Testo dell'articoloVigente
Art. 215-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Operazioni infragruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l'impresa di partecipazione assicurativa mista.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell'ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al comma 1, secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. L'IVASS verifica l'idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.
3. L'IVASS esercita la vigilanza sulle operazioni di cui al comma 1 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo e per la solvibilità delle imprese di assicurazione o riassicurazione del gruppo, o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione coinvolte.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Le operazioni infragruppo: nozione e rilievo prudenziale
L'art. 215-quinquies cod. ass. attribuisce a IVASS la vigilanza specifica sulle operazioni infragruppo. La nozione e' definita dall'art. 217, lett. e), come qualsiasi operazione mediante la quale un'impresa di assicurazione o riassicurazione si basa, direttamente o indirettamente, su altre imprese dello stesso gruppo o su soggetti collegati per l'adempimento di un obbligo. Comprende finanziamenti, garanzie, riassicurazioni interne, ripartizione di costi, trasferimenti di portafoglio, distribuzioni di dividendi straordinari.
Perche serve una vigilanza specifica
Le operazioni infragruppo non avvengono in mercato concorrenziale e possono nascondere trasferimenti di valore sfavorevoli a una entita per beneficio del gruppo. Il rischio principale e' che gli assicurati di una controllata si trovino di fatto a finanziare passivita di altre entita o ad esporsi a rischi non remunerati dal premio pagato. Il comma 3 fissa il duplice obiettivo della vigilanza: evitare effetti negativi sulla solvibilita di gruppo e delle singole imprese, ed evitare pregiudizio agli assicurati.
Gli obblighi organizzativi delle imprese
Il comma 2 impone alle imprese, nell'ambito del sistema di governo societario, di dotarsi di meccanismi di segnalazione e contabili che consentano accertamento, quantificazione, monitoraggio e controllo delle operazioni infragruppo. E' presidio organizzativo coerente con l'art. 30 cod. ass. e con il regolamento IVASS 38/2018. La capogruppo può fornire indicazioni, ma la responsabilita del presidio resta a ciascuna impresa, secondo il principio della doppia accountability gia richiamato dall'art. 215-bis.
Estensione all'impresa di partecipazione assicurativa mista
Il comma 1 estende la vigilanza alle operazioni con l'impresa di partecipazione assicurativa mista (mixed activity insurance holding), figura definita dall'art. 217, lett. c-bis). E' impresa controllante che non e' impresa assicurativa, finanziaria mista, riassicurativa o di partecipazione finanziaria, ma che ha tra le controllate almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione. La norma chiude un potenziale spazio di elusione: anche quando il gruppo non e' integralmente assicurativo, le operazioni con la controllante mista restano nel perimetro di vigilanza per le componenti che possono incidere sull'impresa assicurativa.
Profili applicativi e collegamento con il calcolo della solvibilita
Le operazioni infragruppo sono fonte rilevante di rettifiche nel calcolo della solvibilita consolidata. Il regolamento IVASS 25/2016 prevede l'eliminazione della creazione infragruppo di capitale: i fondi propri generati attraverso operazioni interne (es. emissione di strumenti subordinati sottoscritti da consorelle) non possono essere computati a livello consolidato per evitare doppi conteggi. Anche la riassicurazione infragruppo, pur lecita, non può generare benefici di diversificazione fittizi nel SCR di gruppo. La trasparenza delle operazioni infragruppo e' quindi precondizione tecnica per l'accuratezza del calcolo consolidato e per l'efficacia della vigilanza prudenziale Solvency II.
Casi pratici
Caso 1: Riassicurazione infragruppo a condizioni di mercato
Caso 2: Dividendo straordinario sotto osservazione
Domande frequenti
Cosa rientra nelle operazioni infragruppo?
Finanziamenti, garanzie, riassicurazioni interne, ripartizione di costi, trasferimenti di portafoglio, dividendi straordinari, ogni operazione su cui l'impresa si basa per adempimenti verso terzi.
Perche queste operazioni richiedono vigilanza specifica?
Non avvengono in mercato concorrenziale e possono determinare trasferimenti di valore a danno della solvibilita di una singola impresa e degli interessi dei suoi assicurati.
I controlli interni vanno costruiti dalle controllate o dalla capogruppo?
Da ciascuna impresa, nell'ambito del proprio sistema di governo. La capogruppo puo' fornire indicazioni, ma la responsabilita organizzativa resta della singola controllata.