Testo dell'articoloVigente
Art. 310 Cod. Amb. – ricorsi
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. I soggetti di cui all’articolo 309, comma 1, sono legittimati ad agire, secondo i principi generali, per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il ricorso al giudice amministrativo . . . può essere preceduto da una opposizione depositata presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o inviata presso la sua sede a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto. In caso di inerzia del Ministro, analoga opposizione può essere proposta entro il suddetto termine decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno successivo all’effettuato deposito dell’opposizione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Se sia stata presentata l’opposizione e non ancora il ricorso al giudice amministrativo, quest’ultimo è proponibile entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della decisione di rigetto dell’opposizione oppure dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell’opposizione se il Ministro non si sia pronunciato.
4. Resta ferma la facoltà dell’interessato di ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto o provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 310 disciplina la tutela giurisdizionale avverso gli atti del MASE in materia di danno ambientale, completando il sistema di partecipazione del pubblico previsto dall'art. 309. La norma garantisce ai soggetti legittimati la possibilita di reagire dinanzi al giudice amministrativo, sia contro atti positivi sia contro il silenzio dell'amministrazione.
L'azione di annullamento
I soggetti di cui all'art. 309, c. 1, sono legittimati ad agire per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni della parte sesta. L'azione di annullamento e quella tipica del processo amministrativo (artt. 29 ss. c.p.a.), proponibile dinanzi al TAR territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto. I motivi possono riguardare incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge.
L'azione avverso il silenzio
La norma legittima anche l'azione avverso il silenzio inadempimento del Ministro, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Quando il MASE, a fronte di una richiesta di intervento ex art. 309 o di una segnalazione qualificata, non si pronuncia entro un termine ragionevole, il soggetto interessato puo agire per ottenere una decisione, anche tramite la nomina di un commissario ad acta. Questo rimedio garantisce che l'inerzia non sia priva di conseguenze.
Il risarcimento del danno da ritardo
L'azione include il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione delle misure di precauzione, prevenzione o contenimento. Si tratta di una specifica applicazione della responsabilita della pubblica amministrazione per ritardo: il MASE risponde dei danni causati dalla propria inerzia, quando questa abbia consentito l'aggravarsi della situazione ambientale o abbia leso direttamente interessi del richiedente.
Il giudice competente
La giurisdizione e del giudice amministrativo. Il TAR competente e quello territorialmente individuato in relazione al luogo del danno o all'autorita che ha emanato l'atto. Il c.p.a. detta le regole processuali di dettaglio, inclusi i termini, i ritti, le misure cautelari. Per le controversie ambientali piu complesse, il TAR puo avvalersi di consulenze tecniche d'ufficio (CTU) di particolare competenza.
Strumenti cautelari
Il processo amministrativo offre strumenti cautelari (sospensiva, decreti monocratici di urgenza) che possono essere decisivi in materia ambientale, dove i tempi di trattazione potrebbero altrimenti vanificare la tutela. La sospensione di un provvedimento illegittimo o l'imposizione di misure urgenti possono essere richieste in via cautelare e ottenute con tempi rapidi.
La partecipazione delle associazioni
Le associazioni ambientaliste riconosciute hanno un ruolo centrale nel sistema della tutela giurisdizionale ambientale. La giurisprudenza, in linea generale, ha riconosciuto loro un'ampia legittimazione, anche oltre i confini territoriali, valorizzando la funzione di sentinella che svolgono. Le associazioni possono dunque essere ricorrenti, intervenienti, controinteressati a seconda dei casi.
Coordinamento con il giudice ordinario
Quando il danno ambientale lede direttamente posizioni di diritto soggettivo (ad esempio, proprieta privata contaminata), puo configurarsi anche la tutela dinanzi al giudice ordinario. Il riparto di giurisdizione e disciplinato dai principi generali e dall'art. 7 c.p.a. La concorrente azione amministrativa e civile e talora opportuna per coprire tutti i profili di tutela.
Casi pratici
Caso 1: silenzio del MASE
Un'associazione ambientalista presenta richiesta di intervento ex art. 309 ma il MASE non si pronuncia entro termini ragionevoli. L'associazione propone ricorso avverso il silenzio inadempimento ex art. 310 e ottiene dal TAR ordine di pronunciarsi entro un termine perentorio.
Caso 2: provvedimento illegittimo
Tizio impugna al TAR un'ordinanza ministeriale che ritiene illegittima per difetto di istruttoria. Chiede in via cautelare la sospensione e nel merito l'annullamento, prospettando il risarcimento del danno per il ritardo causato dall'atto illegittimo.
Domande frequenti
Davanti a quale giudice si ricorre?
Davanti al giudice amministrativo, in primo grado il TAR territorialmente competente, secondo le regole del codice del processo amministrativo.
Si puo agire anche contro il silenzio?
Si, l'azione avverso il silenzio inadempimento e specificamente prevista dall'art. 310 e segue le regole degli artt. 31 e 117 c.p.a.
Si puo chiedere il risarcimento?
Si, anche del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione delle misure ambientali, oltre all'annullamento dell'atto illegittimo.