Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 274-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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1. 1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2 e di anno in anno comunicato agli aderenti. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti dallo statuto del Fondo se ciò è autorizzato dal Fondo medesimo e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore: a) al 50 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del Fondo fino a che la dotazione è inferiore al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater; b) al 60 per cento una volta che sia stata raggiunta una dotazione pari al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater.

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2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. Essi possono essere determinati dal Fondo sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio. L'IVASS approva i metodi interni. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,4 per mille dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea.

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3. I contributi dovuti dagli intermediari aderenti sono determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati e rappresentano non oltre un quinto della contribuzione annuale. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermediate e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e c), sono pari allo 0,1 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente.

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4. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, se deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento delle riserve tecniche dei rami vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti.

5. L'IVASS può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da parte degli aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se l'IVASS accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita assicura di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e può ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati.

7. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.))

In sintesi

  • Contributi almeno annuali versati dagli aderenti per costituire la dotazione.
  • Quota in impegni irrevocabili di pagamento: max 50% fino al 75% dell'obiettivo, poi max 60%.
  • Imprese: contributi proporzionati a impegni e profilo di rischio, almeno 4/5 del totale.
  • Intermediari: contributi su volume intermediato e ricavi, non oltre 1/5 del totale.
  • Investimento prudente in attività liquide a basso rischio.
Indice dei contenuti

L'art. 274-quinquies regola la dinamica di alimentazione finanziaria del Fondo, definendo struttura, riparto e impieghi della contribuzione. La norma combina tre principi: gradualità, proporzionalità al rischio, segregazione fra rischi vita e rischi di intermediazione.

Contributi e impegni irrevocabili

Il comma 1 prevede versamenti almeno annuali. La quota di impegni irrevocabili di pagamento - strumento contabile-finanziario assimilabile a una garanzia escutibile a vista - è limitata al 50% della dotazione totale finché questa non raggiunge il 75% del livello obiettivo, e al 60% successivamente. L'innalzamento al 60% riflette la maggiore solidità del Fondo a regime: una volta consolidata la liquidità di base, una porzione più ampia può essere mantenuta in forma di impegno e attivata solo all'occorrenza, evitando il drenaggio costante di cassa delle compagnie.

Riparto fra imprese e intermediari

Il comma 2 stabilisce la regola dei "quattro quinti" a carico delle imprese: il riparto riflette l'effettiva concentrazione del rischio assicurativo sul soggetto che assume l'obbligazione di pagamento. Il comma 3 attribuisce agli intermediari fino a un quinto del totale, dimensionato su volumi intermediati e ricavi associati. La differenziazione coglie il fatto che l'intermediario non risponde dell'inadempimento dell'impresa ma può aver concorso a un canale distributivo problematico.

Profilo di rischio e metodi interni

Il comma 2 lega i contributi delle imprese al loro "profilo di rischio". I metodi interni di valutazione sono approvati da IVASS, secondo logica analoga a quella dei modelli interni Solvency II per il calcolo del Solvency Capital Requirement. La regola intende premiare la sana gestione tecnica e penalizzare imprese con SCR ratio basso o concentrazioni di rischio elevate.

Tasso transitorio 0,4 per mille

In fase di prima applicazione, i contributi delle imprese sono pari allo 0,4 per mille delle riserve tecniche. È un valore ancorato all'obiettivo finale (0,4% di dotazione totale) ma diluito annualmente nel periodo transitorio fino al 2035.

Investimento delle risorse

La norma - pur con disciplina rimessa allo statuto e al regolamento IVASS - impone politica di investimento improntata a sicurezza, liquidità e diversificazione. Coerente con il modello dei fondi di garanzia ex art. 96-bis TUB e con la disciplina degli enti pensione complementari (art. 6 D.Lgs. 252/2005): preferenza per titoli di Stato eurozona, obbligazioni investment grade, liquidita bancaria.

Asimmetrie e correttivi

Il riparto fra imprese e intermediari (quattro quinti / un quinto) puo generare tensioni in caso di anni con elevata intermediazione concentrata su pochi operatori. Il Fondo ha facolta di calibrare annualmente l'importo dovuto, ma il vincolo di proporzionalita resta. In fase di stress, IVASS puo autorizzare contributi straordinari ex art. 274-quater, comma 3, accelerando il ripristino sotto il livello obiettivo. La combinazione di contributi ordinari, impegni irrevocabili e contributi straordinari conferisce al Fondo una struttura finanziaria flessibile, in grado di assorbire scenari di crisi anche di rilevante dimensione senza compromettere la stabilita degli aderenti virtuosi.

Casi pratici

Caso 1: Tizio impresa con basso SCR ratio

Caso 2: Caio broker con 80 milioni intermediati

Domande frequenti

Cosa sono gli 'impegni irrevocabili di pagamento'?

Strumenti finanziari con cui l'aderente si impegna a versare l'importo dovuto al momento dell'attivazione del Fondo, senza anticiparne la cassa. Possono coprire fino al 50% o 60% della dotazione, secondo lo stadio di costruzione del Fondo.

Gli intermediari contribuiscono quanto le imprese?

No. Gli intermediari versano non oltre un quinto del totale annuale dei contributi, calcolato sui volumi e i ricavi dei prodotti vita intermediati. Le imprese sostengono almeno quattro quinti.

Un'impresa virtuosa paga meno?

Sì. I contributi sono proporzionati al profilo di rischio: imprese con rating tecnico migliore e indicatori Solvency II solidi possono beneficiare di contribuzione ridotta, secondo i metodi interni approvati da IVASS.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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