In sintesi
- Per imprese di assicurazione di Stati terzi con succursale italiana la LCA e disposta nei confronti della sede italiana.
- Per imprese di riassicurazione di Stati membri o terzi con sede secondaria italiana la LCA e disposta nei confronti della sede italiana.
- Si applica l'art. 240 comma 3 sulla competenza all'apertura della procedura.
- Si applicano in quanto compatibili le disposizioni generali del capo sulla LCA.
Testo dell'articoloVigente
Art. 264 D.Lgs. 209/2005 — Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.
2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato Membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
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Commento
Principio della territorialita per Stati terzi
L'art. 264 cod. ass. estende l'ambito applicativo della liquidazione coatta amministrativa alle imprese estere operanti in Italia, secondo un principio di territorialita necessario in mancanza dei meccanismi di reciproco riconoscimento operanti tra Stati UE. Per le imprese di assicurazione di Stati terzi (extra-UE) con succursale italiana, la LCA e disposta esclusivamente nei confronti della sede italiana, con effetti limitati al patrimonio e ai contratti riferibili alla succursale.
Riassicuratori di Stati membri e terzi
Il comma 2 estende la regola alle imprese di riassicurazione di Stati membri o terzi con sede secondaria italiana. Per i riassicuratori UE la deroga al principio di mutuo riconoscimento si giustifica per le specificita della riassicurazione: il regime di vigilanza Solvency II e attenuato per i riassicuratori, e la frammentazione territoriale dell'azione di LCA garantisce migliore tutela ai contraenti italiani. La sede italiana diventa centro autonomo della procedura.
Rinvio all'art. 240 comma 3
Il rinvio all'art. 240 comma 3 cod. ass. opera sui profili formali dell'apertura: competente e il Ministro dello Sviluppo Economico (oggi MIMIT) su proposta IVASS. La procedura segue lo schema ordinario della LCA, con nomina commissari, accertamento del passivo, liquidazione attivo e riparti. La massa attiva e limitata ai beni della succursale italiana e agli attivi a copertura riserve riferibili ai contratti del mercato interno.
Norme compatibili e coordinamento
Il comma 3 dichiara applicabili in quanto compatibili tutte le disposizioni del capo sulla LCA: dagli artt. 245 ss. su autorizzazione e commissari fino agli artt. 256-263 su insinuazioni tardive, liquidazione, riparti, adempimenti finali e concordato. La clausola di compatibilita consente l'adattamento alle peculiarita della procedura territorializzata. Sul piano internazionale, la norma si raccorda con la convenzione UE sulle procedure di insolvenza (regolamento UE 848/2015, sebbene escluso il settore assicurativo) e con accordi bilaterali con Stati terzi se esistenti.
Tutela degli assicurati italiani
La territorializzazione della procedura risponde a un'esigenza centrale: gli assicurati italiani che abbiano stipulato polizze con succursali di compagnie estere devono poter accedere alla tutela del codice delle assicurazioni in misura piena. Il fondo di garanzia ex art. 283 cod. ass. (CONSAP per RC auto) interviene anche per i sinistri causati da veicoli assicurati presso succursali italiane di imprese estere, ferma la rivalsa nei confronti della massa estera. La giurisprudenza in materia di Solvency II valorizza il principio di equivalenza della tutela: la protezione dell'assicurato non puo essere indebolita dalla circostanza che l'impresa abbia sede in altro Stato. L'art. 264 traduce operativamente questo principio nel quadro della LCA territoriale italiana. La procedura italiana puo coesistere con procedure parallele aperte nello Stato di origine dell'impresa estera; il coordinamento e gestito di norma tramite accordi fra autorita di vigilanza e protocolli operativi mirati a evitare duplicazioni e contrasti.
Casi pratici
Caso 1: Succursale di compagnia statunitense
Caso 2: Riassicuratore svizzero
Domande frequenti
Come funziona la LCA per imprese di Stati terzi?
La procedura e disposta nei confronti della sola sede italiana (succursale), con massa attiva limitata ai beni e agli attivi a copertura riserve riferibili al mercato interno italiano.
I riassicuratori UE seguono la stessa regola?
Si. Anche per imprese di riassicurazione di Stati membri o terzi con sede secondaria italiana la LCA e disposta nei confronti della sede italiana, in deroga al mutuo riconoscimento.
Si applicano le norme ordinarie sulla LCA?
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del capo sulla liquidazione coatta delle imprese di assicurazione, con gli adattamenti necessari per la territorialita della procedura.
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