Testo dell'articoloVigente
Art. 309 Cod. Amb. – richiesta di intervento statale
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , depositandole presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente a norma della parte sesta del presente decreto.
2. Le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, di cui all’ articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , sono riconosciute titolari dell’interesse di cui al comma
1. 3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.
4. In caso di minaccia imminente di danno, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , nell’urgenza estrema, provvede sul danno denunciato anche prima d’aver risposto ai richiedenti ai sensi del comma 3.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 309 disciplina l'istituto della richiesta di intervento statale in materia di danno ambientale, prevedendo una legittimazione ampia che coinvolge enti pubblici e privati. La norma attua il principio di partecipazione del pubblico alle decisioni ambientali, sancito dalla convenzione di Aarhus e dal diritto dell'Unione.
I soggetti legittimati
Sono legittimati a presentare richiesta di intervento statale: Regioni, Province autonome ed enti locali, anche associati; persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale; soggetti che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento. La legittimazione e dunque ampia, coerente con l'interesse diffuso alla tutela ambientale.
L'interesse legittimante
La nozione di interesse legittimante alla partecipazione e oggetto di attenta elaborazione giurisprudenziale. Non e richiesta una posizione di diritto soggettivo, ma una situazione di fatto qualificata che colleghi il soggetto alla questione ambientale. Le associazioni ambientaliste riconosciute ex L. 349/1986 hanno legittimazione tipica, in quanto rappresentanti collettivi di interessi ambientali.
Le modalita di presentazione
La richiesta va depositata presso le Prefetture, che la trasmettono al MASE per la trattazione. La scelta delle Prefetture come punto di accesso facilita l'accesso al sistema da parte dei cittadini, garantisce uniformita procedurale e attiva i poteri di coordinamento prefettizio. Il MASE valuta la richiesta nel merito e decide se attivare le procedure della parte sesta.
Il diritto di partecipazione
L'art. 309 non si limita a prevedere una segnalazione: il richiedente acquisisce diritto di partecipazione al procedimento ai sensi della L. 241/1990. Puo presentare osservazioni e documenti, accedere agli atti, intervenire nelle fasi successive. Questo rafforza il principio del giusto procedimento e amplia la trasparenza dell'azione ministeriale.
Il rapporto con la tutela giurisdizionale
La richiesta amministrativa di intervento non esclude la tutela giurisdizionale ex art. 310. Il soggetto puo agire in giudizio anche senza aver prima attivato la procedura amministrativa, ma quest'ultima puo essere strumento utile per ottenere risultati senza dover affrontare il contenzioso. La sequenza preferibile dipende dalle circostanze concrete e dalle strategie processuali.
La risposta ministeriale
Il MASE, ricevuta la richiesta, valuta i presupposti per l'attivazione delle procedure. Puo dare seguito attivando le misure previste dagli artt. 304 ss., oppure motivare l'eventuale archiviazione. Anche l'inerzia ha rilievo giuridico: il silenzio prolungato puo configurare silenzio-inadempimento, impugnabile dinanzi al TAR ex art. 310.
La partecipazione del pubblico nel diritto europeo
L'istituto e in piena coerenza con la direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico e con la convenzione di Aarhus, di cui l'Italia e parte. La giurisprudenza europea ha contribuito ad ampliare la legittimazione delle associazioni e dei cittadini in materia ambientale, valorizzando il ruolo di sentinella della societa civile rispetto ai danni ambientali.
Casi pratici
Caso 1: segnalazione di associazione ambientalista
Un'associazione ambientalista riconosciuta presenta richiesta di intervento al MASE tramite Prefettura, segnalando una minaccia di danno ambientale in area protetta. Il MASE valuta la richiesta e attiva, se necessario, le procedure di prevenzione previste dall'art. 304.
Caso 2: Comune segnalante
Tizio, sindaco, presenta richiesta di intervento statale su un sito industriale dismesso con segnali di contaminazione. Il MASE valuta la richiesta in collaborazione con Regione e ARPA, attivando se del caso le procedure di bonifica e ripristino.
Domande frequenti
Chi puo chiedere l'intervento statale?
Regioni, enti locali, persone fisiche o giuridiche colpite o potenzialmente colpite, e chi vanta un interesse legittimante alla partecipazione.
Come si presenta la richiesta?
Tramite deposito presso le Prefetture, che la trasmettono al MASE per la valutazione di merito.
Cosa succede se il MASE non risponde?
Si configura silenzio-inadempimento, impugnabile dinanzi al TAR ai sensi dell'art. 310.