Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 396 DPR 495/1992 – Fermo amministrativo del veicolo

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 214, comma 1, del codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro di veicoli di cui all'articolo

394. 2. Nelle ipotesi di restituzione del veicolo previste dall'articolo 214, comma 2, del codice, essa è effettuata al soggetto indicato da parte dell'organo di polizia, nel luogo in cui il veicolo è custodito, alla presenza del custode, se nominato, che sottoscrive il verbale. 3. Il fermo amministrativo del ciclomotore si esegue con il ricovero temporaneo del veicolo nel luogo indicato dal conducente o, qualora il conducente si trovi nella impossibilità di indicarlo, presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero in un deposito autorizzato. Il conducente è autorizzato, nella prima ipotesi, con annotazione sul verbale di contestazione, a raggiungere il luogo di custodia dallo stesso indicato, salvo che ricorrano motivi ostativi di sicurezza stradale.

4. La restituzione del ciclomotore è effettuata attraverso la riconsegna del certificato di idoneità tecnica del veicolo all'avente titolo, da parte dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, nei propri uffici. Nell'ipotesi di custodia presso un deposito autorizzato si applicano le disposizioni del comma 2.

In sintesi

  • Il fermo amministrativo del veicolo è disposto ai sensi dell'art. 214 del Codice della Strada e segue, in quanto compatibili, le stesse norme del sequestro di veicoli (art. 394 del Regolamento).
  • La restituzione del veicolo si effettua nel luogo di custodia, alla presenza del custode, che sottoscrive il verbale.
  • Per i ciclomotori, il fermo si esegue con il ricovero nel luogo indicato dal conducente oppure, se impossibilitato, presso il comando dell'organo accertatore o in un deposito autorizzato.
  • La restituzione del ciclomotore avviene con la riconsegna del certificato di idoneità tecnica all'avente titolo, da parte dell'organo di polizia accertatore nei propri uffici.
Indice dei contenuti

Il fermo amministrativo: cos'è e in cosa differisce dal sequestro

L'art. 396 del DPR 495/1992 disciplina le modalità operative del fermo amministrativo del veicolo, misura cautelare prevista dall'art. 214 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). È essenziale distinguere subito il fermo amministrativo dal sequestro: si tratta di istituti giuridicamente distinti, sebbene proceduralmente simili.

Il sequestro è una misura cautelare tipicamente strumentale all'eventuale confisca del veicolo: si applica quando il veicolo è stato utilizzato per commettere una violazione talmente grave da giustificare l'eventuale perdita definitiva del bene (es. art. 213 CdS: guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti con sequestro finalizzato alla confisca). Il fermo amministrativo, invece, è una misura sanzionatoria temporanea che non mira alla confisca: si applica in risposta a specifiche violazioni del Codice della Strada e viene revocato una volta soddisfatte le condizioni previste dalla legge (ad esempio, pagamento della sanzione pecuniaria e regolarizzazione della situazione che ha determinato il fermo).

Per questa affinità procedurale, l'art. 396 comma 1 stabilisce che al fermo amministrativo si applicano, «in quanto compatibili», le norme sul sequestro di veicoli di cui all'art. 394 del Regolamento. Il rinvio è parziale: si applica ciò che è compatibile con la natura temporanea del fermo, escludendo ciò che è proprio del sequestro finalizzato alla confisca.

La restituzione del veicolo fermo: la procedura del comma 2

Il comma 2 regola la restituzione del veicolo nelle ipotesi previste dall'art. 214, comma 2, del Codice della Strada - ovvero quando il soggetto avente diritto ha soddisfatto le condizioni che consentono il dissequestro. La procedura è precisa.

La restituzione avviene nel luogo in cui il veicolo è custodito: non necessariamente presso il comando della polizia, ma dove fisicamente si trova il veicolo (un deposito autorizzato, un parcheggio privato, la rimessa dell'intestatario). Questa scelta è pratica e coerente: spostare il veicolo prima della restituzione formale sarebbe inutile e costoso.

La restituzione avviene alla presenza del custode, se un custode era stato nominato. Il custode è il soggetto (spesso una ditta di autocarrozzerie, un concessionario o lo stesso proprietario) al quale l'organo di polizia aveva affidato il veicolo in custodia. Il custode è responsabile della conservazione del veicolo nel periodo del fermo e deve sottoscrivere il verbale di restituzione, attestando di aver riconsegnato il bene nelle sue mani.

Il verbale di restituzione è l'atto che chiude formalmente la procedura di fermo: documenta il trasferimento di consegna dal custode all'avente titolo e libera entrambe le parti dagli obblighi derivanti dal fermo.

Il fermo del ciclomotore: una procedura semplificata

I commi 3 e 4 disciplinano il fermo amministrativo specificamente per i ciclomotori, con modalità differenziate rispetto agli altri veicoli. La specialità è giustificata dalle dimensioni ridotte del mezzo, che consente soluzioni di custodia più flessibili.

