- La vigilanza di gruppo si applica a imprese assicurative italiane controllanti o partecipanti in altre imprese.
- Si estende a imprese controllate da holding assicurative o finanziarie miste italiane o di altri Stati membri.
- IVASS esercita la vigilanza a livello dell'ultima societa controllante italiana ex Titolo XV.
- In assenza di controllante italiana, IVASS determina le modalita di vigilanza con regolamento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 210 D.Lgs. 209/2005 — (Vigilanza sul gruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. 1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento: a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo; b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro; c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo; d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa mista; e) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una società strumentale; f) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima società controllante italiana ai sensi del comma 2, l'IVASS determina le modalità applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l'individuazione della società responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in luogo della ultima società controllante italiana.
4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione del presente codice continuano ad applicarsi alle stesse.
5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.
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Commento
L'ambito soggettivo della vigilanza di gruppo
L'art. 210 cod. ass. e norma cardine del Titolo XV: definisce a quali soggetti si applica la vigilanza di gruppo Solvency II. Il comma 1 elenca sei fattispecie alternative. Lettera a): imprese italiane controllanti o partecipanti in almeno un'altra impresa di assicurazione o riassicurazione, anche extra-UE. Lettera b): imprese italiane controllate da holding assicurativa o finanziaria mista con sede italiana o UE. Lettera c): imprese italiane controllate da holding o impresa extra-UE. Lettera d): imprese italiane controllate da societa di partecipazione assicurativa mista. Lettera e): imprese italiane che controllano una societa strumentale. Lettera f): imprese italiane soggette a direzione unitaria ex art. 96 cod. ass.
L'ultima societa controllante italiana
Il comma 2 fissa un principio strutturale: IVASS esercita la vigilanza di gruppo a livello dell'ultima societa controllante italiana. Significa il livello piu alto della catena di controllo che mantiene sede legale in Italia, sia essa impresa assicurativa, holding assicurativa o holding finanziaria mista. Il concetto di ultima e relativo alla giurisdizione italiana: se il gruppo ha una holding ultima francese, IVASS vigila solo fino al livello italiano piu alto, e oltre opera la vigilanza francese coordinata nel Collegio ex art. 206-bis.
Assenza di controllante italiana
Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui non sussiste ultima societa controllante italiana ex comma 2. E caso ricorrente per gruppi globali con vertice estero ma con imprese assicurative in Italia. Fatta salva la disciplina dell'art. 220-octies comma 4 (vigilanza su gruppi extra-UE), IVASS determina con propri provvedimenti le modalita applicative della vigilanza di gruppo, inclusa l'individuazione della societa rilevante a fini di vigilanza. Il margine di discrezionalita riflette la varieta delle situazioni concrete.
Coordinate sistematiche
Il quadro va letto in coordinato con il regolamento IVASS che disciplina la vigilanza di gruppo. Il regolamento specifica criteri quantitativi e qualitativi per identificare le ipotesi di applicazione, soglie di esclusione per partecipazioni minime, modalita operative del calcolo di solvibilita consolidata, regole sui flussi informativi richiesti alla capogruppo. Cross-reference operativi: art. 210-ter (albo capogruppo), art. 210-quater (esclusioni), art. 213 (vigilanza informativa), art. 214 (vigilanza ispettiva).
Logica prudenziale della vigilanza consolidata
La ragione di fondo della vigilanza di gruppo e impedire che la struttura di gruppo serva a eludere i requisiti prudenziali della singola impresa. Tre rischi tipici giustificano l'approccio consolidato. Doppia computazione del capitale: una controllata puo essere capitalizzata con risorse che la controllante computa nuovamente come proprie, gonfiando artificiosamente la solvibilita aggregata. Contagio infragruppo: difficolta finanziarie di una controllata possono trasferirsi alla controllante via partecipazioni, garanzie, finanziamenti intragruppo, indebolendo l'intero gruppo. Concentrazione dei rischi: il gruppo nel suo insieme puo accumulare esposizioni verso singole controparti che individualmente sembrano contenute. La vigilanza ex Titolo XV neutralizza questi rischi con il calcolo consolidato del SCR, il monitoraggio della concentrazione e delle operazioni infragruppo.
Casi pratici
Caso 1: Gruppo italiano con controllate UE
Caso 2: Gruppo a vertice extra-UE
Domande frequenti
Quando si applica la vigilanza di gruppo?
Quando un'impresa italiana e controllante o partecipante in altre imprese assicurative, oppure controllata da holding assicurativa, finanziaria mista o impresa estera, oppure soggetta a direzione unitaria ex art. 96 cod. ass.
Cosa significa ultima societa controllante italiana?
Il livello piu alto della catena di controllo che mantiene sede legale in Italia, sia essa impresa di assicurazione, holding assicurativa pura o holding finanziaria mista. E il livello a cui IVASS esercita la vigilanza di gruppo.
Cosa accade se la capogruppo e estera?
Se non vi e ultima controllante italiana, IVASS determina con regolamento le modalita applicative della vigilanza, individuando la societa rilevante per la vigilanza in Italia, fatta salva la disciplina specifica dei gruppi extra-UE ex art. 220-octies.
Vedi anche