- Restano soggetti alla legge italiana i rapporti di lavoro sorti in Italia con l'impresa di assicurazione di altro Stato membro.
- Sono regolati dalla legge italiana i contratti che danno diritto a utilizzo o acquisto di beni immobili in Italia.
- I diritti dell'impresa su immobili, navi e aeromobili iscritti in pubblici registri italiani sono soggetti alla legge italiana.
- Gli atti onerosi successivi sui beni iscritti in registri italiani seguono la legge italiana ratione situs.
Testo dell'articoloVigente
Art. 267 D.Lgs. 209/2005 — Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. 1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana: a) i rapporti di lavoro con l'impresa di assicurazione sorti in Italia; b) i contratti stipulati con l'impresa di assicurazione che danno diritto all'utilizzo o all'acquisto di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica; c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, che richiedono un'iscrizione in un pubblico registro italiano.
2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente all'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, per effetto dei quali l'impresa di assicurazione disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro pubblico o l'immissione in un sistema di deposito accentrato, si applica la legge italiana se, rispettivamente, l'immobile è situato nel territorio della Repubblica, i pubblici registri della nave o dell'aeromobile ovvero il registro o il sistema di deposito accentrato degli strumenti finanziari sono disciplinati dalla legge italiana.
Commento
Conflitto di leggi nella LCA cross-border
L'art. 267 cod. ass. costituisce una delle norme di conflitto fondamentali per i provvedimenti di risanamento o le procedure di liquidazione adottate in altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione con sede in tale Stato. La regola di base, dettata dalla direttiva 2001/17/CE e oggi confluita nella direttiva Solvency II, e l'applicazione della lex concursus dello Stato di apertura. L'art. 267 elenca le deroghe a tutela di interessi territoriali italiani.
Rapporti di lavoro
La lettera a) sottrae alla lex concursus i rapporti di lavoro sorti in Italia, applicando la legge italiana. La ratio e di forte tutela dei lavoratori: trattamento di fine rapporto, periodo di preavviso, indennita sostitutive e regime sanzionatorio per licenziamento ingiustificato seguono il diritto del luogo di esecuzione. La regola si raccorda con l'art. 8 del regolamento UE 593/2008 (Roma I) sui contratti individuali di lavoro e con il considerando 33 della direttiva 2001/17/CE.
Beni immobili e diritti reali
Le lettere b) e c) applicano il principio lex rei sitae: i contratti che danno diritto all'utilizzo o all'acquisto di beni immobili siti in Italia (locazioni, leasing immobiliari, preliminari di vendita) e i diritti dell'impresa su immobili, navi o aeromobili iscritti in pubblici registri italiani seguono il diritto italiano. La regola garantisce coerenza fra disciplina del bene e regime concorsuale, evitando conflitti con il sistema dei pubblici registri.
Atti successivi e strumenti finanziari
Il comma 2 estende la regola lex rei sitae agli atti onerosi successivi all'apertura della procedura che riguardino beni iscritti in pubblici registri italiani o strumenti finanziari per cui l'esistenza o il trasferimento presuppongano un registro pubblico italiano o l'immissione in un sistema di deposito accentrato di diritto italiano. La regola tutela la sicurezza dei traffici sul mercato italiano e i terzi acquirenti, applicando la legge del luogo di pubblicita e di registrazione. Sul piano sistematico la norma dialoga con la disciplina TUF (d.lgs. 58/1998) sui sistemi di deposito accentrato (Monte Titoli).
Coordinamento con la lex concursus
L'art. 267 va letto come elenco tassativo di deroghe alla regola generale, fissata dalla direttiva Solvency II, dell'applicazione della legge dello Stato di apertura della procedura. Le altre questioni (massa attiva e passiva, modalita di accertamento crediti, regime delle revocatorie ordinarie, distribuzione del ricavato) restano governate dalla lex concursus. La doppia regolamentazione genera complessita applicative gestite in concreto dai commissari esteri con il supporto di consulenti italiani, indispensabili per la navigazione fra i due sistemi giuridici. La tendenza giurisprudenziale CGUE (causa C-292/08 German Graphics) e di interpretazione restrittiva delle deroghe per non frustrare l'unitarieta della procedura, salvo casi in cui la tutela di interessi nazionali sia espressamente prevista.
Casi pratici
Caso 1: Lavoratore italiano di compagnia francese
Caso 2: Vendita di immobile italiano post-procedura
Domande frequenti
Quale legge regola i rapporti di lavoro in caso di LCA di compagnia UE?
La legge italiana, per i rapporti di lavoro sorti in Italia, in deroga alla lex concursus dello Stato di apertura. La regola tutela i lavoratori italiani su preavviso, TFR e sanzioni del licenziamento.
I contratti su immobili italiani sono regolati dalla lex concursus o dalla legge italiana?
Dalla legge italiana, per i contratti di utilizzo o acquisto e per i diritti dell'impresa iscritti in pubblici registri italiani. Si applica il principio lex rei sitae.
E gli atti successivi all'apertura della procedura su beni o strumenti finanziari italiani?
Restano regolati dalla legge italiana se relativi a beni iscritti in pubblici registri italiani o a strumenti finanziari in sistema di deposito accentrato italiano (Monte Titoli).
Vedi anche