Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 288 Cod. Amb. – controlli e sanzioni

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

1. È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l’installatore che non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 . Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto l’atto e l’elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all’autorità competente nei termini prescritti. Il produttore di impianti termici civili che non tiene a disposizione i rapporti di prova previsti all’articolo 282, comma 2-bis, è soggetto alla stessa sanzione.

1-bis. In caso di esercizio di medi impianti termici civili in assenza di iscrizione nel registro previsto all’articolo 284, comma 2-quater, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro.

2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro: a) il produttore o, se manca l’attestazione prevista all’articolo 282, il produttore e l’installatore, nei casi soggetti all’articolo 284, comma 1; b) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, nei casi soggetti all’articolo 284, comma 2;

3. Nel caso in cui un impianto termico civile non rispetti i valori limite di emissione di cui all’articolo 286, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro: a) il produttore e l’installatore se mancano la attestazione o le istruzioni previste dall’articolo 282; b) il produttore se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall’articolo 282 e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal decreto attuativo dell’ articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , purché non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell’impianto; c) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall’articolo 282 e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o è stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell’impianto.

3-bis. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o di ripristino di conformità previsti dall’articolo 286, comma 2-bis, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro.

4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro è punito il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non effettua il controllo … delle emissioni ai sensi dell’articolo 286, comma 2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti o i dati previsti all’articolo 286, comma 2-ter .

5. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, della procedura prevista all’articolo 286, comma 2-bis e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, l’autorità competente, ove accerti che l’impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 o i valori limite di emissione di cui all’articolo 286 o quanto disposto dall’articolo 293, impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere all’adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l’impianto non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall’autorità competente si applica l’ articolo 650 del codice penale .

6. All’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , provvede l’autorità competente di cui all’articolo 283, comma 1, lettera i), o la diversa autorità indicata dalla legge regionale.

7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all’articolo 287 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità indicata dalla legge regionale.

8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall’autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e del decreto attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8-bis. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto fornisce all’autorità competente la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all’accertamento del rispetto delle disposizioni della Parte Quinta del presente decreto.

8-ter. Gli atti allegati al libretto di centrale ai sensi del presente titolo, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. Tali atti sono messi senza indebito ritardo a disposizione dell’autorità competente che ne richieda l’acquisizione. L’autorità competente richiede l’acquisizione degli atti ai fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.

In sintesi

  • Disciplina il regime sanzionatorio per le violazioni del titolo sugli impianti termici civili
  • Prevede sanzioni amministrative pecuniarie modulate per gravita della violazione
  • Punisce mancanze documentali, violazioni dei VLE, esercizio senza patentino
  • Importi tipicamente da 516 a 2.582 euro, con modulazioni specifiche
  • Si raccorda con i controlli effettuati da ARPA e dalle autorita competenti
Indice dei contenuti

L'articolo 288 chiude il titolo sugli impianti termici civili con il regime sanzionatorio. La struttura sanzionatoria e prevalentemente amministrativa, articolata per tipologia di violazione e calibrata sulla gravita degli inadempimenti. Il legislatore ha scelto un sistema graduato, che distingue tra inadempimenti documentali, violazioni tecniche e omissioni piu gravi.

Le sanzioni documentali

L'installatore che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'art. 284, oppure non lo mette a disposizione del responsabile o non lo trasmette nei termini, e punito con sanzione amministrativa pecuniaria. Si tratta di sanzioni che presidiano la catena documentale dell'impianto, essenziale per la tracciabilita degli interventi e per i controlli. L'importo, da 516 a 2.582 euro, e calibrato per essere deterrente senza essere afflittivo.

Violazioni dei valori limite

Il superamento dei valori limite di emissione costituisce violazione di particolare rilievo, sanzionata con importi proporzionati alla gravita. La norma tiene conto della reiterazione e dell'eventuale persistenza della violazione. In casi di superamenti significativi o prolungati, l'autorita puo disporre interventi di adeguamento tecnico, fino alla sospensione dell'esercizio.

Esercizio senza patentino

L'esercizio di un impianto da parte di personale privo di patentino, dove richiesto, e specificamente sanzionato. Il presidio della qualificazione professionale rappresenta una garanzia di sicurezza e di corretta gestione tecnica, e la sanzione mira a impedire pratiche di affidamento a personale non qualificato per ragioni di risparmio.

Le funzioni di controllo

I controlli sono affidati alle autorita competenti, in primis le ARPA, che operano sia con verifiche programmate sia con interventi su segnalazione. Le ARPA dispongono di personale tecnico specializzato e di strumentazione per le misurazioni emissive. La cooperazione tra autorita amministrative e organi di polizia giudiziaria, in linea generale, garantisce un presidio efficace del territorio.

Coordinamento con le sanzioni piu gravi

L'art. 288 contiene sanzioni amministrative; per le violazioni piu gravi, in particolare quelle che integrano contravvenzioni o fattispecie ecoreato (art. 452-bis ss. c.p. introdotti dalla L. 68/2015), si applicano i regimi penali. Il coordinamento tra sanzione amministrativa e penale segue i principi generali, con attenzione al divieto di doppia sanzione per lo stesso fatto.

Strumenti deflattivi

Il D.Lgs. 152/2006 prevede, agli artt. 318-bis ss. (sui quali si rinvia), un meccanismo estintivo per le contravvenzioni ambientali che non hanno cagionato danno o pericolo, basato su prescrizioni dell'organo di vigilanza e pagamento in sede amministrativa. Questo strumento puo trovare applicazione anche per alcune violazioni del titolo sugli impianti termici civili, secondo i criteri previsti dalla parte sesta-bis.

Casi pratici

Caso 1: omessa trasmissione documentale

Tizio, installatore, omette di trasmettere la dichiarazione di conformita al committente nei termini previsti. Riceve sanzione amministrativa entro la forbice prevista, con possibilita di valutare l'oblazione e gli strumenti deflattivi previsti dalla legge.

Caso 2: superamento VLE

Caio gestisce un impianto in cui ARPA accerta il superamento dei valori limite. Riceve verbale e sanzione, con prescrizioni di adeguamento tecnico entro un termine, decorso il quale possono scattare ulteriori misure.

Domande frequenti

Quali violazioni punisce l'art. 288?

Punisce inadempimenti documentali dell'installatore, violazioni dei valori limite di emissione, esercizio senza patentino e altre infrazioni del titolo II.

Le sanzioni sono solo amministrative?

Tipicamente si, ma per fatti piu gravi possono concorrere fattispecie contravvenzionali o gli ecoreati introdotti dalla L. 68/2015.

E possibile ridurre la sanzione?

In linea generale e possibile valutare l'oblazione amministrativa, salvi i meccanismi specifici previsti dalla parte sesta-bis per alcune contravvenzioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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