- Prima dell'ultimo riparto i commissari sottopongono bilancio finale, rendiconto e piano di riparto a IVASS che ne autorizza il deposito.
- L'avvenuto deposito e reso pubblico nel Bollettino IVASS, con eventuali forme integrative.
- Entro 20 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono contestare con ricorso al tribunale ex art. 254.
- I commissari mantengono legittimazione processuale anche dopo la chiusura, per i giudizi in corso.
Testo dell'articoloVigente
Art. 261 D.Lgs. 209/2005 — Adempimenti finali
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all' IVASS , che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. L' IVASS può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254, commi 1 e 2.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 260.
5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti dall' IVASS per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 260, comma 4.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali relative alla cancellazione della società e al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 260, commi 3 e 4.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 233, il comma 8 dell'articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell'articolo 250.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3, i commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.
Commento
Documentazione finale e controllo IVASS
L'art. 261 cod. ass. disciplina la fase conclusiva della liquidazione coatta amministrativa. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto, i commissari sottopongono bilancio finale di liquidazione, rendiconto finanziario e piano di riparto, accompagnati da relazione propria e del comitato di sorveglianza, all'IVASS. L'autorita ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La fase realizza un controllo pubblicistico sulla gestione liquidatoria, verificando legittimita, correttezza contabile e rispetto delle priorita ex art. 258.
Pubblicita e contestazioni
Dell'avvenuto deposito e data notizia nel Bollettino IVASS, con eventuali forme integrative. Nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre contestazioni con ricorso al tribunale, con applicazione dell'art. 254 commi 1 e 2 sulle modalita di trattazione. La fase di contestazione e essenziale per la tutela dei creditori non soddisfatti integralmente o che ritengono errato il piano di riparto. Decorso il termine senza contestazioni, o definite con sentenza passata in giudicato, i commissari procedono al riparto finale conforme all'art. 260.
Somme indistribuibili e cancellazione
Il comma 5 disciplina le somme non distribuibili (esempio: creditori irreperibili): vanno depositate nei modi stabiliti da IVASS per successivo versamento agli aventi diritto, salva la facolta di garanzie ex art. 260 comma 4. Il comma 6 richiama le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle societa di capitali sulla cancellazione dal registro delle imprese e sul deposito dei libri sociali (artt. 2495 e 2496 c.c.). La cancellazione segna l'estinzione del soggetto giuridico, ma non preclude azioni residue.
Sopravvivenza processuale e cessione
Il comma 7 stabilisce che la pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dell'insolvenza, non preclude gli adempimenti finali ne la chiusura della procedura, subordinata pero ad accantonamenti o garanzie ex art. 260 commi 3 e 4. Il comma 8 e centrale: dopo la chiusura, i commissari mantengono legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso, con applicazione di specifiche disposizioni di rinvio (artt. 233, 234 e 250). Il comma 9 prevede l'estromissione dei commissari, su loro istanza, dai giudizi relativi a rapporti oggetto di cessione ex art. 257.
Pubblicita IVASS e prassi attuativa
Le forme integrative di pubblicita autorizzate da IVASS hanno l'obiettivo di raggiungere il piu ampio bacino di interessati: tipicamente comunicati stampa sui principali quotidiani nazionali, pubblicazione sul sito istituzionale dell'autorita, comunicazione alle associazioni di categoria. Per le LCA di compagnie con portafogli estesi (centinaia di migliaia di assicurati) la pubblicita integrativa e essenziale per dare adeguata informazione del termine di 20 giorni per le contestazioni. La pendenza di una contestazione tempestiva determina la sospensione della esecutivita del piano di riparto, fino alla definizione del giudizio con sentenza passata in giudicato. La conservazione dei libri sociali presso l'archivio del tribunale e della camera di commercio segue le regole ordinarie dell'art. 2220 c.c. (dieci anni).
Casi pratici
Caso 1: Contestazione del piano di riparto
Caso 2: Giudizi pendenti dopo la chiusura
Domande frequenti
Cosa contengono gli adempimenti finali dei commissari?
Bilancio finale di liquidazione, rendiconto finanziario e piano di riparto, con relazione propria e del comitato di sorveglianza. Vengono trasmessi a IVASS che ne autorizza il deposito.
Entro quando si possono contestare gli adempimenti finali?
Entro 20 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino IVASS, con ricorso al tribunale ex art. 254 commi 1 e 2.
I commissari conservano legittimazione processuale dopo la chiusura?
Si. Ex comma 8 mantengono legittimazione nei giudizi pendenti e nei successivi stati e gradi, salvo estromissione su istanza per rapporti oggetto di cessione ex art. 257.
Vedi anche