- Disciplina gli obblighi dell'operatore dopo il verificarsi del danno
- Impone comunicazione senza indugio e adozione di misure immediate
- Coordina con l'art. 304 sulla prevenzione e con l'art. 306 sul ripristino strutturale
- Distingue interventi immediati e misure di ripristino strutturale
- Norma fondamentale del meccanismo di reazione al danno verificato
Testo dell'articoloVigente
Art. 305 Cod. Amb. — ripristino ambientale
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Quando si è verificato un danno ambientale, l’operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all’articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L’operatore ha inoltre l’obbligo di adottare immediatamente: a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare; b) le necessarie misure di ripristino di cui all’articolo
306. 2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , in qualsiasi momento, ha facoltà di: a) chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui adottate immediatamente ai sensi del comma 1; b) adottare, o ordinare all’operatore di adottare, tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi; c) ordinare all’operatore di prendere le misure di ripristino necessarie; d) adottare egli stesso le suddette misure.
3. Se l’operatore non adempie agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 2, lettera b) o c), o se esso non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di adottare egli stesso tali misure, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall’effettuato pagamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 305 D.Lgs. 209/2005 — Attività abusivamente esercitata
- Art. 305 Codice Civile: Revoca dell'adozione
- Articolo 305 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 305 c.p.c.: Mancata prosecuzione o riassunzione
- Art. 305 c.p.p.: Proroga della custodia cautelare
- Art. 305 c.p.: Cospirazione politica mediante associazione
Commento
L'articolo 305 governa la fase successiva al verificarsi del danno ambientale, completando il sistema di prevenzione e reazione della parte sesta. Mentre l'art. 304 disciplina la prevenzione del danno imminente, l'art. 305 interviene quando il danno si e gia manifestato, imponendo all'operatore obblighi immediati di comunicazione e di intervento.
L'obbligo di comunicazione
L'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorita indicate dall'art. 304 (Comune, Provincia, Regione, Prefetto), con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, ad altre autorita statali competenti. La tempestivita della comunicazione e essenziale: la gestione efficace del danno richiede un quadro informativo completo a disposizione delle autorita, che devono attivare le proprie competenze nel piu breve tempo possibile.
Le misure immediate
Oltre alla comunicazione, l'operatore ha l'obbligo di adottare immediatamente tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo qualsiasi fattore di danno. Si tratta di interventi tecnicamente urgenti: contenimento delle sostanze contaminanti, isolamento delle aree colpite, rimozione delle fonti di rischio, monitoraggio dell'evoluzione. Questi interventi precedono e si affiancano alle misure di ripristino strutturale.
La distinzione tra emergenza e ripristino
L'art. 305 riguarda la fase emergenziale, in cui l'obiettivo prioritario e il contenimento del danno e la riduzione dei suoi effetti. Le misure di ripristino strutturale (riparazione primaria, complementare, compensativa) sono disciplinate dall'art. 306. La distinzione e operativa: prima si stabilizza la situazione (art. 305), poi si pianifica e attua il ripristino (art. 306). Le due fasi si integrano e spesso si sovrappongono nella prassi.
Le altre autorita coinvolte
L'inciso e, se del caso, alle altre autorita dello Stato competenti tiene conto della pluralita di soggetti che possono essere coinvolti: vigili del fuoco, capitanerie di porto, autorita sanitarie, autorita di bacino, ISPRA. La complessita del coordinamento richiede dall'operatore una valutazione consapevole su chi informare, e l'errore o l'omissione possono integrare profili di responsabilita ulteriori.
Diritto-dovere di intervento
Le iniziative dell'operatore non sono solo dovere ma anche diritto: l'operatore conosce meglio di chiunque altro le proprie installazioni e i propri processi, e puo intervenire con piu efficacia rispetto a soggetti esterni. La normativa valorizza questa conoscenza tecnica, attribuendo all'operatore l'iniziativa primaria, salvi i poteri di indirizzo e controllo delle autorita.
Profili sanzionatori
L'inadempimento degli obblighi dell'art. 305 puo integrare profili sanzionatori amministrativi, oltre alla responsabilita civile per i maggiori danni causati dall'omissione. La gravita dell'inadempimento (ritardo nella comunicazione, omissione di interventi, ostacolo all'azione delle autorita) e elemento valutativo importante. Per le omissioni piu gravi e che cagionano effetti significativi, possono trovare applicazione fattispecie penali, anche degli ecoreati introdotti dalla L. 68/2015.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 305?
Quando il danno ambientale si e gia verificato, imponendo all'operatore obblighi immediati di comunicazione e di intervento.
Qual e la differenza con l'art. 304?
L'art. 304 disciplina la prevenzione del danno imminente, l'art. 305 la reazione al danno gia verificato; le fasi sono distinte ma complementari.
Cosa rischia chi omette gli interventi?
Sanzioni amministrative e responsabilita civile per i maggiori danni; nei casi piu gravi possono trovare applicazione fattispecie penali, anche degli ecoreati.
Vedi anche