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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attivita a copertura, IVASS contesta la violazione e ordina di conformarsi alle norme.
  • IVASS puo vietare atti di disposizione sui beni esistenti in Italia e poi consentirli con autorizzazioni specifiche.
  • Gli interventi sono coordinati con le autorita di vigilanza degli altri Stati membri dove l'impresa opera o possiede beni.
  • La protezione degli assicurati e l'obiettivo che guida la modulazione dei termini di adempimento.

Testo dell'articoloVigente

Art. 221 D.Lgs. 209/2005 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies e 37 e sulle attività a copertura delle medesime di cui agli articoli 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, l'IVASS ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

))

2. L' IVASS , nei casi di cui al comma 1, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L' IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.

3. 3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 1, l' IVASS può: a) nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo 229 per l'eliminazione delle violazioni; b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti, con gli effetti di cui all'articolo 167; c) disporre, avuto riguardo alla gravità della violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.

4. Il divieto di assunzione di nuovi affari è comunicato alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nel bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l'impresa ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca è comunicata alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo provvedimento è pubblicato nel bollettino.

Commento

La centralita delle riserve tecniche

L'art. 221 cod. ass. presidia uno dei pilastri della tutela degli assicurati: la corretta costituzione delle riserve tecniche e l'integrita degli attivi a copertura. Le riserve tecniche di cui agli artt. 36-36-novies e 37 rappresentano l'impegno finanziario dell'impresa verso i contraenti; le attivita a copertura, ex artt. 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis e 43, sono il patrimonio segregato destinato a garantire l'adempimento di tale impegno. La violazione di queste norme erode direttamente la garanzia di solvibilita verso gli assicurati e legittima l'intervento immediato di IVASS.

L'ordine di conformazione

IVASS contesta la violazione e ordina all'impresa di conformarsi, assegnando un termine congruo per gli adempimenti. La congruita del termine e parametrata su due esigenze contrapposte: la realizzabilita tecnica delle misure correttive e la non pregiudizievolezza per la protezione degli assicurati. Il bilanciamento e tipico della vigilanza assicurativa, che deve evitare sia interventi eccessivamente brutali (effetto procyclical) sia tolleranze che mettano a rischio i contraenti. La norma fa salvo il potere generale di intervento ex art. 184 cod. ass.

Il vincolo sui beni

Il comma 2 attribuisce a IVASS il potere di vietare atti di disposizione sui beni dell'impresa esistenti in Italia, con successiva possibilita di consentire disponibilita limitata mediante autorizzazioni specifiche. E misura cautelare conservativa: serve a evitare che, in pendenza dell'adempimento all'ordine di conformazione, l'impresa possa diminuire la propria capacita di rispondere agli obblighi verso gli assicurati attraverso operazioni di disinvestimento o trasferimento patrimoniale. Le modalita procedurali del vincolo sono disciplinate dall'art. 224 cod. ass.

Cooperazione cross-border

L'attivita assicurativa in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi rende necessario un coordinamento con le autorita di vigilanza degli altri Stati membri. IVASS le informa preventivamente delle misure adottate e puo chiedere loro l'adozione di analoghi provvedimenti sui beni dell'impresa presenti nei rispettivi territori. La cooperazione assicura l'efficacia transfrontaliera delle misure cautelari e la copertura integrale del patrimonio dell'impresa, essenziale per gli interessi degli assicurati di tutti gli Stati membri in cui essa opera.

Profili sanzionatori e impugnabilita

L'art. 221 cod. ass. e norma di vigilanza prudenziale, non di natura sanzionatoria. Tuttavia la violazione delle norme sulle riserve tecniche integra ipotesi di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 310 cod. ass. La sanzione e cumulativa con le misure di intervento previste dall'art. 221: la contestazione della violazione attiva sia il procedimento sanzionatorio (con garanzie del contraddittorio ex L. 689/1981 e regolamento IVASS sul procedimento sanzionatorio) sia il procedimento di intervento prudenziale. Il provvedimento di IVASS e impugnabile davanti al TAR Lazio ai sensi dell'art. 7 cod. proc. amm., con riti specifici per le misure cautelari urgenti.

Casi pratici

Caso 1: Insufficienza degli attivi a copertura ramo vita

Caso 2: Coordinamento con autorita francese

Domande frequenti

Cosa attiva l'intervento di IVASS ex art. 221?

La violazione delle norme sulle riserve tecniche (artt. 36 e ss., 37) o sulle attivita destinate a copertura (artt. 37-ter, 38, 41-43).

IVASS puo bloccare i beni dell'impresa?

Si. Puo vietare atti di disposizione sui beni in Italia e successivamente autorizzare disponibilita limitate. Le modalita procedurali sono dell'art. 224.

Le misure si coordinano con autorita di altri Stati membri?

Si. IVASS le informa preventivamente e puo chiedere loro analoghi provvedimenti sui beni dell'impresa presenti nei rispettivi territori.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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