In sintesi
- IVASS comunica alla Commissione e all'AEAP i casi di rifiuto di iscrizione al RUI ex art. 17 comma 2 e art. 19 comma 2.
- Comunica anche i casi di adozione delle misure dell'art. 193 comma 4 sull'inosservanza delle disposizioni.
- La comunicazione include numero e tipo di casi per monitoraggio europeo della convergenza sanzionatoria.
- Il flusso informativo supporta il principio di applicazione uniforme della direttiva Solvency II.
Testo dell'articoloVigente
Art. 208-bis D.Lgs. 209/2005 — (Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di assicurazione)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'IVASS comunica alla Commissione e all'AEAP il numero e il tipo di casi che hanno comportato un rifiuto ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 19, comma 2 e in cui siano state adottate le misure di cui al comma 4 dell'articolo 193.
))
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Commento
Il reporting sui rifiuti di iscrizione e sulle misure di intervento
L'art. 208-bis cod. ass. e norma di reporting verso Commissione UE e AEAP su due fattispecie specifiche di azione vigilante. La logica e dare visibilita europea alle ipotesi in cui le autorita nazionali respingono l'accesso al mercato o adottano misure correttive verso imprese inadempienti. La trasparenza alimenta il monitoraggio della convergenza nelle pratiche di vigilanza, obiettivo strategico del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria.
I rifiuti ex artt. 17 e 19
L'art. 17 comma 2 cod. ass. disciplina i rifiuti dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita assicurativa in libera prestazione di servizi nel territorio italiano da parte di imprese di altri Stati membri. L'art. 19 comma 2 disciplina i rifiuti dell'autorizzazione all'apertura di sedi secondarie in regime di stabilimento da parte di imprese di altri Stati membri. Si tratta di ipotesi delicate, perche il rifiuto incide sul mercato unico e deve fondarsi su motivi obiettivi di pubblico interesse (tutela degli assicurati, ordine pubblico).
Le misure dell'art. 193 comma 4
L'art. 193 cod. ass. disciplina le misure adottate verso imprese di altri Stati membri che, operando in Italia in libera prestazione o stabilimento, violino le disposizioni di interesse generale o di tutela del consumatore. Il comma 4 prevede misure rafforzate (divieto di stipulare nuovi contratti, ordine di cessazione, intervento d'urgenza) quando le inadempienze persistano. La comunicazione ex art. 208-bis serve a tracciare a livello europeo la frequenza e il tipo di queste misure.
Finalita di monitoraggio europeo
Il flusso informativo non e fine a se stesso. Alimenta le analisi periodiche dell'AEAP sull'applicazione uniforme della direttiva Solvency II e della direttiva IDD, in coerenza con il mandato dell'autorita ex art. 30 reg. UE 1094/2010. Permette anche di identificare prassi divergenti tra autorita nazionali (es. soglie diverse per gli interventi di intervento), che possono giustificare orientamenti di convergenza o iniziative regolatorie da parte della Commissione.
La trasparenza come strumento di vigilanza preventiva
La pubblicazione delle decisioni adottate dalle autorita ha anche funzione deterrente verso il mercato. AEAP pubblica annualmente report aggregati sulle misure di intervento adottate dalle autorita nazionali in materia di vigilanza condotta e prudenziale, evidenziando trend di mercato e aree di maggiore criticita. Per il mercato italiano si nota una crescente attenzione alle violazioni in materia di POG, condotta cross-border e digital insurance. La trasparenza aggregata serve anche le imprese, che possono allinearsi alle best practice europee evitando interventi correttivi. Sul piano operativo, IVASS gestisce le comunicazioni ex art. 208-bis attraverso il canale dedicato AEAP, con frequenza minimo annuale e tempistiche di trasmissione coerenti con il calendario di reporting europeo.
Casi pratici
Caso 1: Rifiuto a impresa estera in libera prestazione di servizi
Caso 2: Misura di intervento verso compagnia tedesca inadempiente
Domande frequenti
Quali rifiuti vanno comunicati alla Commissione?
I rifiuti ex art. 17 comma 2 (libera prestazione di servizi) e art. 19 comma 2 (sedi secondarie in regime di stabilimento) verso imprese di altri Stati membri.
Cosa sono le misure dell'art. 193 comma 4?
Misure rafforzate verso imprese UE inadempienti operanti in Italia: divieto di stipulare nuovi contratti, ordine di cessazione, intervento d'urgenza in caso di persistente violazione delle norme di tutela del consumatore.
Perche e importante questo reporting?
Alimenta il monitoraggio AEAP sulla convergenza nelle pratiche di vigilanza, identifica prassi divergenti tra autorita e supporta iniziative di armonizzazione regolatoria europea.
Vedi anche