- La LCA estera di compagnia con sede in altro Stato membro non pregiudica il diritto di compensazione del creditore.
- Si applica l'art. 155 del codice della crisi e dell'insolvenza sui presupposti e l'efficacia della compensazione.
- Restano salve le azioni di annullamento, nullita o inopponibilita degli atti pregiudizievoli secondo la lex concursus estera.
- La norma tutela la sicurezza dei rapporti contrattuali in essere con la compagnia in crisi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 270 D.Lgs. 209/2005 — Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione secondo quanto previsto all'articolo 155 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64
2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
Commento
Funzione della compensazione nella crisi
L'art. 270 cod. ass. assicura al creditore di un'impresa di assicurazione con sede in altro Stato membro, sottoposta a procedura di risanamento o di liquidazione, la facolta di invocare la compensazione del proprio credito con quello reciproco verso l'impresa. La regola e centrale per la tutela della controparte: in mancanza, il creditore sarebbe costretto a pagare integralmente il proprio debito alla massa e a insinuarsi per il proprio credito, con probabile soddisfazione percentuale. La compensazione realizza una garanzia sostanziale, simile a una garanzia reale.
Rinvio all'art. 155 CCII
Il comma 1 rinvia all'art. 155 del codice della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019), che a sua volta riprende e perfeziona la disciplina previgente dell'art. 56 l. fall. L'art. 155 ammette la compensazione anche di crediti non scaduti al momento di apertura della procedura, purche entrambi i crediti siano sorti prima della procedura, eccezione ai principi generali sulla liquidita ed esigibilita richieste dall'art. 1243 c.c. La compensazione opera ope legis senza necessita di accettazione del curatore o dei commissari.
Ambito applicativo
La compensazione opera fra crediti che, alla data di apertura della procedura nello Stato di origine, siano gia in essere. Sono compensabili i crediti commerciali della controparte verso la compagnia (esempio: provvigioni di agente, fatture di fornitore) con debiti verso la compagnia per premi non pagati o anticipazioni ricevute. La regola si applica anche ai crediti da rapporti contrattuali pluriennali, purche il fatto generatore preceda l'apertura della procedura.
Limiti dalla revocatoria
Il comma 2 ripropone la formula gia vista negli artt. 268-269: la tutela della compensazione non osta alle azioni di annullamento, nullita o inopponibilita per atti pregiudizievoli alla massa secondo la lex concursus estera. Cosi, se la legislazione dello Stato membro di apertura prevede l'inopponibilita di compensazioni sorte nel periodo sospetto in frode ai creditori (esempio: assunzione di un debito per creare la situazione compensativa con un credito preesistente), l'azione resta esperibile. La norma realizza un equilibrio fra tutela del creditore e tutela della massa.
Compensazione legale, giudiziale e volontaria
L'art. 270 cod. ass. copre tutte le forme di compensazione disciplinate dal codice civile: legale ex art. 1243 c.c. (requisiti di liquidita, esigibilita e omogeneita), giudiziale ex art. 1243 comma 2 c.c. (opposizione in sede processuale) e volontaria ex art. 1252 c.c. (accordo delle parti). L'art. 155 CCII estende la portata della compensazione legale ammettendo crediti non scaduti, modulando i presupposti generali. Per i rapporti contrattuali pluriennali (esempio: agenzie, mandato, intermediazione assicurativa) la compensazione opera fra prestazioni reciproche maturate fino all'apertura della procedura, con possibile compensazione di posizioni sviluppate nel tempo. Il creditore che invoca la compensazione deve provare la sussistenza dei requisiti civilistici e processuali, e puo formalizzare l'eccezione anche in via riconvenzionale nel giudizio di insinuazione del proprio credito.
Casi pratici
Caso 1: Compensazione fra agente e compagnia in LCA
Caso 2: Compensazione contestata in revocatoria
Domande frequenti
La compensazione opera nella LCA estera di compagnia UE?
Si. Il creditore puo invocare la compensazione del proprio credito con quello reciproco verso l'impresa, applicando l'art. 155 del codice della crisi e dell'insolvenza.
Sono compensabili anche crediti non scaduti?
Si. L'art. 155 CCII ammette la compensazione anche di crediti non scaduti al momento dell'apertura, purche entrambi sorti prima della procedura.
La compensazione puo essere revocata?
Si, se la lex concursus estera prevede azioni di annullamento, nullita o inopponibilita per atti pregiudizievoli sorti nel periodo sospetto in frode ai creditori.
Vedi anche