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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I commissari procedono alla ripartizione dell'attivo secondo l'ordine dell'art. 221 CCII, equiparate le indennita degli organi precedenti.
  • E ammessa la distribuzione di acconti o riparti parziali, anche per categorie, previa autorizzazione IVASS.
  • Le pretese non definite richiedono accantonamenti, sostituibili con idonee garanzie autorizzate da IVASS.
  • I reclami e le domande tardive concorrono solo ai riparti successivi alla loro presentazione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 260 D.Lgs. 209/2005 — Ripartizione dell’attivo

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza , alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.

4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.

5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste dall'articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.

6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi dell'articolo 256, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

Commento

Ordine dei privilegi

L'art. 260 cod. ass. e la norma cardine della distribuzione del ricavato nella liquidazione coatta amministrativa assicurativa. La ripartizione segue l'ordine dell'art. 221 CCII: spese di procedura, crediti prededucibili, privilegi speciali (con priorita dell'art. 258 cod. ass. per assicurati), privilegi generali, crediti chirografari. Le indennita e i rimborsi degli organi della procedura di amministrazione straordinaria e dei commissari della gestione provvisoria che hanno preceduto la LCA sono equiparate alle spese di prededuzione dell'art. 221 comma 1 lett. a) CCII, riconoscimento dell'unitarieta del costo concorsuale.

Acconti e riparti parziali

Il comma 2 abilita i commissari a distribuire acconti o effettuare riparti parziali anche prima della completa realizzazione delle attivita e dell'accertamento delle passivita. La regola serve a evitare il blocco delle distribuzioni in attesa di completa liquidazione, particolarmente importante per i sinistrati e i percettori di rendite vita. Il riparto parziale puo essere selettivo per categoria, ad esempio per soddisfare prima gli aventi diritto a polizze sinistrate ex art. 258 lett. a). E necessario il parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione IVASS.

Accantonamenti e garanzie

I commi 3 e 4 disciplinano gli accantonamenti per le pretese non ancora definite. Per i crediti contestati pendente giudizio di opposizione o appello (artt. 254 e 255) i commissari accantonano somme corrispondenti, da liberare in base all'esito. In alternativa, con parere del comitato e autorizzazione IVASS, possono acquisire idonee garanzie (fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie) che sostituiscono l'accantonamento liberando liquidita per gli altri riparti. La scelta strumentale assicura efficienza della procedura senza sacrificare la tutela del creditore contestato.

Tardivita e concorso ai riparti successivi

I commi 5 e 6 chiudono il sistema della tardivita: i reclami e le domande presentate oltre i termini ex art. 252 commi 5-6 concorrono solo ai riparti successivi, nei limiti in cui le pretese siano accolte dai commissari o dal giudice in sede di opposizione. Analogamente l'art. 260 comma 6 disciplina le insinuazioni tardive ex art. 256: concorso solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso. La regola garantisce stabilita delle distribuzioni gia effettuate, in linea con il principio di certezza concorsuale.

Equiparazione delle spese di amministrazione straordinaria

L'equiparazione delle indennita e dei rimborsi degli organi della procedura di amministrazione straordinaria e dei commissari della gestione provvisoria che hanno preceduto la LCA alle spese di prededuzione dell'art. 221 comma 1 lett. a) CCII e regola di notevole rilievo pratico. Tutela la continuita gestionale fra fasi della crisi assicurativa, evitando che gli organi di fasi precedenti restino senza tutela del credito. La regola riconosce l'unitarieta funzionale del costo concorsuale e impedisce arbitraggi fra procedure successive. La determinazione concreta degli importi segue i parametri stabiliti da IVASS con propri regolamenti, e in difetto le tariffe professionali generali, tenuto conto della complessita della procedura, della durata e del valore dell'attivo gestito.

Casi pratici

Caso 1: Riparto parziale per sinistrati

Caso 2: Garanzia in sostituzione di accantonamento

Domande frequenti

Quale ordine si segue nella ripartizione dell'attivo?

Quello dell'art. 221 CCII: spese di procedura, prededucibili, privilegi speciali (priorita art. 258 cod. ass. per assicurati), privilegi generali, chirografo.

Sono ammessi riparti parziali e acconti?

Si. I commissari possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, anche per categoria, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione IVASS.

Cosa succede se un credito e contestato in opposizione?

I commissari accantonano la somma corrispondente o, con autorizzazione IVASS, acquisiscono idonee garanzie sostitutive (fideiussioni) per liberare liquidita.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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