Secondo il comma 3, il fermo del ciclomotore si esegue con il ricovero temporaneo del veicolo nel luogo indicato dal conducente. Il conducente - che conosce la propria situazione abitativa e logistica - indica dove intende ricoverare il ciclomotore: può trattarsi del proprio garage, del cortile di casa, di un box privato. Con un'annotazione sul verbale di contestazione, l'organo di polizia autorizza il conducente a raggiungere quel luogo di custodia autonomamente.

Questa soluzione presuppone la collaborazione del conducente e la sua capacità di provvedere alla custodia. Se il conducente è impossibilitato a indicare un luogo (perché ferito, perché non ha un luogo idoneo, per qualsiasi altra ragione), il ciclomotore viene ricoverato alternativamente: presso l'ufficio o il comando cui appartiene l'organo accertatore, oppure in un deposito autorizzato. È fatto salvo il caso in cui «ricorrano motivi ostativi di sicurezza stradale»: se lasciare il ciclomotore nel luogo indicato comporta rischi per la circolazione (ad esempio perché il luogo è sulla carreggiata o in un'area vietata), l'autorizzazione non viene concessa.

La restituzione del ciclomotore: la riconsegna del certificato di idoneità tecnica

Il comma 4 disciplina la restituzione del ciclomotore con una peculiarità tecnica rispetto agli altri veicoli. La restituzione avviene attraverso la riconsegna del certificato di idoneità tecnica del veicolo all'avente titolo. Il certificato di idoneità tecnica - equivalente funzionale della carta di circolazione per i ciclomotori - era stato ritirato dall'organo di polizia al momento del fermo: senza di esso, il ciclomotore non può circolare legalmente.

La riconsegna avviene da parte dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, presso i propri uffici. Questa impostazione garantisce che la restituzione sia effettuata dall'organo competente che conosce la pratica. Nel caso di custodia presso un deposito autorizzato, si applicano invece le disposizioni del comma 2 (restituzione nel luogo di custodia, alla presenza del custode).

Il rapporto con le sanzioni dell'art. 214 del Codice della Strada

L'art. 396 del Regolamento non indica quali violazioni comportino il fermo amministrativo: questo è compito dell'art. 214 del Codice della Strada, che elenca le ipotesi di fermo e ne disciplina la durata e le condizioni di restituzione. Il Regolamento si limita a descrivere le modalità procedurali di esecuzione del fermo e della restituzione. Per conoscere gli importi delle sanzioni, i giorni di fermo e le condizioni di restituzione, occorre quindi fare riferimento al Codice della Strada, non al Regolamento.

Il ruolo del custode e la responsabilità durante il fermo

Uno degli aspetti più delicati della procedura di fermo amministrativo riguarda la figura del custode. Quando il veicolo viene affidato in custodia a un terzo - tipicamente una ditta di autosoccorso o un deposito autorizzato - si instaura un rapporto giuridico di custodia che ha conseguenze precise sia per il custode sia per il proprietario del veicolo.

Il custode assume la responsabilità della conservazione del veicolo nelle condizioni in cui gli è stato consegnato. Se durante il periodo di fermo il veicolo subisce danni (per incendio, furto, atti vandalici) che il custode non è stato in grado di prevenire con l'ordinaria diligenza, si pone la questione della responsabilità risarcitoria. La giurisprudenza ha in generale affermato che il custode risponde dei danni al veicolo secondo le regole della responsabilità del depositario, salvo che provi il caso fortuito o la forza maggiore.

Per il proprietario del veicolo, il periodo di fermo non sospende l'obbligo di assicurazione: il veicolo deve restare assicurato anche mentre è in deposito, salvo che l'ente gestore delle targhe non proceda alla sospensione della circolazione. I costi di custodia nel deposito autorizzato sono a carico del proprietario del veicolo, in aggiunta alla sanzione pecuniaria.

Il fermo amministrativo e i diritti del proprietario diverso dal conducente

Una situazione frequente nella pratica è quella in cui il veicolo sottoposto a fermo amministrativo non appartiene al conducente autore della violazione ma a un terzo - un familiare, un datore di lavoro, una società di autonoleggio. In questi casi si pone il problema dei diritti del proprietario sulla restituzione del veicolo.

L'art. 214 del Codice della Strada (norma primaria cui l'art. 396 del Regolamento dà attuazione) prevede che la restituzione del veicolo avvenga a determinate condizioni. Il proprietario estraneo alla violazione può, in via generale, chiedere la restituzione del veicolo dimostrando la propria estraneità alla violazione e la propria buona fede, ossia di non aver potuto prevedere che il conducente avrebbe utilizzato il veicolo in modo illegale. Le modalità di questa restituzione anticipata seguono, anche in questo caso, la procedura del comma 2 dell'art. 396: restituzione nel luogo di custodia, alla presenza del custode, con sottoscrizione del verbale.

