Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 293 Cod. Amb. – Combustibili consentiti

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’Allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste. I materiali e le sostanze elencati nell’allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all’allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f), dell’Allegato IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni del successivo Allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo II. Ai combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni dell’articolo

295. 2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa autorizzazione della Commissione europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei combustibili per uso marittimo più elevati di quelli fissati nell’Allegato X alla parte quinta qualora, a causa di un mutamento improvviso nell’approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori limite.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalità per esentare, anche mediante apposite procedure autorizzative, i combustibili previsti dal presente titolo III dall’applicazione delle prescrizioni dell’Allegato X alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione.

In sintesi

  • Determina i combustibili utilizzabili negli impianti dei titoli I e II
  • Rinvia all'allegato X per l'elenco e le caratteristiche dei combustibili ammessi
  • Vieta l'utilizzo come combustibili di materiali e sostanze elencati nell'allegato
  • Coordina con la disciplina rifiuti per evitare incenerimenti impropri
  • Norma di chiusura per la sicurezza energetica e ambientale
Indice dei contenuti

L'articolo 293 e norma cardine del titolo III: stabilisce, in positivo e in negativo, quali combustibili possono e non possono essere utilizzati negli impianti dei titoli I e II. La logica del legislatore e quella della tipicita dei combustibili ammessi, evitando l'utilizzo di sostanze improprie che potrebbero generare emissioni incontrollate o eludere la disciplina sui rifiuti.

L'elencazione tassativa dell'allegato X

Negli impianti disciplinati dai titoli I e II, inclusi gli impianti termici civili sotto soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti dall'allegato X. Si tratta di una lista chiusa, costruita per garantire che ogni combustibile utilizzato sia stato valutato sotto il profilo merceologico ed emissivo. L'allegato distingue tra combustibili gassosi, liquidi e solidi, ciascuno con specifiche tecniche dettagliate.

Le condizioni di utilizzo

L'allegato X non si limita a elencare i combustibili, ma stabilisce anche le condizioni alle quali ciascuno puo essere utilizzato: tipologia di impianto compatibile, eventuali limitazioni quantitative, prescrizioni tecniche per la combustione. Questa modulazione assicura che l'uso del combustibile sia coerente con le caratteristiche tecnologiche dell'impianto e con il quadro emissivo complessivo.

Il divieto di utilizzo come combustibile

Il secondo periodo del comma 1 detta una regola fondamentale di confine con la disciplina rifiuti: i materiali e le sostanze elencati nell'allegato X non possono essere utilizzati come combustibili se costituiscono rifiuti ai sensi della normativa vigente. Questa regola previene tentativi di smaltimento illegale tramite combustione in impianti non autorizzati per il trattamento di rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti richiede impianti specificamente autorizzati, con presidi emissivi piu rigorosi.

Il confine con la disciplina rifiuti

La distinzione tra combustibile e rifiuto e nodo classico del diritto ambientale. Il legislatore ha progressivamente costruito regole per i sottoprodotti, i combustibili solidi secondari (CSS), il biogas e altre categorie intermedie, che permettono di valorizzare energeticamente flussi materiali altrimenti destinati allo smaltimento. L'art. 293 si raccorda a queste discipline, riconoscendo come combustibili solo quanto rispetta condizioni specifiche.

Coordinamento con autorizzazioni

L'utilizzo del combustibile e dichiarato in sede di autorizzazione dell'impianto, e modifiche del combustibile possono richiedere aggiornamenti o nuove autorizzazioni. L'autorita competente verifica che l'impianto sia tecnicamente idoneo al combustibile dichiarato, e che le emissioni previste rispettino i valori limite applicabili. La coerenza tra autorizzazione e prassi operativa e oggetto di controlli da parte di ARPA.

Casi pratici

Caso 1: utilizzo improprio

Tizio utilizza in un impianto industriale rifiuti speciali assimilati come combustibile. L'attivita esula dal perimetro dell'art. 293 e ricade nella disciplina rifiuti, con possibili conseguenze sanzionatorie significative e necessita di specifiche autorizzazioni.

Caso 2: cambio combustibile

Caio intende passare da gasolio a biomassa solida prevista nell'allegato X. Verifica che l'impianto sia idoneo, aggiorna l'autorizzazione e adegua il libretto, rispettando le condizioni di utilizzo previste dall'allegato.

Domande frequenti

Quali combustibili sono ammessi?

Solo quelli previsti dall'allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi specificate per ciascuna categoria di impianto.

Si puo bruciare un rifiuto come combustibile?

No, se il materiale e classificato come rifiuto ai sensi della normativa vigente, deve essere smaltito o recuperato in impianti specificamente autorizzati.

Chi controlla l'utilizzo dei combustibili?

L'autorita competente al rilascio dell'autorizzazione e ARPA in sede di controllo, anche tramite verifica documentale e analisi campionarie.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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