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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita per i proventi delle violazioni al Codice della Strada loro spettanti ai sensi dell'art. 208 del Codice.
  • Devono fornire al Ministero dei lavori pubblici un rendiconto finale delle entrate percepite e delle spese effettuate in conformità all'art. 208, commi 1 e 4, del Codice.
  • Una quota dei proventi da destinare ad assistenza e previdenza del personale delle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale) è ripartita annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente alle violazioni accertate da ciascun corpo.
  • La norma garantisce trasparenza nella gestione dei proventi sanzionatori stradali e accountability degli enti locali verso l'amministrazione centrale.
  • Il riferimento normativo primario è l'art. 208 del Codice della Strada, che stabilisce le finalità di destinazione dei proventi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 393 DPR 495/1992 — (Art. 208 Cod. Str.) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell’Ordine

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice.

2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.

3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, la ripartizione dei fondi è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.

Commento

Il sistema di destinazione dei proventi sanzionatori stradali

L'articolo 393 del DPR 495/1992 disciplina le modalità contabili e procedurali per la gestione dei proventi derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, in attuazione dell'articolo 208 del Codice stesso. La disposizione si inserisce in un sistema normativo più ampio che mira a garantire che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni stradali siano destinate — almeno in parte — al miglioramento della sicurezza stradale e a finalità di interesse pubblico correlate.

Il principio fondamentale dell'articolo 208 del Codice della Strada è che i proventi delle violazioni non costituiscono una mera entrata fiscale indifferenziata, ma devono essere destinati a scopi specifici: manutenzione e miglioramento delle infrastrutture stradali, educazione stradale, potenziamento dei servizi di soccorso e assistenza, e — per la quota delle Forze dell'Ordine — finalità di assistenza e previdenza del personale impegnato nell'attività di contrasto alle violazioni.

Obblighi contabili degli enti locali

Il comma 1 impone agli enti locali — Comuni, Province e Città metropolitane — l'obbligo di iscrivere nel proprio bilancio annuale un apposito capitolo di entrata dedicato ai proventi delle violazioni spettanti ai sensi dell'articolo 208 del Codice della Strada. A questo capitolo di entrata deve corrispondere un capitolo di uscita per le spese effettuate a valere su tali proventi.

L'appostazione di un capitolo dedicato non è un mero adempimento formale: risponde all'esigenza di tracciabilità delle risorse e di verifica della corretta destinazione dei proventi sanzionatori. La distinzione tra il capitolo di entrata (che registra le somme incassate) e il capitolo di uscita (che registra le somme spese) consente all'organo di revisione contabile dell'ente e all'amministrazione centrale di verificare che i proventi siano stati effettivamente utilizzati per le finalità previste dalla legge.

Questa prescrizione contabile è tanto più rilevante in considerazione del fatto che, nel corso degli anni, la corretta destinazione dei proventi delle sanzioni stradali è stata oggetto di contestazioni da parte di giudici e organi di controllo: alcuni enti hanno utilizzato le somme per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 208 del Codice, determinando rilievi da parte della Corte dei conti e obblighi di restituzione.

Il rendiconto al Ministero

Il comma 2 stabilisce l'obbligo di rendiconto: gli enti locali devono fornire al Ministero dei lavori pubblici (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) un rendiconto finale delle entrate introitate e delle spese effettuate rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del Codice. Il rendiconto è lo strumento attraverso cui l'amministrazione centrale esercita il controllo sulla corretta applicazione della normativa da parte degli enti locali.

Il rendiconto consente di verificare: se l'ente ha incassato le somme previste, se le ha iscritte nel capitolo dedicato, se le ha spese per le finalità consentite e se la proporzione tra entrate e uscite è coerente con le prescrizioni di legge. Un ente che incassa importanti proventi da sanzioni stradali ma non li destina almeno parzialmente al miglioramento della sicurezza stradale viola lo spirito e la lettera dell'articolo 208 del Codice.

