Testo dell'articoloVigente
Art. 274-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell'articolo 274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine: a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti; b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 257, comma 2, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette; c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.
2. 2. Lo statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo a: a) gli impegni che l'impresa di assicurazione beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'esecuzione delle prestazioni protette; b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dall'impresa di assicurazione ai sensi della lettera a); c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto; d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da parte dei partecipanti al capitale dell'impresa di assicurazione in situazione di crisi attuale o prospettica.
3. L'intervento di cui al comma 1, lettera c), può essere effettuato se l'IVASS ha accertato che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 274-quinquies, comma 4.
4. 4. Dopo che il Fondo ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1, lettera c), gli aderenti forniscono allo stesso senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se, in alternativa: a) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno del 50 per cento del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1; b) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno di due terzi del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, ed emerge la necessità di effettuare il pagamento delle prestazioni protette.
5. Finchè il livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, non è raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 274-sexies è la disposizione operativa centrale del Fondo: definisce le tre tipologie di intervento e il principio del "minor costo" che le governa, mutuato dal least cost test ben noto ai sistemi di garanzia dei depositi (art. 96-bis.1 TUB) e codificato a livello UE dalla direttiva 2014/49/UE.
Pagamento diretto in liquidazione coatta
La lettera a) disciplina l'ipotesi tipica: in caso di LCA dell'impresa aderente, il Fondo paga le prestazioni protette nei limiti e con le modalità degli artt. 274-septies (massimale 100.000 euro per avente diritto) e 274-octies (procedura, termini, sospensioni). Il pagamento è automatico e non subordinato a domanda dell'avente diritto.
Sostegno a cessione di blocco ex art. 257
La lettera b) consente al Fondo, se previsto da statuto, di intervenire - anche tramite garanzie - in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami o rapporti giuridici ex art. 257, comma 2. Si tratta dello strumento ordinario di chiusura ordinata di una crisi assicurativa: il Fondo agevola il subentro di un'altra compagnia nei portafogli vita, salvaguardando la continuità delle coperture. Il vincolo del minor costo opera ex ante: l'intervento è ammesso se il costo previsto è inferiore a quello che il Fondo sosterrebbe pagando le prestazioni in LCA.
Interventi preventivi
La lettera c) introduce l'intervento preventivo per impedire l'apertura della LCA. È la fattispecie più innovativa, allineata al principio Solvency II della "intervento precoce" (artt. 220-quinquies ÷ 220-octies). Anche qui vale il least cost test: l'intervento è ammesso solo se il suo costo è inferiore al costo che si sosterebbe in LCA.
Cautele statutarie
Il comma 2 impone allo statuto di definire le condizioni dell'intervento preventivo: impegni dell'impresa beneficiaria, sistemi di verifica, presidi sui rischi. È clausola anti-moral hazard, fondamentale per evitare che la disponibilità di un sostegno preventivo induca gestioni imprudenti delle compagnie aderenti.
Coordinamento con la crisi e con IVASS
Gli interventi del Fondo si innestano nelle procedure di vigilanza condotte da IVASS (artt. 220-bis ss.). L'art. 274-undecies, lettera e), prevede che IVASS informi senza indugio il Fondo quando rilevi criticita in un'impresa aderente: e il momento di attivazione tipico della lettera c).
Limiti e rischi
I tre interventi non sono cumulativi: il Fondo sceglie quello che minimizza il costo atteso. L'intervento preventivo presenta il rischio di moral hazard: la disponibilita di un sostegno potrebbe ridurre l'incentivo dell'impresa a rafforzarsi autonomamente. Il comma 2 contiene il presidio principale, imponendo allo statuto di prevedere impegni vincolanti per l'impresa beneficiaria e meccanismi di verifica. La giurisprudenza sulla responsabilita degli amministratori dell'impresa beneficiaria potra evolvere proprio attorno al rispetto di tali impegni: l'inadempimento agli stessi rilevera tanto in sede contrattuale verso il Fondo quanto come fonte di responsabilita verso azionisti e creditori.
Casi pratici
Caso 1: Tizio assicurato in compagnia in LCA
Caso 2: Caio compagnia in crisi sostenuta
Domande frequenti
Il Fondo interviene solo se la compagnia è già in liquidazione?
No. Oltre al pagamento diretto in LCA, può sostenere cessioni di blocco di portafogli e - se statuto lo prevede - intervenire preventivamente per evitare l'apertura della procedura.
Cos'è il 'minor costo' che limita gli interventi?
È il principio per cui un intervento di sostegno o preventivo è ammesso solo se il costo previsto è inferiore a quello che il Fondo sosterrebbe liquidando le prestazioni protette in LCA. Tutela la dotazione e la mutualità.
Un assicurato può chiedere direttamente al Fondo l'intervento preventivo?
No. L'intervento preventivo è attivato dal Fondo, su segnalazione di IVASS o autonomamente, secondo le procedure statutarie; non è una pretesa azionabile dall'avente diritto.