Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 233 D.Lgs. 209/2005 – Organi della procedura di amministrazione straordinaria

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. L' IVASS nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina.

2. L' IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.

3. Le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall' IVASS . La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.

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4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.

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In sintesi

  • Sono organi della procedura uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri.
  • La nomina spetta a IVASS, che individua professionisti con requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
  • I commissari assumono i poteri di amministrazione dell'impresa e sono pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni.
  • Il comitato di sorveglianza vigila e fornisce pareri obbligatori nei casi previsti dalla legge o da regolamento IVASS.
Indice dei contenuti

Architettura organica della procedura

L'amministrazione straordinaria opera attraverso un assetto bicipite: l'organo gestorio rappresentato dai commissari straordinari e l'organo di controllo costituito dal comitato di sorveglianza. La scelta di un sistema duale richiama lo schema della liquidazione coatta bancaria dell'art. 71 TUB e quello generale delle procedure di crisi delle imprese, garantendo separazione tra gestione e vigilanza.

Profilo dei commissari

La nomina è di competenza IVASS e ricade su soggetti con requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza individuati dal regolamento IVASS n. 11/2008 in materia di requisiti. In pratica vengono nominati avvocati e dottori commercialisti con esperienza nelle procedure concorsuali assicurative o ex dirigenti di compagnie e dell'autorità di vigilanza. Il numero, da uno a tre, è proporzionato alla complessità dell'impresa, con preferenza per la collegialità nelle compagnie multi-ramo o di rilevanza sistemica.

Comitato di sorveglianza

Il comitato di tre o cinque componenti è composto da professionisti indipendenti e svolge funzione di vigilanza interna sull'operato dei commissari. Fornisce pareri obbligatori nei casi previsti dalla legge, ad esempio per le operazioni straordinarie ex art. 234, e pareri facoltativi su richiesta dei commissari. Il presidente è designato da IVASS tra i componenti.

Status di pubblico ufficiale

I commissari sono pubblici ufficiali ex art. 357 c.p. nell'esercizio delle funzioni: ne deriva la tutela penale rafforzata contro le aggressioni e, simmetricamente, la soggezione ai reati propri come il peculato o l'abuso d'ufficio. La qualifica li abilita anche a redigere atti aventi efficacia di prova privilegiata ex art. 2700 c.c., utili nelle verbalizzazioni di consegna dell'azienda.

Compensi e responsabilità

I compensi sono stabiliti dal MISE su proposta IVASS, in base a parametri che considerano la dimensione del patrimonio, la complessità della procedura e la durata. La responsabilità degli organi straordinari è disciplinata dall'art. 234 e segue il modello della responsabilità degli amministratori societari ex art. 2392 c.c., con il temperamento legato alla natura pubblicistica dell'incarico.

Trattamento economico e profili previdenziali

I compensi degli organi straordinari sono determinati dal MISE su proposta IVASS e seguono parametri proporzionati a dimensione del patrimonio, complessità della procedura e durata dell'incarico. La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito la natura discrezionale ma vincolata della determinazione, censurando in alcuni casi sproporzioni manifeste. I commissari, in quanto pubblici ufficiali, sono soggetti agli obblighi di trasparenza e anticorruzione previsti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 per gli incaricati di pubblico servizio.

Le linee guida EIOPA in materia di governance delle crisi assicurative integrano lo schema italiano fornendo standard di riferimento per la condotta dei commissari, in particolare sulla gestione del conflitto di interessi e sui flussi informativi verso le autorità di vigilanza.

Casi pratici

Caso 1: Nomina collegiale in compagnia multi-ramo

Caso 2: Sostituzione di commissario inadempiente

Domande frequenti

Chi nomina i commissari straordinari?

La nomina spetta a IVASS. I commissari devono avere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza secondo il regolamento IVASS n. 11/2008.

Quanti sono i commissari?

Da uno a tre, in proporzione alla complessità dell'impresa. Per compagnie di rilevanza sistemica si privilegia la collegialità.

Che ruolo ha il comitato di sorveglianza?

Vigila sull'operato dei commissari e fornisce pareri obbligatori nei casi previsti dalla legge o dal regolamento IVASS, e pareri facoltativi su richiesta dei commissari stessi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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