Il verbale di contestazione e il verbale di restituzione: due atti distinti

L'art. 396 fa riferimento a due atti verbali distinti, che è opportuno non confondere.

Il verbale di contestazione è l'atto con cui l'organo di polizia accerta la violazione, dispone il fermo amministrativo e - nel caso del ciclomotore - annota l'autorizzazione al conducente di raggiungere il luogo di custodia. È l'atto iniziale della procedura di fermo.

Il verbale di restituzione è invece l'atto conclusivo, che documenta la restituzione del veicolo all'avente titolo. È firmato dal custode (nel caso di custodia presso deposito) o dall'agente accertatore (nel caso di restituzione del certificato di idoneità tecnica del ciclomotore). Il verbale di restituzione è importante perché certifica che il fermo è stato revocato e che il veicolo è tornato nella disponibilità del proprietario: eventuali irregolarità nella restituzione (mancata sottoscrizione del custode, restituzione a soggetto non legittimato) possono avere rilevanza giuridica in caso di contestazioni successive.

Il fermo amministrativo nella prospettiva della sicurezza stradale

Aldilà degli aspetti procedurali, è utile cogliere la ratio dell'istituto del fermo amministrativo nel sistema del Codice della Strada. Il fermo non è una misura punitiva aggiuntiva rispetto alla sanzione pecuniaria: è una misura di sicurezza temporanea che impedisce al veicolo - e in alcuni casi al conducente - di continuare a circolare in condizioni di illegalità o di rischio per la sicurezza pubblica.

Un veicolo privo di assicurazione costituisce un rischio per tutti gli altri utenti della strada, che non avrebbero tutela risarcitoria in caso di incidente causato da quel veicolo. Un veicolo con revisione scaduta potrebbe presentare gravi carenze tecniche non emerse senza le verifiche periodiche. In entrambi i casi, il fermo amministrativo serve a interrompere la situazione di irregolarità e a costringere il proprietario a regolarizzarla prima di rimettere il veicolo in circolazione.

Questa prospettiva consente di comprendere meglio anche le norme procedurali dell'art. 396: la procedura di restituzione non è solo un adempimento burocratico, ma il momento in cui si verifica che le condizioni di sicurezza e di legalità siano state effettivamente ripristinate. Il custode che firma il verbale di restituzione non esprime solo un consenso formale, ma attesta di aver tenuto il veicolo in condizioni accettabili durante il periodo di fermo, e di restituirlo nello stato in cui lo ha ricevuto.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra fermo amministrativo e sequestro del veicolo?

Il fermo amministrativo è una misura temporanea e sanzionatoria, disciplinata dall'art. 214 del Codice della Strada, che non mira alla confisca del veicolo e viene revocata al verificarsi di determinate condizioni (es. regolarizzazione della situazione e pagamento della sanzione). Il sequestro, disciplinato dall'art. 213 CdS, è invece una misura cautelare che può essere strumentale alla confisca definitiva del veicolo.

Come si restituisce un veicolo dopo il fermo amministrativo?

La restituzione avviene nel luogo in cui il veicolo è custodito (non necessariamente presso il comando di polizia), alla presenza del custode se nominato, che sottoscrive il verbale. Per i ciclomotori il cui fermo è avvenuto con custodia indicata dal conducente, la restituzione si effettua invece tramite riconsegna del certificato di idoneità tecnica presso l'ufficio dell'organo accertatore.

Il conducente del ciclomotore può scegliere dove far custodire il mezzo durante il fermo?

Sì. Il comma 3 dell'art. 396 prevede che il fermo del ciclomotore si esegua con il ricovero nel luogo indicato dal conducente, con annotazione sul verbale e autorizzazione a raggiungere quel luogo autonomamente. Se il conducente non può indicare un luogo idoneo o ricorrono motivi di sicurezza stradale, il ciclomotore viene portato al comando dell'organo accertatore o in un deposito autorizzato.

Quali violazioni comportano il fermo amministrativo del veicolo?

Le ipotesi di fermo amministrativo, la durata e le condizioni di restituzione sono disciplinate dall'art. 214 del Codice della Strada, non dal Regolamento. L'art. 396 del Regolamento si occupa esclusivamente delle modalità procedurali di esecuzione del fermo e della restituzione. Gli importi delle sanzioni sono anch'essi nel Codice.

Chi può firmare il verbale di restituzione del veicolo in fermo?

Il verbale viene sottoscritto dal custode del veicolo (il soggetto cui era stato affidato durante il fermo), che attesta di aver riconsegnato il bene all'avente titolo. Se non era stato nominato un custode, la procedura si adatta alla situazione concreta. Per i ciclomotori con custodia indicata dal conducente, è l'agente accertatore a consegnare il certificato di idoneità tecnica all'avente titolo presso i propri uffici.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.