Testo dell'articoloVigente
Art. 213 D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza informativa)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. Le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito della vigilanza sul gruppo, le loro società partecipate o controllate e le loro società partecipanti o controllanti scambiano informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo.
2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette all'IVASS con le modalità e i termini stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza sul gruppo.
3. L'IVASS ha accesso alle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo, indipendentemente dalla natura della società interessata. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 189, comma 1, 190, comma 1.
4. L'IVASS può rivolgersi direttamente alle società del gruppo, anche avvalendosi della collaborazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato in cui ha sede la società interessata, per ottenere le informazioni necessarie soltanto se dette informazioni sono state richieste all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, e la società non le ha trasmesse entro un termine ragionevole.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Lo scambio interno al gruppo
L'art. 213 cod. ass. disciplina la vigilanza informativa di gruppo, prima delle due declinazioni operative (con la vigilanza ispettiva dell'art. 214) attraverso cui IVASS esercita concretamente la propria funzione. Il comma 1 fissa un principio di trasparenza orizzontale interna al gruppo: tutte le persone fisiche e giuridiche del perimetro consolidato, le loro societa partecipate o controllate e le loro partecipanti o controllanti scambiano informazioni pertinenti ai fini della vigilanza di gruppo.
L'obbligo di reporting della capogruppo
Il comma 2 ancora a un soggetto specifico l'obbligo principale di reporting: l'ultima societa controllante italiana ex art. 210 comma 2 trasmette a IVASS, con modalita e termini stabiliti per regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza. Il regolamento IVASS specifica formati, periodicita (annuale per il SFCR di gruppo, trimestrale per dati prudenziali quantitativi), modalita tecniche di trasmissione (XBRL secondo gli standard EIOPA). Il flusso e parallelo a quello individuale ex art. 47-bis cod. ass., ma con focus consolidato.
L'accesso indipendentemente dalla natura societaria
Il comma 3 e norma di particolare rilevanza pratica: IVASS ha accesso alle informazioni pertinenti indipendentemente dalla natura della societa interessata. Significa che IVASS puo richiedere dati anche a societa del gruppo che non sono imprese assicurative ne riassicurative ne holding (es. societa commerciali, immobiliari, di servizi). Si applicano le disposizioni degli artt. 189 comma 1 (poteri di indagine) e 190 comma 1 (obblighi di informativa). La ratio: le esposizioni intragruppo possono passare attraverso societa non finanziarie, e ignorarle creerebbe buchi di vigilanza.
La via diretta in caso di silenzio
Il comma 4 introduce un meccanismo di intervento diretto: IVASS puo rivolgersi direttamente alle societa del gruppo, anche avvalendosi della collaborazione dell'autorita di vigilanza dello Stato di sede, per ottenere informazioni necessarie. La condizione e che le informazioni siano state preventivamente richieste all'ultima controllante e questa non le abbia trasmesse entro un termine ragionevole. E principio di sussidiarieta della via diretta rispetto al canale gerarchico ordinario, ma garanzia che il silenzio della capogruppo non blocchi l'azione vigilante.
Sanzioni in caso di omissione
Sul piano sanzionatorio, l'omissione o il ritardo nella trasmissione dei dati di vigilanza di gruppo da parte della capogruppo o di altre societa del perimetro consolidato configurano violazioni amministrative ex Titolo XVIII cod. ass. Le sanzioni possono arrivare fino a 5 milioni di euro per le persone giuridiche, con possibili misure accessorie (interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni di amministrazione, pubblicazione della sanzione). La gravita e proporzionata al danno arrecato alla vigilanza: omissioni che impediscono il calcolo del SCR consolidato sono trattate con particolare severita. Il principio del ne bis in idem ex art. 50 Carta dei diritti UE impedisce duplicazioni sanzionatorie tra ordinamenti diversi, salvo i casi specifici di violazione di obblighi distinti.
Casi pratici
Caso 1: Reporting trimestrale di gruppo
Caso 2: Richiesta diretta a societa immobiliare del gruppo
Domande frequenti
Chi trasmette i dati di gruppo a IVASS?
L'ultima societa controllante italiana ex art. 210 comma 2, secondo modalita, termini e formati stabiliti da regolamento IVASS, in coerenza con gli standard di reporting EIOPA basati su XBRL.
IVASS puo chiedere dati a societa non assicurative del gruppo?
Si. Il comma 3 prevede l'accesso indipendentemente dalla natura societaria. Si applicano i poteri di indagine ex art. 189 e gli obblighi di informativa ex art. 190.
Cosa accade se la capogruppo non risponde?
IVASS puo rivolgersi direttamente alle societa del gruppo ex comma 4, anche con la collaborazione dell'autorita di vigilanza dello Stato di sede, quando le informazioni richieste alla capogruppo non sono trasmesse entro termine ragionevole.