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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Massimale: 100.000 euro per ciascun avente diritto, salvo deroga del comma 3.
  • Enti senza personalità giuridica trattati come unico avente diritto.
  • Pluralità di aventi diritto: si calcola la quota individuale.
  • Compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto verso la compagnia.
  • Esclusione del limite per polizze ramo III, IV, V e VI (lett. ss-bis, nn. 2-5).

Testo dell'articoloVigente

Art. 274-septies D.Lgs. 209/2005 — (Prestazioni protette ammissibili)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.

2. 2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1: a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto; b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di più soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo; c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni protette relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), numeri 2), 3), 4) e 5).

))

Commento

L'art. 274-septies fissa la portata quantitativa della tutela offerta dal Fondo. Il massimale di 100.000 euro è scelta legislativa coerente con il limite del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (art. 96-bis TUB) e con la copertura armonizzata UE dei depositi bancari: un parallelismo voluto, che orienta il consumatore italiano verso una percezione di protezione assimilabile tra strumenti finanziari diversi.

Massimale per "avente diritto"

Il limite opera per ciascun avente diritto, non per polizza né per impresa. Significa che un contraente con più polizze presso la medesima compagnia in LCA ha diritto a 100.000 euro complessivi, non a 100.000 per polizza. Viceversa, polizze presso compagnie aderenti diverse sono coperte ciascuna separatamente.

Aggregazione per enti senza personalità giuridica

Il comma 2, lettera a), unifica gli aventi diritto che agiscono come partecipanti di un ente senza personalità (associazioni non riconosciute, condomìni). La regola evita aggiramenti del massimale tramite frammentazione formale.

Pluralità di beneficiari

La lettera b) chiarisce che, in caso di pluralità di beneficiari di una stessa polizza, ciascuno consuma autonomamente il proprio massimale fino a 100.000 euro. È la regola favorevole tipica delle polizze caso morte plurinominate: un capitale di 300.000 euro destinato a tre figli è integralmente protetto.

Compensazione

La lettera c) ammette la compensazione di debiti esigibili dell'avente diritto verso la compagnia. Tipico esempio: il contraente ha contratto un prestito su polizza ex art. 1923, comma 2, c.c.; al momento dell'attivazione del Fondo, il debito si compensa con il credito vita prima del calcolo del massimale.

Deroga per ramo III, IV, V, VI

Il comma 3 esclude il limite di 100.000 euro per le polizze indicate all'art. 1, comma 1, lettera ss-bis), numeri 2-5: si tratta tipicamente di polizze unit-linked, index-linked, capitalizzazione e gestioni di fondi pensione. La deroga riflette la diversa natura del rapporto — formalmente assicurativo ma sostanzialmente di gestione patrimoniale separata — e la presenza di tutele autonome per il sottostante (gestioni separate, attivi a copertura).

Confronto con l'Italgermania bancaria

Il massimale di 100.000 euro coincide con quello del FITD per i depositi bancari, scelta deliberata per orientare il consumatore italiano verso una percezione di tutela assimilabile fra strumenti diversi. La giurisprudenza UE in tema di garanzie sui depositi (Causa C-688/15 Anisimoviene) ha precisato che il limite costituisce protezione minima armonizzata, lasciando agli Stati la facolta di estensioni. La scelta italiana per il Fondo rami vita ha optato per allineamento al minimo armonizzato bancario, con la sola deroga del comma 3 per i prodotti gestione patrimoniale. Eventuali futuri allineamenti europei (in seguito a una direttiva quadro sui sistemi di garanzia assicurativi) potrebbero modificare il massimale, con conseguente adeguamento di legge nazionale.

Casi pratici

Caso 1: Tizio con due polizze ramo I

Caso 2: Caio beneficiario unit-linked

Domande frequenti

Se ho due polizze vita presso la stessa compagnia, il massimale si raddoppia?

No. Il massimale di 100.000 euro è per avente diritto e per impresa: due polizze presso la stessa compagnia in LCA danno comunque diritto a un solo massimale di 100.000 euro.

Una polizza ramo III è protetta senza limiti?

Il limite di 100.000 euro non opera per polizze di ramo III, IV, V e VI ex art. 1, comma 1, lettera ss-bis), nn. 2-5; la tutela è quindi piena, fermi i meccanismi propri delle gestioni separate e dei sottostanti.

Il prestito su polizza viene scalato?

Sì. Il comma 2, lettera c), prevede compensazione: eventuali debiti dell'avente diritto verso la compagnia, esigibili alla data del provvedimento di LCA, riducono il credito coperto prima del calcolo del massimale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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