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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP le informazioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme di collaborazione.
  • Puo richiedere la creazione di piattaforme con altre autorita di vigilanza UE o aderire a piattaforme esistenti.
  • Le piattaforme sono strumento di scambio rafforzato su attivita cross-border rilevanti.
  • L'AEAP coordina le piattaforme nell'ambito del proprio mandato regolamentare.

Testo dell'articoloVigente

Art. 208-quater D.Lgs. 209/2005 — (Piattaforme di collaborazione costituite dall’AEAP)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.

2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti))

Commento

Le piattaforme AEAP come strumento innovativo

L'art. 208-quater cod. ass. recepisce una delle novita introdotte dal regolamento (UE) 2019/2175 di revisione del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria. Le piattaforme di collaborazione (collaboration platforms) sono strumenti operativi attivati dall'AEAP per intensificare lo scambio informativo e il coordinamento delle attivita di vigilanza in casi specifici, particolarmente quando un'impresa svolge attivita transfrontaliera significativa, complessa o problematica.

L'obbligo di tempestiva alimentazione

Il comma 1 impone a IVASS di fornire all'AEAP, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per il corretto funzionamento delle piattaforme. La tempestivita non e clausola di stile: le piattaforme sono attivate in genere su situazioni in cui la sincronizzazione informativa e cruciale (es. compagnia che opera in libera prestazione di servizi in piu Stati con segnali di stress finanziario, oppure forte concentrazione di sinistri in uno Stato diverso da quello d'origine). Senza dati aggiornati le piattaforme si svuotano di utilita operativa.

Iniziativa di IVASS

Il comma 2 attribuisce a IVASS il potere di iniziativa: puo richiedere la creazione di una piattaforma con altre autorita di vigilanza UE oppure aderire a piattaforme gia costituite. E previsione che riflette il ruolo proattivo dell'autorita nazionale, che puo proporre l'attivazione quando rileva fenomeni di vigilanza che superano la capacita coordinativa ordinaria del Collegio o degli scambi bilaterali. Casi tipici: compagnie con elevato cross-border tramite digital insurance, fenomeni di insurtech con modelli di business innovativi che richiedono coordinamento multi-autorita.

Differenze rispetto al Collegio

Le piattaforme si distinguono dai Collegi delle autorita di vigilanza ex art. 206-bis. Il Collegio e struttura permanente legata al gruppo assicurativo; la piattaforma e ad hoc, attivabile per situazioni specifiche di vigilanza cross-border anche su singole imprese non appartenenti a gruppi. Il Collegio ha composizione predeterminata; la piattaforma e a geometria variabile. Il Collegio decide su materie tassative; la piattaforma opera in modo flessibile su materie definite caso per caso. Sono strumenti complementari per il rafforzamento della vigilanza europea.

Casi tipici di attivazione

L'esperienza applicativa post 2019/2175 mostra che le piattaforme AEAP sono attivate prevalentemente in tre scenari. Primo: compagnie che operano massivamente in libera prestazione di servizi in molti Stati con concentrazione di reclami in uno Stato diverso da quello d'origine. Secondo: situazioni di stress finanziario di compagnie cross-border, dove la coordinazione tra autorita serve a evitare misure disordinate. Terzo: insurtech con modelli di business innovativi (peer to peer insurance, parametric, on-demand) che richiedono valutazioni regolatorie coordinate. AEAP pubblica periodicamente report sulle piattaforme attive in forma aggregata, garantendo trasparenza istituzionale senza compromettere la riservatezza delle singole vicende vigilanza.

Casi pratici

Caso 1: Piattaforma su compagnia digital in libera prestazione di servizi

Caso 2: Adesione a piattaforma esistente

Domande frequenti

Cosa sono le piattaforme di collaborazione AEAP?

Strumenti operativi attivati dall'AEAP per intensificare scambio informativo e coordinamento della vigilanza su attivita cross-border significative o problematiche. Introdotte dal regolamento UE 2019/2175 di revisione del SEVIF.

Sono uguali ai Collegi delle autorita di vigilanza?

No. I Collegi sono strutture permanenti legate a un gruppo assicurativo, le piattaforme sono ad hoc per situazioni specifiche di vigilanza cross-border anche su singole imprese non in gruppo.

IVASS puo richiedere la creazione di una piattaforma?

Si. Il comma 2 attribuisce a IVASS il potere di richiedere la costituzione di una piattaforma con altre autorita UE o di aderire a piattaforme esistenti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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