario operativo del Fondo di garanzia rami vita: terminologia vincolante per l'intero capo.
  • Prestazioni protette: crediti dei contraenti o beneficiari di polizze vita aderenti.
  • Distingue imprese aderenti, intermediari aderenti (iscritti RUI) e "aderenti" complessivi.
  • Aggancia l'operativita del Fondo alla soglia dell'art. 274-sexies, comma 1.
  • Prerequisito interpretativo per artt. 274-ter / 274-quaterdecies.
Indice dei contenuti

L'art. 274-bis apre il Capo II-bis del Titolo XVI introdotto dal D.Lgs. 5 dicembre 2023 n. 213, in attuazione della direttiva 2009/138/CE (Solvency II) e in linea con la raccomandazione EIOPA del 17 luglio 2020 sui sistemi di garanzia assicurativi. La norma ha natura prevalentemente definitoria, ma assolve una funzione precettiva indiretta: senza la grammatica che fissa, gli articoli successivi non sarebbero applicabili a causa di ambiguità sui soggetti onerati di contribuzione e sui titolari del diritto all'indennizzo.

Architettura definitoria del Capo

Cinque definizioni delimitano un perimetro chiuso. Il "Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita" è qualificato come "organismo associativo", formula che anticipa la natura privatistica ribadita dall'art. 274-ter, comma 3. Le "prestazioni protette" abbracciano indennizzo, restituzione del capitale, rendita o ogni altro titolo: la clausola di chiusura "o ad altro titolo" è interpretata estensivamente per ricomprendere anche obbligazioni accessorie come interessi maturati e rivalutazioni contrattualmente previste.

Soggetti aderenti: imprese e intermediari

La distinzione fra "imprese aderenti" e "intermediari aderenti" non è meramente classificatoria. Le prime versano contributi proporzionati alle riserve tecniche dei rami vita (art. 274-quinquies, comma 2); i secondi, iscritti al registro unico dell'art. 109, contribuiscono in base al volume intermediato (art. 274-quinquies, comma 3). La nozione cumulativa di "aderenti" ricorre in tutto il Capo per individuare la platea passiva degli obblighi informativi verso IVASS.

Coordinamento sistematico

Il rinvio all'art. 274-sexies, comma 1, ancora le prestazioni protette ai presupposti di intervento del Fondo: pagamenti in caso di liquidazione coatta amministrativa, sostegno a operazioni di cessione ex art. 257, comma 2, e interventi preventivi. La definizione di "prestazioni protette" va dunque letta in combinato con il limite quantitativo di 100.000 euro per avente diritto fissato dall'art. 274-septies, comma 1. La struttura ricalca quella del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (art. 96-bis TUB), benché adattata alla peculiarità della passività assicurativa di lunga durata.

Profilo operativo per i contraenti

Per il contraente di una polizza vita di ramo I, III o V, l'inclusione fra "prestazioni protette" non è automatica: occorre verificare che l'impresa emittente risulti effettivamente aderente al Fondo, condizione presunta per le compagnie italiane sopra la soglia di 50 milioni di euro di premi annui (art. 274-ter, comma 1) ma facoltativa per le succursali comunitarie. La pubblicità imposta dall'art. 274-ter, comma 4, e attuata con regolamento IVASS, costituisce lo strumento informativo per il consumatore. Il glossario dell'art. 274-bis ricalca quello dei sistemi di garanzia dei depositi (Direttiva 2014/49/UE e art. 96-bis ss. TUB): "prestazioni protette" assolve funzione analoga ai "depositi protetti", individuando ex ante la categoria di crediti coperti, con esclusione di crediti diversi quali titoli emessi dall'impresa, strumenti subordinati o prestiti su polizza in conto capitale autonomo. La differenza qualificante riguarda la natura della passivita: i depositi sono a vista, mentre le prestazioni vita hanno tipicamente lunga durata, con riflessi sulla calibrazione del massimale e sui meccanismi di intervento ex art. 274-sexies.

Casi pratici

Caso 1: Tizio contraente di polizza ramo I

Caso 2: Caio assicurato presso succursale UE

Domande frequenti

Cosa rientra fra le 'prestazioni protette' tutelate dal Fondo?

Crediti dei contraenti o beneficiari di polizze vita aderenti: indennizzo per sinistro, restituzione del capitale a scadenza, pagamento di rendite e ogni altra obbligazione assunta dall'impresa nella polizza vita, entro i limiti dell'art. 274-septies.

Chi sono gli 'intermediari aderenti'?

Sono gli intermediari iscritti al registro unico (RUI) ex art. 109, indicati dall'art. 274-ter, comma 1, che intermediano premi vita per importi pari o superiori a 50 milioni di euro annui.

Le polizze danni rientrano nel Fondo?

No. Il Capo II-bis copre esclusivamente i rami vita. Per la RC auto opera il distinto Fondo di garanzia vittime della strada (art. 283), gestito presso CONSAP.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.