Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 214 D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza ispettiva)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni relative alla vigilanza sul gruppo di cui al presente Titolo l'IVASS può effettuare ispezioni direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le società del gruppo.

2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo.

3. Se, in casi specifici, l'IVASS intende verificare le informazioni relative ad una società appartenente ad un gruppo e avente sede in un altro Stato membro, chiede alle autorità di vigilanza dell'altro Stato membro di effettuare detta verifica. Le autorità che ricevono la richiesta vi danno seguito nell'ambito delle loro competenze, procedendo direttamente alla verifica o consentendo all'IVASS di effettuarla. L'IVASS, nel caso in cui non proceda direttamente alla verifica delle informazioni, può chiedere all'Autorità di vigilanza dell'altro Stato membro di prendere parte all'attività ispettiva. L'IVASS è informata delle misure adottate.

4. Qualora nei casi di cui al comma 3 l'IVASS abbia richiesto ad un'altra autorità di vigilanza di effettuare una verifica e a tale richiesta non sia stato dato seguito entro due settimane o se non possa di fatto esercitare il diritto di partecipare all'attività ispettiva, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

5. Nei confronti delle società controllate di cui all'articolo 210-ter, comma 2, e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all'IVASS i poteri previsti dall'articolo 71.

))

In sintesi

  • IVASS puo effettuare ispezioni presso le societa del gruppo direttamente o tramite soggetti incaricati.
  • Per societa diverse da quelle assicurative l'ispezione e limitata alla verifica dei dati utili per la vigilanza.
  • Per societa in altri Stati membri IVASS chiede all'autorita locale di effettuare o consentire la verifica.
  • In caso di silenzio dell'autorita estera oltre due settimane IVASS puo rinviare la questione all'AEAP.
Indice dei contenuti

La vigilanza ispettiva come complemento di quella informativa

L'art. 214 cod. ass. completa la diade della vigilanza di gruppo introdotta dall'art. 213. Mentre la vigilanza informativa opera off-site sulla base di flussi documentali, la vigilanza ispettiva e on-site: IVASS o soggetti da essa incaricati entrano fisicamente nei locali delle societa del gruppo per verificare la corrispondenza tra dati trasmessi e realta sostanziale. E strumento essenziale di vigilanza: senza riscontro ispettivo i dati di reporting potrebbero essere alterati senza che IVASS abbia mezzi per rilevarlo.

L'ambito soggettivo

Il comma 1 prevede ispezioni presso le societa del gruppo, direttamente o tramite soggetti incaricati. La formula soggetti incaricati richiama la possibilita per IVASS di delegare attivita ispettive ad esperti esterni (attuari, revisori, periti tecnologici) quando le competenze interne non sono sufficienti. Il comma 2 precisa pero che, per societa diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione, gli accertamenti sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per la vigilanza di gruppo. Per veicoli non assicurativi IVASS non puo entrare nel merito gestionale.

La via cross-border

Il comma 3 disciplina l'ipotesi di ispezione su societa con sede in altro Stato membro: IVASS chiede alle autorita di vigilanza locali di effettuare la verifica. Le autorita richieste possono procedere direttamente, consentire a IVASS di partecipare, o autorizzare IVASS a effettuare la verifica. Il comma 4 prevede un'ipotesi residuale: se entro due settimane non si da seguito alla richiesta, o se non e materialmente possibile esercitare il diritto di partecipare, IVASS puo rinviare la questione all'AEAP ex art. 19 reg. UE 1094/2010 e chiederne l'assistenza.

Poteri rafforzati sulle controllate del gruppo

Il comma 5 conferisce a IVASS poteri rafforzati nei confronti delle societa controllate ex art. 210-ter comma 2 e dei titolari di partecipazioni qualificate nelle medesime. Si applicano i poteri previsti dall'art. 71 cod. ass.: ispezione, sospensione del diritto di voto, divieto di operazioni straordinarie, richiesta di scioglimento del rapporto fiduciario. E corredo sanzionatorio robusto che evita situazioni in cui titolari di partecipazioni controllanti possano sottrarsi alla vigilanza di gruppo. Cross-reference operative: art. 71 (interventi su partecipazioni qualificate), art. 189 (poteri di indagine), art. 207-bis (cooperazione vigilanza), art. 306 (sanzioni per ostacolo all'attivita ispettiva).

Modalita di svolgimento delle ispezioni

Sul piano operativo le ispezioni di gruppo seguono uno schema procedurale strutturato. Si apre con la notifica formale alla societa ispezionata, indicazione dell'oggetto e della durata prevista, designazione del responsabile di vigilanza. Segue la fase di on-site con esame documentale, interviste agli esponenti aziendali, verifiche su sistemi informativi e processi. Si chiude con la redazione del rapporto ispettivo, comunicato all'impresa con possibilita di osservazioni in contraddittorio entro un termine fissato. Le risultanze possono attivare procedimenti sanzionatori (Titolo XVIII), misure di intervento (Titoli IX e XIII), modifiche del piano di vigilanza prudenziale. L'ostacolo all'attivita ispettiva configura fattispecie autonoma ex art. 306 cod. ass. con sanzioni amministrative pesanti, oltre alle responsabilita penali ex art. 328 c.p. quando integrato il rifiuto di atti d'ufficio.

Casi pratici

Caso 1: Ispezione presso societa strumentale italiana

Caso 2: Verifica cross-border con assistenza AEAP

Domande frequenti

IVASS puo ispezionare societa non assicurative del gruppo?

Si, ma con limiti. Gli accertamenti su societa diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e informazioni utili per la vigilanza di gruppo, senza entrare nel merito gestionale.

Come si svolge un'ispezione cross-border?

IVASS chiede all'autorita di vigilanza dell'altro Stato membro di effettuare la verifica. Questa puo procedere direttamente, consentire a IVASS di partecipare o autorizzare IVASS a effettuare la verifica.

Cosa accade in caso di silenzio dell'autorita estera?

Se entro due settimane non si da seguito alla richiesta o non e possibile partecipare alla verifica, IVASS puo rinviare la questione all'AEAP ex art. 19 reg. UE 1094/2010 e chiederne l'assistenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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