- Il provvedimento di risanamento o LCA di altro Stato membro non pregiudica i diritti reali di terzi su beni dell'impresa siti in Italia.
- La tutela copre beni mobili o immobili, determinati o universalita di beni indeterminati.
- E assimilato al diritto reale il diritto iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi che consenta di ottenere un diritto reale.
- Restano ammesse le azioni revocatorie previste dalla legislazione dello Stato membro di apertura.
Testo dell'articoloVigente
Art. 268 D.Lgs. 209/2005 — Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati, di proprietà dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.
2. È assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullità, annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
Commento
La protezione dei diritti reali
L'art. 268 cod. ass. attua il principio cardine del diritto concorsuale UE: i diritti reali dei terzi su beni siti nel territorio di uno Stato diverso da quello di apertura della procedura sono integralmente tutelati. La norma trasferisce nel settore assicurativo l'art. 5 del regolamento UE 848/2015 sulle procedure di insolvenza, recepito dalla direttiva 2001/17/CE per le compagnie assicurative. La ratio e la sicurezza dei traffici: chi acquisisce un diritto reale su un bene situato in Italia confida nella stabilita del proprio diritto.
Ambito oggettivo
La tutela si estende a beni mobili o immobili, determinati (singoli beni) o universalita di beni indeterminati (esempio: stock di magazzino, biblioteca, collezione). Sono coperti i diritti reali di garanzia (ipoteca, pegno) e di godimento (usufrutto, servitu, superficie). La copertura territoriale e dettata dalla situazione del bene al momento di apertura della procedura: rileva il luogo fisico per beni mobili e immobili materiali, il luogo di iscrizione per beni iscritti in pubblici registri.
Diritti assimilati
Il comma 2 estende la tutela ai diritti che, iscritti in pubblico registro e opponibili a terzi, consentano di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1. Rientrano nella previsione il preliminare trascritto ex art. 2645-bis c.c., l'opzione di acquisto trascritta, il rent to buy ex art. 23 d.l. 133/2014 e altri istituti di tutela pre-acquisitiva del diritto reale. La ratio e di parificare il livello di tutela del terzo che ha gia consolidato un'aspettativa giuridicamente protetta al diritto reale pieno.
Salvezza delle azioni revocatorie
Il comma 3 chiude il sistema: la tutela dei diritti reali non osta alle azioni di nullita, annullamento o inopponibilita degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro di apertura. La salvezza assicura che la protezione del diritto reale non si traduca in immunita per atti elusivi o fraudolenti compiuti dall'impresa nei confronti dei propri creditori. L'azione revocatoria estera puo investire l'atto costitutivo del diritto reale, demolendolo ab origine, in coerenza con la lex concursus.
Casistica e prassi applicativa
Nella prassi le situazioni piu frequenti riguardano ipoteche su immobili italiani di proprieta della compagnia estera (esempio: sedi di rappresentanza, immobili di investimento), pegni su strumenti finanziari depositati presso intermediari italiani e privilegi convenzionali iscritti su navi e aeromobili nei registri marittimi e aeronautici italiani. La protezione opera ex lege: il titolare del diritto reale non deve attivarsi formalmente per beneficiare della tutela, ma puo agire individualmente sul bene per la realizzazione del credito garantito secondo le regole italiane (esecuzione forzata individuale, escussione del pegno, vendita all'incanto). La giurisprudenza ha valorizzato il principio dell'autosufficienza della tutela reale, ribadendo che il provvedimento estero non puo svuotare la garanzia di efficacia.
Domande frequenti
I diritti reali di terzi su beni italiani sono protetti nella LCA estera?
Si. Il provvedimento di risanamento o LCA di altro Stato membro non pregiudica i diritti reali su beni siti in Italia, mobili o immobili, determinati o universalita.
Cosa si intende per diritto assimilato a quello reale?
Il diritto iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi che consenta di ottenere un diritto reale: ad esempio preliminare trascritto, opzione trascritta, rent to buy.
Si possono revocare gli atti costitutivi dei diritti reali?
Si. La tutela non osta alle azioni di nullita, annullamento o inopponibilita per atti pregiudizievoli alla massa, secondo la legislazione dello Stato di apertura.
Vedi anche