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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina l'azione di prevenzione in caso di minaccia imminente di danno
  • Obbliga l'operatore ad adottare misure entro ventiquattro ore
  • Impone comunicazione a Comune, Provincia, Regione, Prefetto
  • Attua il principio di prevenzione del diritto ambientale UE
  • Mira a evitare il danno prima che si concretizzi

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 304 Cod. Amb. — azione di prevenzione

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.

2. L’operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare . Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l’operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma

1. Se l’operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l’autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.

3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , in qualsiasi momento, ha facoltà di: a) chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente; b) ordinare all’operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire; c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.

4. Se l’operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 3, lettera b), o se esso non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall’effettuato pagamento.

Commento

L'articolo 304 e norma centrale per la prevenzione del danno ambientale: disciplina la situazione in cui il danno non si e ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente. La scelta del legislatore e di intervenire prima che il danno si concretizzi, in coerenza con il principio di prevenzione che, insieme al principio di precauzione, costituisce uno dei pilastri della politica ambientale europea.

Il presupposto dell'imminenza

La norma scatta quando esiste una minaccia imminente che si verifichi un danno ambientale. Imminente non significa certa, ma significativamente probabile a breve termine. La valutazione dell'imminenza e tecnica, fondata su elementi oggettivi: anomalie negli impianti, segnali di allarme, indicatori di rischio elevato. La giurisprudenza, in linea generale, richiede elementi concreti, non meri sospetti.

Le misure di prevenzione

L'operatore deve adottare, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Il termine di 24 ore e indicativo della tempestivita richiesta: la prevenzione efficace richiede risposte rapide, non procedimenti lunghi. Le misure includono il contenimento, l'isolamento, la sospensione di attivita pericolose, il monitoraggio intensivo, ogni intervento idoneo a evitare la concretizzazione del danno.

L'obbligo di comunicazione

Il comma 2 impone all'operatore di comunicare gli interventi a una pluralita di autorita: Comune, Provincia, Regione, Prefetto. Questa pluralita riflette la natura multilivello della gestione dell'emergenza ambientale. Ciascuna autorita ha competenze specifiche: il Comune per gli aspetti di protezione civile locale, la Provincia (e Citta metropolitana) per il coordinamento territoriale, la Regione per la pianificazione e il rapporto con ARPA, il Prefetto per i poteri di coordinamento dell'ordine pubblico.

Il ruolo del Prefetto

L'inclusione del Prefetto e significativa: gli eventi ambientali possono richiedere il coordinamento dell'ordine pubblico, l'evacuazione di popolazioni, l'attivazione di servizi di emergenza. Il Prefetto, entro 24 ore dalla comunicazione, attiva le competenze necessarie e coordina gli enti coinvolti. La protezione civile interviene quando l'evento assume dimensioni che richiedono risposte strutturate.

Le spese dell'operatore

L'imputazione delle spese all'operatore attua il principio chi inquina paga. L'operatore sopporta i costi della prevenzione anche prima del verificarsi del danno, perche e proprio l'attivita da lui gestita a generare il rischio. Questo crea un incentivo economico alla prevenzione: investire in sicurezza e meno costoso che intervenire dopo, oltre a evitare le sanzioni e le responsabilita successive.

L'azione sostitutiva

In caso di inerzia dell'operatore, le autorita possono intervenire in via sostitutiva, addebitando poi i costi all'operatore inadempiente. Questo meccanismo garantisce che la prevenzione non sia rimessa al solo arbitrio del privato e che l'interesse pubblico sia comunque tutelato. La cooperazione tra operatore e autorita resta tuttavia la modalita preferibile, perche piu efficiente e meno conflittuale.

Domande frequenti

Quando scatta l'obbligo di azione preventiva?

Quando il danno ambientale non si e ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente, ossia significativamente probabile a breve termine.

Entro quanto vanno adottate le misure?

Entro ventiquattro ore, in linea con la tempestivita richiesta dal principio di prevenzione.

Chi sostiene i costi della prevenzione?

L'operatore a proprie spese, in attuazione del principio chi inquina paga; se inerte, intervengono le autorita addebitandogli i costi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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