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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Interventi finanziati con risorse volontarie degli aderenti, se lo statuto lo prevede.
  • Finalità: stesse della lettera c) dell'art. 274-sexies (prevenzione crisi).
  • Modalità concordate fra aderenti; nessun prelievo dalla dotazione obbligatoria.
  • Patrimonio segregato anche per queste risorse (art. 274-quater, comma 4).
  • Strumento di flessibilità mutualistica oltre la copertura obbligatoria.

Testo dell'articoloVigente

Art. 274-terdecies D.Lgs. 209/2005 — (Interventi finanziati su base volontaria)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-quater. A tali risorse si applica l'articolo 274-quater, comma 4.

))

Commento

L'art. 274-terdecies introduce un canale aggiuntivo di intervento del Fondo, finanziato su base volontaria dagli aderenti. La norma offre flessibilità mutualistica oltre il perimetro obbligatorio, permettendo iniziative di solidarietà di mercato che la dotazione ordinaria non coprirebbe.

Conferma del perimetro statutario

L'intervento è ammesso solo se previsto dallo statuto del Fondo e secondo modalità concordate fra gli aderenti. La doppia condizione — copertura statutaria e accordo fra contribuenti volontari — protegge dalle iniziative non condivise e assicura legittimazione interna.

Finalità preventive

L'intervento serve le finalità della lettera c) dell'art. 274-sexies: prevenire o superare situazioni di crisi che potrebbero portare alla LCA. Si tratta dunque di strumento parallelo all'intervento preventivo "obbligatorio", ma con dotazione separata.

Distinzione patrimoniale

Le risorse volontarie non gravano sulla dotazione finanziaria obbligatoria dell'art. 274-quater. Il rinvio al comma 4 di quest'ultimo articolo estende anche alle risorse volontarie il regime di patrimonio autonomo segregato. Significa che i contributi volontari sono insensibili a pretese dei creditori del Fondo o dei singoli aderenti, e sono utilizzabili solo per gli interventi volontari concordati.

Modello di solidarietà differenziata

La norma riconosce che il mercato assicurativo italiano vita non è omogeneo: gruppi con appartenenza a holding finanziarie comuni, o operatori che condividono modelli di business simili, possono trovare conveniente sostenersi reciprocamente con risorse aggiuntive, oltre il limite della contribuzione obbligatoria. Lo schema ricorda alcune forme di mutualismo interbancario adottate fra banche cooperative.

Coordinamento con vigilanza IVASS

Pur essendo strumento di natura privatistica e volontaria, l'intervento ricade nel perimetro di vigilanza generale ex art. 274-undecies. L'IVASS può valutare se l'intervento volontario abbia incidenza sui ratios prudenziali delle imprese contribuenti e sulla stabilità complessiva del Fondo.

Limiti di efficacia

L'intervento volontario non sostituisce l'attivazione del Fondo nelle ipotesi di LCA: per le prestazioni protette in liquidazione coatta resta competente esclusivamente la dotazione obbligatoria. La separazione patrimoniale serve precisamente a evitare commistioni che indebolirebbero la garanzia di legge.

Profili di concorrenza

L'intervento volontario potrebbe configurare aiuto fra concorrenti che, in talune circostanze, attiri l'attenzione delle autorita antitrust. La giurisprudenza unionale in materia (es. caso Tercas, CGUE C-425/19) ha chiarito che gli interventi dei fondi di garanzia su base obbligatoria non costituiscono aiuto di Stato se decisi autonomamente da un organismo privato. La stessa logica si applica, a maggior ragione, agli interventi volontari finanziati con risorse private degli aderenti. Resta ferma la valutazione caso per caso, specie se l'intervento volontario coinvolge cessioni di attivita a condizioni non di mercato fra aderenti concorrenti.

Casi pratici

Caso 1: Tizio statuto Fondo ammette via volontaria

Caso 2: Caio compagnia non partecipante

Domande frequenti

Tutti gli aderenti devono partecipare agli interventi volontari?

No. La partecipazione è volontaria: solo gli aderenti che concordano specifiche modalità contribuiscono e beneficiano dell'intervento, secondo previsioni statutarie.

Le risorse volontarie possono essere usate per i pagamenti in LCA?

No. Sono destinate esclusivamente alle finalità preventive della lettera c) dell'art. 274-sexies; per i pagamenti in LCA resta competente la dotazione obbligatoria.

Le risorse volontarie sono aggredibili dai creditori del Fondo?

No. Si applica il regime di patrimonio autonomo segregato dell'art. 274-quater, comma 4: insensibilità ad azioni esecutive dei creditori del Fondo o dei singoli aderenti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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