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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Pagamento entro 90 giorni lavorativi dal provvedimento di LCA, senza necessità di domanda.
  • Differimento ammesso per incertezze su diritto/titolarità o per eccedenza oltre 100.000 euro.
  • Sospensione per procedimenti penali, misure di prevenzione, sequestri antiriciclaggio.
  • Prescrizione decennale dalla pubblicazione del provvedimento di LCA.
  • Il Fondo si surroga negli stessi diritti dell'avente diritto verso la massa attiva.

Testo dell'articoloVigente

Art. 274-octies D.Lgs. 209/2005 — (Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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1. Il pagamento è effettuato entro novanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l'impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede l'avente diritto.

2. 2. Il Fondo può differire il pagamento nei casi: a) di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarità del diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto; b) di cui all'articolo 274-septies, comma 3, se l'importo della prestazione da liquidare eccede i 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1, è effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

3. In deroga al comma 1, se l'avente diritto al pagamento è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.

4. Il diritto all'esecuzione della prestazione protetta si estingue decorsi dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa. L'estinzione è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo.

5. Il Fondo, quando esegue la prestazione protetta ai sensi dell'articolo 274-sexies, comma 1, lettera a), subentra nei diritti degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei pagamenti effettuati, beneficiando della preferenza di cui all'articolo 258, comma 3.

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Commento

L'art. 274-octies disciplina la fase esecutiva delle prestazioni protette in LCA, traducendo la garanzia in tempi e procedure certe. La norma è il cuore operativo della tutela: la rapidità del pagamento è il valore aggiunto del Fondo rispetto alla mera insinuazione al passivo.

Termine di 90 giorni lavorativi

Il comma 1 fissa il termine in novanta giorni lavorativi dalla pubblicazione del provvedimento di LCA ex art. 247. Equivalgono a circa quattro mesi solari. Il pagamento è automatico: nessuna domanda da parte dell'avente diritto. È l'impresa aderente in LCA che, su richiesta del Fondo, trasmette tempestivamente le informazioni sulle prestazioni protette. Il pagamento è in euro o nella valuta dello Stato di residenza dell'avente diritto.

Cause di differimento

Il comma 2 elenca le ipotesi di differimento legittimo:

  • incertezza sulla sussistenza, sulla titolarità o sull'importo del diritto (es. controversie ereditarie sul capitale caso morte);
  • per l'eccedenza oltre 100.000 euro nei casi di esclusione del massimale ex art. 274-septies, comma 3: pagamento entro sei mesi (anziché novanta giorni).

Il differimento per incertezze è circoscritto: il Fondo non può abusarne per posticipare sine die i pagamenti.

Sospensione antiriciclaggio

Il comma 3 consente sospensione fino a passaggio in giudicato di sentenza di proscioglimento se l'avente diritto è sottoposto a procedimento penale, misura di prevenzione o sequestro antiriciclaggio. La norma assicura coerenza con la disciplina del D.Lgs. 231/2007 e con le finalità di interdizione patrimoniale del codice antimafia.

Prescrizione decennale

Il comma 4 fissa in dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di LCA il termine di prescrizione del diritto. L'estinzione è impedita dalla domanda giudiziale (salvo estinzione del processo) o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo. Il termine è più lungo della prescrizione ordinaria del contratto di assicurazione (due anni ex art. 2952, comma 2, c.c.) e si allinea alla prescrizione ordinaria decennale dell'art. 2946 c.c.

Surroga del Fondo

Il comma 5 disciplina il subentro del Fondo nei diritti dell'avente diritto verso la massa attiva della LCA. La surroga è strumento di recupero parziale della dotazione: il Fondo, eseguito il pagamento, vanta credito di pari natura e grado nei confronti dell'impresa liquidata, secondo l'ordine di privilegio applicabile.

Tutele giurisdizionali residuali

Il pagamento del Fondo non preclude all'avente diritto le azioni giudiziali per eventuali eccedenze: se il credito vita supera il massimale di 100.000 euro, la differenza puo essere insinuata nel passivo della LCA come credito chirografario (o privilegiato secondo l'art. 258, comma 1, in tema di crediti da contratti assicurativi). Il pagamento del Fondo non si configura come transazione e non comporta rinunce all'eccedenza. La giurisprudenza piu recente in tema di prestazioni dei fondi di garanzia conferma il carattere meramente strumentale del pagamento alla tutela tempestiva, lasciando intatti gli altri diritti del creditore verso la procedura.

Casi pratici

Caso 1: Tizio polizza in LCA pubblicata in Gazzetta

Caso 2: Caio con eredità contesa

Domande frequenti

Devo presentare una domanda al Fondo per ottenere il pagamento?

No. Il pagamento è automatico: l'impresa in LCA trasmette i dati al Fondo, che paga entro novanta giorni lavorativi dalla pubblicazione del provvedimento di LCA.

Cosa accade se il mio diritto supera i 100.000 euro nelle polizze deroga?

Il pagamento dell'eccedenza è differito a sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento di LCA, in deroga al termine ordinario dei novanta giorni lavorativi.

Entro quanto tempo perdo il diritto al pagamento?

Il diritto si prescrive in dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di LCA. La prescrizione è interrotta dalla domanda giudiziale o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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