- In assenza di equivalenza, IVASS applica integralmente alle controllate italiane gli strumenti di vigilanza di gruppo del codice.
- I principi e i metodi del codice si applicano a livello della societa controllante di Stato terzo.
- Per il calcolo della solvibilita di gruppo, la controllante extra-UE e equiparata a un'impresa di assicurazione italiana.
- IVASS puo richiedere la costituzione di una societa di partecipazione assicurativa intermedia con sede in UE.
Testo dell'articoloVigente
Art. 220-octies D.Lgs. 209/2005 — (Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo ovvero non ricorrono le altre condizioni di cui all'articolo 220-septies, si applicano in quanto compatibili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), gli strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al presente codice, escluso il regime di solvibilità delle imprese di assicurazione o riassicurazione con gestione centralizzata del rischio.
2. I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli di cui al presente Capo, si applicano a livello della società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c).
3. Ai soli fini del calcolo della solvibilità del gruppo, la società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate dagli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies con riguardo ai fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e all'articolo 216-quinquies con riguardo al possesso del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato.
4. L'IVASS può disporre l'applicazione, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di metodi ulteriori che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane appartenenti al gruppo. Tali metodi sono approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate. In particolare, nell'ipotesi in cui non vi sia l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, l'IVASS può esigere, la costituzione di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia o in altro Stato membro al fine di applicare la disciplina della vigilanza sul gruppo di cui al presente titolo alle imprese del gruppo controllate da tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista.
5. L'IVASS comunica gli approcci di cui al comma 4, che consentono di conseguire gli obiettivi di vigilanza sul gruppo definiti nel presente titolo, alle altre autorità di vigilanza interessate e alla Commissione europea.
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Commento
L'effetto difensivo dell'insussistenza
L'art. 220-octies cod. ass. e la norma di chiusura negativa del meccanismo. Quando il regime di vigilanza di gruppo dello Stato terzo non e equivalente o non ricorrono le condizioni dell'art. 220-septies, IVASS applica alle imprese italiane controllate gli strumenti di vigilanza di gruppo del codice, esclusivamente con l'esclusione del regime di solvibilita di gruppo con gestione centralizzata del rischio. La logica e di piena protezione: l'assenza di un regime estero equivalente non puo tradursi in un vuoto di vigilanza prudenziale sul sottogruppo italiano.
Estensione a livello del vertice
Il comma 2 estende l'applicazione dei principi e dei metodi del codice a livello della controllante di Stato terzo. La controllante extra-UE diviene cosi soggetto di vigilanza italiana, sia pure indiretto, attraverso l'imposizione di obblighi informativi e di solvibilita che si trasmettono dalla societa italiana controllata. La logica e di vigilanza estesa alla casa madre, indispensabile per cogliere il rischio sistemico di gruppo che altrimenti sfuggirebbe alla vigilanza italiana.
L'equiparazione ad impresa italiana
Il comma 3 e la chiave operativa. Ai soli fini del calcolo della solvibilita di gruppo, la controllante extra-UE e considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana, soggetta alle condizioni degli artt. 44-ter, 44-quater e 44-quinquies (fondi propri ammissibili per il SCR) e all'art. 216-quinquies (SCR consolidato di gruppo). La controllante extra-UE deve cioe contribuire al consolidamento prudenziale italiano con dati e capitale calcolati secondo Solvency II, anche se non e direttamente soggetta a tale disciplina nel proprio ordinamento.
La soluzione strutturale
Il comma 4 attribuisce a IVASS, previa consultazione delle altre autorita di vigilanza, un potere strutturale: imporre la costituzione di una societa di partecipazione assicurativa o di una societa di partecipazione finanziaria mista con sede legale in UE, a cui applicare integralmente le disposizioni del codice. E rimedio drastico che riporta il vertice di gruppo all'interno del perimetro UE di vigilanza, garantendo l'effettivita degli strumenti prudenziali. Si applica nei casi piu gravi di mancata cooperazione delle autorita dello Stato terzo o di rischi sistemici per il mercato italiano.
Profili applicativi e impatti operativi
L'applicazione integrale del regime di gruppo italiano comporta significativi oneri organizzativi per gruppi con vertice extra-UE: estensione del reporting consolidato secondo le regole Solvency II, applicazione del processo ORSA di gruppo, costituzione di un sistema di governance di gruppo armonizzato. L'imposizione di una sub-holding UE ex comma 4 e misura particolarmente onerosa, che comporta riorganizzazione societaria del gruppo e ridislocazione delle decisioni strategiche. La giurisprudenza amministrativa ha ammesso il sindacato di legittimita su tale imposizione, focalizzandosi sulla proporzionalita della misura rispetto agli obiettivi di tutela degli assicurati italiani e sulla congruita della motivazione tecnica del provvedimento di IVASS.
Casi pratici
Caso 1: Sottogruppo italiano con vertice non equivalente
Caso 2: Imposizione di sub-holding UE
Domande frequenti
Cosa succede se non sussiste equivalenza del regime extra-UE?
IVASS applica integralmente alle imprese italiane gli strumenti di vigilanza di gruppo del codice, con esclusione del regime di solvibilita con gestione centralizzata del rischio.
La controllante extra-UE entra direttamente sotto vigilanza italiana?
I principi e i metodi del codice si applicano a livello della controllante extra-UE. Ai soli fini del calcolo della solvibilita di gruppo, e equiparata a impresa italiana.
IVASS puo imporre la costituzione di una sub-holding UE?
Si. Il comma 4 ammette, previa consultazione delle altre autorita, la costituzione di una societa di partecipazione assicurativa o finanziaria mista con sede in UE soggetta al codice.
Vedi anche