La ripartizione della quota per le Forze dell'Ordine

Il comma 3 disciplina un aspetto specifico: la quota dei proventi da destinare ad «assistenza e previdenza» del personale delle Forze dell'Ordine impegnato nell'attività di contrasto alle violazioni stradali. Sono interessati: la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza, la Polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato.

La ripartizione di questa quota tra i diversi corpi è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, adottato su base proporzionale rispetto «all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate» da ciascun organismo o corpo. In altri termini, il corpo che accerta più violazioni riceve una quota proporzionalmente maggiore delle risorse destinate al welfare del personale.

Questo meccanismo proporzionale ha una logica incentivante: il corpo che investe più risorse umane nell'attività di vigilanza stradale e accerta più violazioni ottiene una quota maggiore delle risorse destinate al benessere dei propri dipendenti. Al tempo stesso, il meccanismo non deve tradursi in un incentivo alla contestazione di violazioni non genuinamente accertate, poiché la violazione della legalità nell'attività di accertamento configura responsabilità disciplinari e penali per i singoli agenti.

Coordinamento con l'art. 208 del Codice della Strada e finalità del sistema

L'articolo 393 del regolamento è strettamente dipendente dall'articolo 208 del Codice, che rappresenta la norma primaria di riferimento. Il Codice stabilisce le percentuali di destinazione dei proventi, le finalità ammesse e i soggetti beneficiari; il regolamento ne disciplina le modalità operative di attuazione — contabilizzazione, rendicontazione, ripartizione tra i corpi di polizia.

Il sistema nel suo insieme persegue una finalità chiara: i proventi delle sanzioni stradali devono contribuire al miglioramento della sicurezza della circolazione e al sostegno delle strutture che quella sicurezza garantiscono. Non devono diventare una fonte di finanziamento generale per le casse degli enti locali. Il rispetto di questo vincolo di destinazione è presidiato dagli strumenti contabili e di rendicontazione previsti dall'articolo 393 e dal controllo esercitato dal Ministero e dalla Corte dei conti.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cosa devono essere destinati i proventi delle sanzioni al Codice della Strada?

Ai sensi dell'articolo 208 del Codice della Strada — richiamato dall'articolo 393 del regolamento — i proventi devono essere destinati a finalità specifiche connesse alla sicurezza stradale: manutenzione e miglioramento delle infrastrutture, educazione stradale, potenziamento dei servizi di soccorso, e — per la quota riservata alle Forze dell'Ordine — assistenza e previdenza del personale impegnato nella vigilanza.

Gli enti locali possono usare liberamente i proventi delle sanzioni stradali?

No. L'articolo 208 del Codice della Strada vincola una parte dei proventi a finalità specifiche legate alla sicurezza stradale. L'utilizzo per scopi diversi da quelli consentiti è irregolare e può dare luogo a rilievi da parte della Corte dei conti e a responsabilità erariale dei responsabili. L'articolo 393 del regolamento prescrive l'iscrizione in un capitolo di bilancio dedicato proprio per garantire la tracciabilità delle risorse.

Come viene ripartita la quota per il personale delle Forze dell'Ordine?

La ripartizione è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, in proporzione all'ammontare delle violazioni accertate da ciascun corpo: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale. Il corpo che accerta più violazioni riceve una quota proporzionalmente maggiore.

Cosa deve contenere il rendiconto che gli enti locali presentano al Ministero?

Il rendiconto deve indicare le somme introitate come proventi delle violazioni (entrate ai sensi dell'art. 208, comma 1, del Codice) e le spese effettuate a valere su tali proventi per le finalità consentite (art. 208, comma 4). Serve a consentire all'amministrazione centrale di verificare la corretta applicazione della normativa da parte degli enti locali.

Cosa succede se un Comune non presenta il rendiconto previsto dall'articolo 393?

L'omessa presentazione del rendiconto costituisce una violazione della norma regolamentare. Il Ministero può sollecitare l'adempimento; l'inadempimento persistente può determinare conseguenze nei rapporti finanziari tra Stato e enti locali e aprire la strada a rilievi da parte degli organi di controllo della gestione finanziaria pubblica, inclusa la Corte dei conti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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