- Il MIMIT, su proposta IVASS, dispone la LCA dell'impresa che esercita attivita assicurativa o riassicurativa senza autorizzazione.
- In assenza di attivita da liquidare, IVASS nomina i commissari solo su motivata richiesta dei creditori entro 60 giorni dal provvedimento.
- I commissari possono chiedere a IVASS l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita dopo il deposito dello stato passivo.
- Si applicano le disposizioni dell'art. 313 del codice della crisi e dell'insolvenza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 265 D.Lgs. 209/2005 — Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attività di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l'IVASS procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all'IVASS, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.
3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 313 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64
Commento
LCA come sanzione dell'esercizio abusivo
L'art. 265 cod. ass. configura la liquidazione coatta amministrativa come strumento di repressione dell'esercizio abusivo dell'attivita assicurativa o riassicurativa. L'attivita riservata e disciplinata dagli artt. 11 e 14 cod. ass.: solo le imprese autorizzate IVASS possono assumere rischi assicurativi. L'esercizio senza autorizzazione integra reato ex art. 305 cod. ass. (esercizio abusivo) e legittima il MIMIT, su proposta IVASS, a disporre la LCA dell'impresa abusiva. La procedura tutela i contraenti illegittimamente assicurati e ripristina l'ordine del mercato.
Procedura semplificata in assenza di attivo
Il comma 2 affronta una patologia frequente: l'impresa abusiva spesso non ha massa attiva significativa, perche opera con strutture societarie volutamente sottocapitalizzate. In tal caso IVASS nomina i commissari solo su motivata richiesta dei creditori o di altri soggetti interessati, presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione. La regola evita il costo di una procedura senza utilita, ma garantisce ai creditori la facolta di attivarla se hanno interesse a verificare la consistenza patrimoniale.
Chiusura semplificata
Anche dopo la nomina, i commissari possono chiedere all'IVASS, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita. La procedura semplificata si giustifica per le imprese di fatto inattive o prive di attivo realizzabile: l'accertamento del passivo cristallizza le posizioni creditorie, ma la fase di liquidazione e ripartizione non ha senso in assenza di massa attiva. I creditori conservano la facolta di agire individualmente contro gli organi sociali ex artt. 2392-2395 c.c.
Rinvio all'art. 313 CCII
Il comma 3 richiama l'art. 313 d.lgs. 14/2019 (CCII), che disciplina la liquidazione giudiziale delle imprese non autorizzate all'esercizio di attivita riservata. La norma assicura uniformita di trattamento fra LCA e liquidazione giudiziale, valorizzando il principio di simmetria nelle procedure concorsuali per esercizio abusivo. Sul piano sanzionatorio, alla LCA si affianca la responsabilita penale degli amministratori ex art. 305 cod. ass. e l'eventuale responsabilita amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001, se applicabile.
Tutela dei contraenti abusivamente assicurati
La problematica principale dell'esercizio abusivo riguarda la sorte dei contratti stipulati: tecnicamente le polizze rilasciate da impresa non autorizzata sono nulle per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c., ma l'ordinamento accorda al contraente in buona fede tutela equivalente. La giurisprudenza ha riconosciuto in capo agli amministratori della societa abusiva la responsabilita personale per il rischio assicurativo assunto, oltre alla sanzione penale ex art. 305 cod. ass. Nella patologia il contraente puo agire (i) sul patrimonio della societa nella LCA, (ii) contro gli amministratori in solido, (iii) in via residuale verso eventuali sistemi di garanzia (CONSAP per RC auto). La complessita della tutela rende l'attenzione all'autorizzazione IVASS condizione di prudente diligenza per ogni contraente.
Casi pratici
Caso 1: Societa abusiva senza attivo
Caso 2: Chiusura semplificata
Domande frequenti
Chi dispone la LCA dell'impresa non autorizzata?
Il Ministro dello Sviluppo Economico (oggi MIMIT), su proposta IVASS. La procedura tutela i contraenti illegittimamente assicurati e ripristina l'ordine del mercato.
I commissari vengono sempre nominati?
No. Se manca completamente attivita da liquidare, IVASS nomina i commissari solo su motivata richiesta dei creditori o interessati entro 60 giorni dal provvedimento di liquidazione.
E ammessa una chiusura semplificata?
Si. Dopo il deposito dello stato passivo i commissari possono chiedere a IVASS l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita.
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