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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS comunica alla Commissione, all'AEAP e alle autorita europee ogni autorizzazione a imprese controllate da entita di Stati terzi.
  • Comunica anche le autorizzazioni all'acquisizione di partecipazioni di controllo da parte di imprese extra-UE.
  • Il flusso informativo include la struttura specifica dei rapporti di controllo per imprese di Stati terzi.
  • IVASS segnala difficolta generali incontrate da imprese italiane nell'accesso a Stati terzi.

Testo dell'articoloVigente

Art. 208 D.Lgs. 209/2005 — Comunicazioni alla Commissione europea e all’AEAP e alle autorità di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. 1. L'IVASS comunica alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri: a) ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo; b) ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

1-bis. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo è specificamente indicata nella comunicazione che l'IVASS invia alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

2. L'IVASS informa la Commissione europea e l'AEAP delle difficoltà di carattere generale eventualmente incontrate dalle imprese e dagli intermediari, anche a titolo accessorio, aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attività in regime di stabilimento in uno Stato terzo. 45

Commento

La vigilanza sulle catene di controllo extra-UE

L'art. 208 cod. ass. e norma di trasparenza istituzionale verso le istituzioni europee. La sua funzione e duplice: alimentare il monitoraggio della Commissione e dell'AEAP sulle dinamiche di ingresso di capitali extra-UE nel mercato assicurativo europeo, e consentire alla Commissione di valutare l'equivalenza prudenziale e di reciprocita degli ordinamenti dei Paesi terzi ex art. 200 cod. ass. e art. 260 della direttiva Solvency II.

Le due fattispecie di comunicazione

Il comma 1 obbliga IVASS a comunicare due fattispecie alternative. Lettera a): ogni autorizzazione all'esercizio rilasciata a impresa di assicurazione o riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese aventi sede legale in uno Stato terzo. Lettera b): ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di Stati terzi, di partecipazioni di controllo in imprese italiane. Il perimetro e ampio: copre sia il greenfield (nuove autorizzazioni) sia il brownfield (acquisizioni di realta esistenti).

La trasparenza della struttura di controllo

Il comma 1-bis impone una precisazione qualitativa: nei casi di lettera a) la comunicazione deve indicare specificamente la struttura dei rapporti di controllo. E previsione che risponde alle preoccupazioni di trasparenza beneficiari effettivi, in linea con la direttiva antiriciclaggio (UE) 2015/849 e con la disciplina FATF. Per gruppi con catene di controllo articolate in piu Stati terzi, la trasparenza serve a valutare l'effettiva sostenibilita prudenziale e a verificare l'assenza di schermi societari.

Difficolta di accesso reciproco

Il comma 2 introduce una clausola di reciprocita: IVASS informa Commissione e AEAP delle difficolta generali incontrate da imprese italiane (e dai loro intermediari, anche a titolo accessorio) nell'accesso e nell'esercizio dell'attivita in regime di stabilimento in Stati terzi. E la base informativa per le valutazioni di reciprocita ex art. 260 direttiva 2009/138/CE, che possono portare la Commissione ad attivare meccanismi di pressione politica e diplomatica verso ordinamenti che pongono barriere ingiustificate alle imprese europee.

Equivalenza prudenziale e Stati terzi

Sul piano sistematico le comunicazioni dell'art. 208 si collegano alla disciplina dell'equivalenza prudenziale ex artt. 200-204 cod. ass. La Commissione, su proposta dell'AEAP, puo riconoscere l'equivalenza del regime prudenziale di uno Stato terzo, con effetti rilevanti sulla vigilanza di gruppi a vertice extra-UE: tipicamente esenzione dal calcolo consolidato del SCR a livello UE per la parte extra-UE, applicazione del regime prudenziale dello Stato terzo. L'equivalenza e gia stata riconosciuta per Svizzera, Bermuda, Giappone, USA (per riassicurazione), Australia, Brasile, Canada, Messico. Le comunicazioni IVASS ex art. 208 alimentano l'istruttoria per nuove valutazioni di equivalenza e per le revisioni periodiche di quelle gia attive, in coerenza con il principio di reciprocita prudenziale.

Casi pratici

Caso 1: Autorizzazione a impresa italiana controllata da gruppo USA

Caso 2: Segnalazione di difficolta di accesso a Stato terzo

Domande frequenti

Quando IVASS comunica alla Commissione UE?

In due casi: autorizzazione a impresa italiana controllata da entita di Stato terzo, e autorizzazione all'acquisizione di partecipazione di controllo in impresa italiana da parte di entita di Stato terzo.

Cosa significa struttura dei rapporti di controllo?

La descrizione qualitativa della catena societaria che lega l'impresa autorizzata al beneficiario effettivo extra-UE, anche attraverso piu livelli di controllo intermedio. Risponde a esigenze di trasparenza antiriciclaggio.

Perche IVASS segnala le difficolta di accesso a Stati terzi?

Per alimentare le valutazioni di reciprocita ex art. 260 direttiva Solvency II, che possono attivare meccanismi di pressione politica della Commissione verso ordinamenti con barriere ingiustificate.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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