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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS adotta misure correttive di gruppo se le imprese non rispettano i requisiti del Titolo XV o se la solvibilita di gruppo e a rischio.
  • Le misure colpiscono societa di partecipazione assicurativa e finanziaria mista controllanti e imprese italiane del gruppo.
  • Per societa con sede in altro Stato membro IVASS informa l'autorita estera e collabora con essa.
  • L'intervento e tempestivo e proporzionato al rischio rilevato.

Testo dell'articoloVigente

Art. 220-novies D.Lgs. 209/2005 — (Misure correttive sul gruppo)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 227, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie, incluse quelle previste dall'articolo 188, per rimediare il più rapidamente possibile alla situazione sono adottate tempestivamente: a) dall'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 2; b) dall'IVASS nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione del gruppo con sede legale nel territorio della Repubblica.

2. Nelle ipotesi in cui le misure di cui al comma 1 devono essere adottate nei confronti di società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato membro, l'IVASS informa le autorità di vigilanza di tale Stato delle conclusioni a cui è pervenuta, al fine di consentire alle stesse l'adozione delle misure necessarie e collabora con esse al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.

3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei cui confronti devono essere prese le misure correttive abbia sede in un altro Stato membro, IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo ai sensi dell'articolo 207-sexies, informa l'autorità di vigilanza in cui ha sede l'impresa al fine di consentire alla stessa l'adozione delle misure necessarie e collabora con essa al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.

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Commento

Il presupposto delle misure correttive

L'art. 220-novies cod. ass. costituisce lo strumento di intervento ordinario sulle situazioni di criticita prudenziale di gruppo. Il presupposto e triplice: il mancato rispetto dei requisiti del Titolo XV (vigilanza di gruppo); il rispetto formale dei requisiti ma con solvibilita comunque a rischio (per esempio per concentrazione su singoli emittenti); le operazioni infragruppo o le concentrazioni di rischi che minacciano la situazione finanziaria delle imprese assicurative o riassicurative del gruppo.

L'ambito soggettivo dell'intervento

Le misure si rivolgono a due categorie. La prima e quella delle societa di partecipazione assicurativa e delle societa di partecipazione finanziaria mista controllanti italiane ex art. 210 comma 2, che diventano destinatarie dirette dei provvedimenti di IVASS in quanto autorita di vigilanza sul gruppo. La seconda comprende le imprese di assicurazione e riassicurazione del gruppo con sede legale in Italia, soggette a misure individuali coordinate con l'intervento di gruppo. Le misure attivabili includono quelle dell'art. 188 cod. ass.: piani di rientro, vincoli sugli attivi, limitazioni operative, fino al divieto di assumere nuovi affari.

La cooperazione cross-border

Il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui le misure correttive debbano colpire societa di partecipazione con sede in altro Stato membro. IVASS non puo intervenire direttamente; deve informare l'autorita di vigilanza estera delle conclusioni raggiunte e cooperare con essa per garantire l'adozione delle misure. E corollario del principio di territorialita della vigilanza, temperato dalla cooperazione strutturata nel sistema SSE assicurativo e dai colleges of supervisors.

Tempestivita e proporzionalita

La norma prescrive che le misure siano adottate tempestivamente, espressione del principio di vigilanza preventiva caratteristico di Solvency II. Le linee guida EIOPA sui processi di vigilanza (EIOPA-BoS-14/253) e sul Supervisory Review Process forniscono il framework di analisi e di intervento. La proporzionalita e regola implicita: la misura correttiva non puo essere piu invasiva di quanto richiesto dalla situazione di rischio, secondo i parametri di gravita, urgenza e reversibilita gia consolidati nella prassi dell'art. 188 cod. ass.

Profili applicativi e prassi EIOPA

L'art. 220-novies trova applicazione tipica in ipotesi di concentrazione di rischio infragruppo, di operazioni straordinarie infragruppo che alterano gli equilibri prudenziali, di degrado prolungato della solvibilita di una controllata che si riflette sul gruppo. La prassi EIOPA in materia di vigilanza preventiva, formalizzata nelle linee guida EIOPA-BoS-14/253 e nei successivi convergence plans, fornisce schemi operativi per l'identificazione tempestiva dei rischi di gruppo e per la calibrazione delle misure correttive. La cooperazione cross-border ex comma 2 si svolge tipicamente nei colleges of supervisors, con possibili divergenze risolte attraverso mediazione EIOPA ex art. 19 del regolamento UE 1094/2010.

Casi pratici

Caso 1: Concentrazione di rischio infragruppo

Caso 2: Cooperazione cross-border per holding UE

Domande frequenti

Quando IVASS attiva misure correttive di gruppo?

Quando le imprese non rispettano i requisiti del Titolo XV, quando la solvibilita di gruppo e a rischio, o quando operazioni infragruppo o concentrazioni minacciano la situazione finanziaria.

Chi e destinatario delle misure?

Le societa di partecipazione assicurativa e finanziaria mista controllanti italiane e le imprese di assicurazione e riassicurazione italiane del gruppo.

Cosa fa IVASS se la misura va adottata su societa di altro Stato membro?

Informa l'autorita di vigilanza estera delle conclusioni raggiunte e coopera con essa per garantire l'effettiva adozione delle misure.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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