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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina il passaggio dal vecchio regime DPR 203/1988 alla parte quinta del Codice
  • Fissa termini di adeguamento per gli impianti gia in esercizio, scaglionati nel tempo
  • Prevede meccanismi di aggiornamento degli allegati IX e X tramite decreti
  • Coordina il ruolo di Stato, Regioni e autorita competenti nella transizione
  • Comprende commi abrogati dal D.Lgs. 183/2017 in sede di razionalizzazione

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 281 Cod. Amb. — disposizioni transitorie e finali

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183 .

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183 .

3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall’autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell’articolo 269 o dell’articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio

2012. L’autorità competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all’ottenimento dell’autorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell’ottenimento dell’autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l’esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell’autorità competente. Ai soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , ma erano esentati dall’autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

4. Per gli impianti degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615 , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 , o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l’autorità competente, ai fini dell’applicazione del comma 3, adotta le autorizzazioni generali di cui all’articolo 272, comma 2, entro cinque anni da tale data. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 .

5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .

6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla parte quinta del presente decreto, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche delle modalità esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dell’ articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 .

7. Le domande di autorizzazione, i provvedimenti adottati dall’autorità competente e i risultati delle attività di controllo, ai sensi del presente titolo, nonché gli elenchi delle attività autorizzate in possesso dell’autorità competente sono messi a disposizione del pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 .

8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 .

9. Il Coordinamento previsto dall’ articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 , assicura un esame congiunto e l’elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e inquinamento dell’aria ambiente ed assicura, anche sulla base dello scambio di informazioni previsto dall’ articolo 6, comma 10, della direttiva 2015/2193/UE , le attività necessarie per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione, tra le autorità competenti, dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione della parte quinta del presente decreto e per la valutazione delle migliori tecniche disponibili di cui all’articolo 268, comma 1, lettera aa).

10. A fini di informazione le autorità competenti rendono disponibili al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in formato digitale, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 269 e

272.

10-bis. Agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall’articolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n. 183 del 2017 , sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell’autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall’articolo 273-bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.

11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 .

Commento

L'articolo 281 e il cardine della transizione dal regime previgente al sistema della parte quinta del Codice dell'ambiente. Si tratta di una norma stratificata, piu volte modificata, che governa il passaggio degli stabilimenti esistenti al nuovo quadro autorizzativo e tecnico in materia di emissioni in atmosfera.

Gli stabilimenti in esercizio

Il comma 3 affronta il nodo principale: gli stabilimenti gia in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta, che non rientravano nel DPR 203/1988, devono adeguarsi entro un termine definito (con orizzonte 2013 e successive proroghe). La logica e quella tipica delle norme transitorie: evitare che l'estensione del campo di applicazione travolga immediatamente impianti progettati e autorizzati su presupposti diversi, concedendo un tempo ragionevole per gli adeguamenti tecnici e amministrativi.

Il meccanismo di aggiornamento

La norma rinvia a decreti ministeriali per l'aggiornamento degli allegati IX e X, dedicati rispettivamente a caratteristiche tecniche degli impianti termici civili e ai combustibili. Si tratta di un modello di delegificazione tecnica diffuso nel diritto ambientale: il legislatore fissa principi e cornici, lasciando alla fonte secondaria il compito di seguire l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Il MASE, di concerto con altri ministeri, cura l'istruttoria.

Il ruolo delle Regioni

La transizione coinvolge le Regioni, competenti per l'attuazione locale dei piani di qualita dell'aria e per il rilascio delle autorizzazioni. La disciplina transitoria valorizza un approccio cooperativo: lo Stato detta la cornice, le Regioni adattano gli strumenti pianificatori e autorizzativi, le ARPA forniscono il supporto tecnico. Questa articolazione e essenziale per evitare disparita applicative sul territorio nazionale.

Le abrogazioni del 2017

Diversi commi sono stati abrogati dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, in sede di riordino della disciplina sulle emissioni dei medi impianti di combustione. La sequenza dei commi residui va letta unitariamente, tenendo conto che il legislatore ha progressivamente semplificato la norma man mano che la fase di prima applicazione si esauriva. Le abrogazioni riducono il carico di disposizioni superate, ma richiedono attenzione interpretativa nel coordinamento con i procedimenti in corso.

Profili applicativi

In sede operativa, l'art. 281 va letto in combinato disposto con gli articoli successivi sugli impianti termici civili (282 ss.) e con gli allegati. Per gli operatori, e cruciale verificare la data di entrata in esercizio dell'impianto e la collocazione nel vecchio o nuovo perimetro applicativo, per individuare correttamente il regime applicabile e i termini di adeguamento eventualmente non ancora maturati.

Domande frequenti

Quali stabilimenti riguarda il regime transitorio?

Riguarda gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta che non ricadevano nel DPR 203/1988 e che oggi rientrano nel nuovo campo di applicazione.

Cosa e cambiato con il D.Lgs. 183/2017?

Sono stati abrogati alcuni commi e razionalizzata la disciplina, in particolare in coordinamento con la nuova regolazione dei medi impianti di combustione.

Chi aggiorna gli allegati IX e X?

L'aggiornamento avviene tramite decreti ministeriali secondo le procedure previste dalla norma, con il coordinamento del MASE e il concerto degli altri ministeri competenti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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