- Disciplina la determinazione delle misure di ripristino del danno ambientale
- Impone all'operatore di proporre le misure entro trenta giorni
- Il Ministro dell'ambiente approva e prescrive le misure, sentite le autorita locali
- Distingue tra ripristino primario, complementare e compensativo
- Rinvia all'allegato 3 per i criteri tecnici
Testo dell'articoloVigente
Art. 306 Cod. Amb. — determinazione delle misure per il ripristino ambientale
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Gli operatori individuano le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino conformi all’allegato 3 alla parte sesta del presente decreto e le presentano per l’approvazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall’evento dannoso, a meno che questi non abbia già adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e
3. 2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare decide quali misure di ripristino attuare, in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta l’opportunità di addivenire ad un accordo con l’operatore interessato nel rispetto della procedura di cui all’ articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
3. Se si è verificata una pluralità di casi di danno ambientale e l’autorità competente non è in grado di assicurare l’adozione simultanea delle misure di ripristino necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai fini di tale decisione, l’autorità competente tiene conto, fra l’altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale.
4. Nelle attività di ripristino ambientale sono prioritariamente presi in considerazione i rischi per la salute umana.
5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invita i soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4, della direttiva 2004/35/CE , nonché i soggetti sugli immobili dei quali si devono effettuare le misure di ripristino a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni e le prende in considerazione in sede di ordinanza. Nei casi di motivata, estrema urgenza l’invito può essere incluso nell’ordinanza, che in tal caso potrà subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori in corso.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 306 Codice Civile: Revoca per indegnità dell'adottato
- Articolo 306 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 306 c.p.c.: Rinuncia agli atti del giudizio
- Art. 306 c.p.p.: Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle
- Articolo 306 Codice Penale: Banda armata: formazione e partecipazione
Commento
L'articolo 306 governa la fase di determinazione delle misure di ripristino strutturale del danno ambientale, completando il sistema della parte sesta. Mentre gli artt. 304-305 trattano la prevenzione e la reazione immediata, l'art. 306 disciplina il processo di scelta e attuazione delle misure di ripristino, secondo i criteri tecnici dell'allegato 3 alla parte sesta.
Il ruolo dell'operatore
L'operatore individua le possibili misure di ripristino conformi all'allegato 3 e le presenta al Ministro dell'ambiente senza indugio e comunque entro 30 giorni dall'evento dannoso. Questa scelta valorizza l'iniziativa privata: l'operatore, in quanto conoscitore tecnico dell'impianto e dell'evento, e nella posizione migliore per proporre soluzioni concrete. La tempestivita della proposta (30 giorni) e elemento di efficienza del sistema.
Il vaglio ministeriale
Il Ministro dell'ambiente, sentite le autorita locali coinvolte, valuta le misure proposte e le approva o ne prescrive di diverse. La fase di valutazione e tecnica e si avvale del supporto di ISPRA e di altre strutture specializzate. Il coinvolgimento delle autorita locali (Regione, Provincia, Comune) garantisce che le misure siano coerenti con il contesto territoriale e con le pianificazioni locali.
Le categorie di misure
L'allegato 3 distingue tre categorie di misure di ripristino. La riparazione primaria mira a riportare le risorse danneggiate alle condizioni originarie o equivalenti. La riparazione complementare interviene quando la primaria non e sufficiente: si compensa il danno residuo con miglioramenti in altre risorse o aree. La riparazione compensativa copre le perdite intermedie, ossia il valore delle risorse e dei servizi ecosistemici persi dal momento del danno al momento del ripristino.
Le misure urgenti
La norma fa salva l'ipotesi in cui il Ministero abbia gia adottato misure urgenti ai sensi dell'art. 305, c. 2 e 3. In tal caso, la pianificazione delle misure strutturali si raccorda agli interventi gia in corso, evitando duplicazioni e contraddizioni. Il coordinamento tra emergenza e ripristino strutturale richiede attenta gestione tecnica e amministrativa.
Il principio di equivalenza
L'allegato 3 valorizza il principio di equivalenza: le misure di ripristino devono ricondurre il sistema ambientale, per quanto possibile, a uno stato equivalente a quello originario. Quando il ripristino integrale e tecnicamente impossibile (ad esempio, perdita irreversibile di specie), le misure complementari e compensative coprono il danno residuo. Questa logica e tipica del diritto ambientale moderno, ispirato alla restaurazione ecologica.
Profili di proporzionalita
La scelta delle misure deve rispettare il principio di proporzionalita: gli interventi devono essere idonei a raggiungere l'obiettivo di ripristino, ma non sproporzionati rispetto al beneficio atteso. La valutazione costo-beneficio e elemento tecnico delle proposte e delle decisioni, fermo restando che la tutela ambientale non puo essere subordinata a considerazioni puramente economiche di breve periodo.
Il monitoraggio post-ripristino
Le misure approvate sono accompagnate da obblighi di monitoraggio post-ripristino, per verificare il raggiungimento degli obiettivi e l'eventuale necessita di interventi correttivi. Il monitoraggio coinvolge ISPRA e le ARPA, con report periodici al MASE. Questo presidio prosegue per tempi che possono essere lunghi, in coerenza con la natura dei processi ecologici di riparazione.
Domande frequenti
Chi propone le misure di ripristino?
L'operatore, entro 30 giorni dall'evento dannoso, sulla base dei criteri tecnici dell'allegato 3 alla parte sesta.
Quali tipi di misure esistono?
Misure primarie (ripristino delle condizioni originarie), complementari (interventi su risorse diverse) e compensative (riparazione delle perdite intermedie).
Chi approva il piano di ripristino?
Il Ministro dell'ambiente, sentite le autorita locali coinvolte, con il supporto tecnico di ISPRA e delle ARPA.
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