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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina l'imputazione all'operatore dei costi delle attivita ambientali
  • Attua il principio chi inquina paga del diritto UE
  • Prevede strumenti di recupero coattivo (garanzie reali, fideiussioni bancarie)
  • Esclude il beneficio della preventiva escussione
  • Disciplina deroghe e casi di esonero dalla responsabilita

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 308 Cod. Amb. — costi dell’attività di prevenzione e di ripristino

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. L’operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino ambientale adottate secondo le disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.

2. Fatti salvi i commi 4, 5 e 6, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recupera, anche attraverso garanzie reali o fideiussioni bancarie a prima richiesta e con esclusione del beneficio della preventiva escussione, dall’operatore che ha causato il danno o l’imminente minaccia, le spese sostenute dallo Stato in relazione alle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate a norma della parte sesta del presente decreto.

3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare determina di non recuperare la totalità dei costi qualora la spesa necessaria sia maggiore dell’importo recuperabile o qualora l’operatore non possa essere individuato.

4. Non sono a carico dell’operatore i costi delle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno: a) è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l’esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee; b) è conseguenza dell’osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di un’emissione o di un incidente imputabili all’operatore; in tal caso il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta le misure necessarie per consentire all’operatore il recupero dei costi sostenuti.

5. L’operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni di cui al comma 5 intraprese conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che l’intervento preventivo a tutela dell’ambiente è stato causato da: a) un’emissione o un evento espressamente consentiti da un’autorizzazione conferita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità europea di cui all’allegato 5 della parte sesta del presente decreto, applicabili alla data dell’emissione o dell’evento e in piena conformità alle condizioni ivi previste; b) un’emissione o un’attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un’attività che l’operatore dimostri non essere stati considerati probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell’emissione o dell’esecuzione dell’attività.

6. Le misure adottate dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto lasciano impregiudicata la responsabilità e l’obbligo risarcitorio del trasgressore interessato.

Commento

L'articolo 308 e disposizione cardine per l'attuazione del principio chi inquina paga: stabilisce che i costi delle attivita di prevenzione e ripristino sono a carico dell'operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia. La norma articola in dettaglio le modalita di recupero dei costi e i casi di possibile esonero, equilibrando rigore e proporzionalita.

L'imputazione dei costi

Il principio base e che l'operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e ripristino. Si tratta del cuore del principio chi inquina paga: chi trae beneficio economico da un'attivita potenzialmente dannosa per l'ambiente sopporta i costi delle conseguenze ambientali della stessa. La logica e di internalizzazione delle esternalita ambientali, che altrimenti ricadrebbero sulla collettivita.

Il recupero coattivo

Il MASE recupera i costi anche attraverso strumenti di garanzia reale (ipoteche, pegni) e fideiussioni bancarie a prima richiesta. La fideiussione a prima richiesta e particolarmente efficace: la banca paga senza poter opporre eccezioni relative al rapporto sottostante. Questo meccanismo evita lunghi contenziosi e garantisce il rapido recupero delle somme. Spesso la fideiussione e gia richiesta in sede di autorizzazione dell'attivita, come garanzia preventiva.

Esclusione del beneficio di preventiva escussione

L'esclusione del beneficio della preventiva escussione e elemento qualificante. In linea generale, nella fideiussione il garante puo chiedere che il creditore agisca prima sul debitore principale. Nella fideiussione a prima richiesta tale beneficio e escluso, e la banca paga immediatamente. Questo rafforza la posizione del MASE e disincentiva tentativi di sottrazione delle responsabilita.

I casi di esonero

I commi 4, 5 e 6 disciplinano i casi in cui l'operatore puo essere esonerato dalla responsabilita per i costi. Si tratta tipicamente di ipotesi in cui il danno e causato da terzi nonostante l'adozione di tutte le misure di sicurezza, oppure quando deriva da fatti imprevedibili. Anche l'osservanza puntuale di autorizzazioni amministrative valide puo costituire elemento di esonero, secondo criteri restrittivi sviluppati dalla giurisprudenza europea.

La causa di terzi

Quando il danno e causato da terzi, l'operatore puo essere esonerato dalla responsabilita se prova di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitarlo. La prova e a carico dell'operatore, che deve dimostrare la propria diligenza e l'estraneita causale al fatto dannoso. La giurisprudenza, in linea generale, e rigorosa nella valutazione di queste eccezioni.

L'osservanza dell'autorizzazione

L'osservanza di un'autorizzazione amministrativa valida puo costituire causa di esonero, secondo l'interpretazione restrittiva offerta dalla Corte di giustizia UE. Non basta essere autorizzati: il danno deve essere conseguenza inevitabile di un'attivita esattamente conforme all'autorizzazione, in assenza di colpa dell'operatore. Questa eccezione e oggetto di interpretazione restrittiva, per evitare l'elusione del principio chi inquina paga.

Profili pratici

Per gli operatori, l'art. 308 ha rilievo strategico: comporta l'inserimento nei costi aziendali del rischio ambientale e impone valutazioni di copertura assicurativa, accantonamenti contabili, gestione delle garanzie. Le polizze di responsabilita civile ambientale (RC inquinamento, RC ambientale) sono strumento sempre piu diffuso, anche se le coperture e le esclusioni richiedono attenta analisi tecnica.

Domande frequenti

Chi paga i costi delle misure?

L'operatore che ha causato il danno o la minaccia, in attuazione del principio chi inquina paga.

Cos'e la fideiussione a prima richiesta?

E una garanzia bancaria in base alla quale la banca paga senza poter opporre eccezioni relative al rapporto sottostante, garantendo rapido recupero dei costi.

Quando si puo essere esonerati?

In casi specifici, come causa di terzi nonostante misure adeguate, eventi imprevedibili o conformita esatta a un'autorizzazione valida, secondo criteri restrittivi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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