- IVASS puo escludere dalla vigilanza di gruppo una societa con sede in Stato terzo se sussistono ostacoli giuridici al trasferimento di informazioni.
- Puo escludere anche una societa con interesse trascurabile rispetto alle finalita della vigilanza di gruppo.
- Societa singolarmente trascurabili vanno incluse se complessivamente non lo sono.
- L'esclusione di un'impresa di assicurazione richiede consultazione preventiva delle altre autorita.
Testo dell'articoloVigente
Art. 210-quater D.Lgs. 209/2005 — (Esclusione dall’area di vigilanza sul gruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216-sexies, comma 1, lettera f), l'IVASS può escludere dall'area della vigilanza di gruppo di cui all'articolo 210 la società con sede legale in uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.
2. L'IVASS può escludere una società del gruppo dall'area della vigilanza di gruppo quando presenta un interesse trascurabile rispetto alle finalità della vigilanza sul gruppo oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare tale società rispetto a detti obiettivi.
3. Le società dello stesso gruppo, che considerate individualmente potrebbero essere escluse ai sensi del comma 2, in quanto presentano un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo, devono essere comunque incluse se, collettivamente considerate, presentano un interesse non trascurabile.
4. Ai fini dell'esclusione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi del comma 2, l'IVASS consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione.
5. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o riassicurazione sia stata esclusa dalla vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 2, l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui tale impresa è situata può chiedere all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell'impresa interessata.
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Commento
L'esclusione come strumento di proporzionalita
L'art. 210-quater cod. ass. introduce un meccanismo di flessibilita nel perimetro della vigilanza di gruppo. La regola generale dell'art. 210 e ampia: ogni impresa o societa funzionalmente collegata alla capogruppo italiana ricade nella vigilanza. Ma l'applicazione rigorosa di questo principio creerebbe oneri sproporzionati: estendere il consolidamento prudenziale a societa di scarsa rilevanza o residenti in giurisdizioni che impediscono il flusso informativo significherebbe sprecare risorse di vigilanza senza vantaggi prudenziali apprezzabili.
Gli ostacoli giuridici negli Stati terzi
Il comma 1 (fatta salva la disciplina dell'art. 216-sexies comma 1 lettera f, in tema di equivalenza prudenziale dei Paesi terzi) consente l'esclusione delle societa con sede in Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie. E previsione realista: alcuni Paesi prevedono segreti commerciali, bancari o fiscali che impediscono la trasmissione transfrontaliera di dati prudenziali a vigilanti esteri. Includere queste societa nel perimetro consolidato renderebbe il calcolo del SCR di gruppo strutturalmente incompleto, falsando le valutazioni prudenziali.
Il criterio della trascurabilita
I commi 2 e 3 introducono un criterio quantitativo-qualitativo. Una societa puo essere esclusa quando presenta interesse trascurabile rispetto alle finalita della vigilanza di gruppo o quando inopportuno o fuorviante considerarla. La trascurabilita va valutata in base a indicatori quantitativi (attivo, premi, capitale assorbito) e qualitativi (natura dell'attivita, esposizione al rischio). Il comma 3 introduce una clausola antielusione: societa singolarmente trascurabili vanno comunque incluse se collettivamente considerate hanno rilevanza non trascurabile. Evita la frammentazione artificiosa di attivita rilevanti in piu veicoli sotto-soglia.
Procedura e cooperazione
Il comma 4 impone a IVASS, prima di escludere un'impresa di assicurazione o riassicurazione ex comma 2, di consultare le altre autorita di vigilanza interessate. E garanzia di leale cooperazione nell'ambito del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria. Il comma 5 chiude con un meccanismo correttivo: anche dopo l'esclusione di un'impresa, l'autorita di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede puo chiedere all'ultima controllante italiana informazioni utili per la vigilanza dell'impresa interessata. L'esclusione dal consolidamento non sopprime gli interessi prudenziali nazionali.
Effetti dell'esclusione e revoca
L'esclusione dall'area di vigilanza di gruppo non e definitiva: e provvedimento revocabile in qualsiasi momento se vengono meno i presupposti. Tipicamente la revoca interviene quando l'ostacolo giuridico del Paese terzo viene rimosso (es. firma di accordo bilaterale sullo scambio informativo prudenziale) o quando la societa esclusa per trascurabilita aumenta di rilevanza superando le soglie. L'esclusione produce effetti tecnici precisi sul calcolo della solvibilita di gruppo: la societa esclusa non contribuisce al calcolo consolidato ne con il proprio capitale ne con il proprio SCR, ma la partecipazione della capogruppo viene comunque valorizzata secondo i criteri di Solvency II per la valutazione di attivi e passivi. La trasparenza decisionale e garantita dal reporting agli altri membri del Collegio e dalla motivazione dei provvedimenti, impugnabili davanti al TAR Lazio.
Casi pratici
Caso 1: Esclusione di societa in Paese con segreto bancario stretto
Caso 2: Inclusione di tre societa singolarmente trascurabili
Domande frequenti
Quando IVASS puo escludere una societa di Stato terzo dalla vigilanza?
Quando esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie. Tipicamente segreti commerciali, bancari o fiscali del Paese che impediscono la trasmissione transfrontaliera di dati prudenziali.
Cosa significa interesse trascurabile?
Rilevanza minima rispetto alle finalita della vigilanza di gruppo, valutata in base a indicatori quantitativi (attivo, premi, capitale) e qualitativi (natura dell'attivita, esposizione al rischio).
Si applica la clausola antielusione?
Si. Societa singolarmente trascurabili vanno incluse se collettivamente considerate presentano rilevanza non trascurabile. Evita la frammentazione artificiosa di attivita in piu veicoli sotto-soglia.
Vedi anche