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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS puo escludere l'applicazione di disposizioni del Titolo XV quando la capogruppo e parte di un conglomerato finanziario.
  • Le esclusioni si applicano in particolare a concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo.
  • IVASS informa l'ABE e l'AEAP delle decisioni di esclusione adottate.
  • Per le holding finanziarie miste alcune competenze sono esercitate da IVASS d'intesa con Banca d'Italia.

Testo dell'articoloVigente

Art. 210-bis D.Lgs. 209/2005 — (Altre disposizioni applicabili)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 .

2. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista in quanto soggetta a disposizioni di vigilanza equivalenti, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio.

3. L'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, informa l'ABE e l'AEAP, delle decisioni adottate a norma dei commi 1 e 2.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 210-ter, comma 7, 212-bis, comma 1, lettera c), si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 . I provvedimenti di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81, commi 2 e 3, l'approvazione di cui all'articolo 196, l'autorizzazione di cui all'articolo 68 e la decadenza di cui all'articolo 76 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.

5. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nonché le misure di cui all'articolo 220-novies, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.

))

Commento

Il coordinamento con la vigilanza sul conglomerato finanziario

L'art. 210-bis cod. ass. risolve un problema di sovrapposizione regolatoria. Quando un gruppo assicurativo e parte di un conglomerato finanziario disciplinato dal d.lgs. 30 maggio 2005 n. 142 (recepimento direttiva 2002/87/CE), il gruppo e soggetto a vigilanza supplementare di conglomerato, in aggiunta alla vigilanza di gruppo Solvency II. Senza una clausola di coordinamento, alcuni controlli verrebbero duplicati: la stessa concentrazione di rischi sarebbe valutata due volte, con calibrazioni potenzialmente diverse.

Il potere di esclusione di IVASS

Il comma 1 attribuisce a IVASS un potere di esclusione con provvedimenti generali o specifici, su talune disposizioni del Titolo XV. Le materie tipiche sono concentrazione dei rischi (art. 215-ter) e operazioni infragruppo (art. 215). La logica e evitare doppia regolazione quando l'ultima societa controllante e impresa assicurativa, holding assicurativa o holding finanziaria mista gia soggetta alla vigilanza sul conglomerato finanziario ex d.lgs. 142/2005. Il comma 2 estende il potere alle societa di partecipazione finanziaria mista quando sussiste vigilanza basata sul rischio equivalente.

Il reporting europeo

Il comma 3 impone a IVASS, come autorita di vigilanza sul gruppo, di informare ABE (Autorita bancaria europea) e AEAP delle decisioni adottate ai sensi dei commi 1 e 2. La doppia comunicazione (ABE e AEAP) riflette la natura ibrida del conglomerato finanziario, che incrocia componenti bancarie e assicurative. La trasparenza consente alle autorita europee di monitorare l'uso del potere di esclusione e di promuovere applicazioni convergenti tra Stati membri.

L'intesa con Banca d'Italia

Il comma 4 disciplina l'ipotesi specifica delle holding finanziarie miste in cui il settore di maggiori dimensioni nel conglomerato e quello assicurativo (calcolato ex d.lgs. 142/2005). In tal caso si applicano gli artt. 210-ter comma 7 (albo capogruppo) e 212-bis comma 1 lettera c) (valutazione governance). Una serie di provvedimenti puntuali (autorizzazione partecipazioni qualificate ex artt. 79 e 81, approvazione modifiche statutarie ex art. 196, autorizzazione fusioni ex art. 68, decadenza dei requisiti ex art. 76) sono adottati d'intesa con Banca d'Italia. Il comma 5 estende il regime ai provvedimenti del Titolo XVI, Capi I, II, IV e VII, e alle misure di intervento sul governo dei gruppi ex art. 220-novies.

Identificazione del settore prevalente

Sul piano applicativo l'identificazione del settore prevalente nel conglomerato segue la metrica del d.lgs. 142/2005 e si basa su indicatori quantitativi quali totale attivo medio e requisito patrimoniale settoriale. Se il settore assicurativo prevale, IVASS assume il ruolo di autorita coordinatrice del conglomerato, in alternativa al ruolo di Banca d'Italia per i conglomerati a prevalenza bancaria. Il principio dell'intesa garantisce che le decisioni puntuali su soggetti vigilati cumulativamente da entrambe le autorita non risultino contraddittorie. La prassi del Comitato per la vigilanza sui conglomerati finanziari ha sviluppato procedure operative dettagliate per la consultazione interna, con tempistiche definite e meccanismi di escalation in caso di disaccordo tra le autorita coinvolte.

Casi pratici

Caso 1: Esclusione di disposizioni infragruppo per conglomerato bancassicurativo

Caso 2: Autorizzazione su modifica statutaria d'intesa con Banca d'Italia

Domande frequenti

Quando IVASS puo escludere disposizioni del Titolo XV?

Quando l'ultima controllante e impresa di assicurazione, holding assicurativa o holding finanziaria mista soggetta a vigilanza supplementare sul conglomerato finanziario ex d.lgs. 142/2005, per evitare duplicazione regolatoria.

Quali materie tipiche sono escluse?

Concentrazione dei rischi (art. 215-ter) e operazioni infragruppo (art. 215), per le quali esiste gia vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario.

Perche serve l'intesa con Banca d'Italia?

Perche le holding finanziarie miste possono avere componenti sia assicurative sia bancarie. L'intesa garantisce coordinamento tra IVASS e Banca d'Italia nelle decisioni puntuali sui requisiti, sulle autorizzazioni e sui provvedimenti di intervento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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