In sintesi
- Gli effetti del provvedimento di risanamento o LCA di altro Stato membro su giudizi pendenti in Italia per rivendica sono regolati dalla legge italiana.
- La regola si applica ai giudizi relativi alla rivendica di beni e diritti sui beni dell'impresa di assicurazione.
- La lex fori italiana governa la prosecuzione, la sospensione o l'interruzione dei processi pendenti.
- La norma protegge l'effettivita della tutela giurisdizionale italiana ex art. 24 Cost.
Testo dell'articoloVigente
Art. 273 D.Lgs. 209/2005 — Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli stessi, dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Lex fori sui processi pendenti
L'art. 273 cod. ass. tutela l'integrita del processo italiano in pendenza di giudizio per rivendica di beni dell'impresa di assicurazione successivamente sottoposta a procedura di risanamento o di liquidazione in altro Stato membro. La regola e netta: gli effetti del provvedimento estero sul giudizio italiano sono governati dalla legge italiana. La norma deroga alla regola generale per cui la lex concursus estesa governa gli effetti procedurali della procedura concorsuale, applicando invece la lex fori (legge del luogo del processo).
Ambito oggettivo
La norma copre i giudizi pendenti in Italia relativi alla rivendica di beni, nonche di diritti sugli stessi, dell'impresa di assicurazione. La nozione di rivendica e quella civilistica: azione ex art. 948 c.c. del proprietario non possessore contro il possessore non proprietario per ottenere la restituzione del bene. La regola si estende ai diritti reali sui beni rivendicati: ad esempio azioni confessoria, negatoria, di reintegrazione e manutenzione del possesso. Sono ricomprese anche le azioni di rilievo proprietario su beni iscritti in pubblici registri italiani.
Effetti pratici sulla procedura italiana
L'applicazione della legge italiana agli effetti del provvedimento estero comporta che, ad esempio, la sospensione automatica delle azioni esecutive prevista dalla lex concursus estera non operi necessariamente nel giudizio italiano. La regola e che il giudice italiano applichi le proprie norme processuali, eventualmente sospendendo o interrompendo il giudizio per cause specifiche di diritto italiano (esempio: morte della parte o perdita della capacita), ma non per la sola apertura della procedura estera.
Coordinamento con la lex concursus
L'art. 273 va letto in combinato disposto con l'art. 268 cod. ass. sulla protezione dei diritti reali di terzi su beni italiani. Insieme, le due disposizioni assicurano che le azioni reali e i diritti reali su beni italiani siano integralmente tutelati anche durante la LCA estera. Sul piano sistematico la norma si raccorda con il regolamento UE 848/2015 sulle procedure di insolvenza (escluso il settore assicurativo, ma di riferimento ispirativo) e con la direttiva Solvency II. La giurisprudenza CGUE ha valorizzato la regola della lex fori per garantire effettivita della tutela giurisdizionale nazionale (causa C-444/07 MG Probud per analogia).
Profili attuativi e ruolo dei commissari esteri
Sul piano operativo, l'apertura della procedura estera comporta che i commissari nominati dall'autorita straniera debbano assumere la difesa nel giudizio italiano in sostituzione degli organi dell'impresa. La loro legittimazione e riconosciuta ex art. 274 cod. ass., con presentazione di copia conforme della nomina ed eventuale traduzione italiana. La difesa segue le regole del processo italiano, con ius postulandi affidato ad avvocato iscritto all'albo italiano. Il giudice italiano puo coordinarsi informalmente con l'autorita estera per scambio di informazioni, anche in forza di cooperazione giudiziaria EIOPA e di protocolli bilaterali, in quanto utili a definire la posizione della parte estera e a evitare contrasti di giudicato fra Stati membri.
Domande frequenti
Quale legge regola gli effetti della LCA estera sui processi italiani per rivendica?
La legge italiana. Si deroga alla lex concursus estera applicando la lex fori del luogo del processo, a tutela dell'effettivita giurisdizionale italiana.
Quali giudizi rientrano nell'ambito dell'art. 273?
I giudizi pendenti in Italia relativi alla rivendica di beni o di diritti sugli stessi, dell'impresa di assicurazione. Sono comprese azioni reali, confessorie, negatorie e di tutela del possesso.
La sospensione automatica della lex concursus estera opera sul processo italiano?
Non automaticamente. Il giudice italiano applica le proprie norme processuali e puo sospendere o interrompere il giudizio solo per cause specifiche di diritto italiano.
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