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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS valuta l'equivalenza dei regimi prudenziali di Stati terzi ai fini della vigilanza sulla solvibilità di gruppo.
  • La valutazione si svolge in conformita e nei limiti delle disposizioni dell'Unione europea.
  • Il giudizio di equivalenza incide sul calcolo consolidato ex artt. 216-sexies e 220-septies.
  • L'equivalenza consente di evitare doppi computi e di riconoscere requisiti patrimoniali esteri.

Testo dell'articoloVigente

Art. 214-ter D.Lgs. 209/2005 — (Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies, comma 1, sono effettuate dall'IVASS in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.

))

Commento

Equivalenza dei regimi extra-UE: il senso della valutazione

L'art. 214-ter cod. ass. radica nell'ordinamento nazionale il meccanismo dell'equivalenza dei regimi prudenziali degli Stati terzi, strumento centrale del sistema Solvency II per evitare che la presenza di controllate extra-UE renda inapplicabile la vigilanza di gruppo o imponga oneri irragionevoli. Quando un regime di Paese terzo e' giudicato equivalente, i suoi requisiti di capitale e di fondi propri possono essere riconosciuti ai fini del calcolo consolidato.

Il ruolo dell'IVASS nel sistema unionale

La valutazione non e' rimessa alla discrezione del legislatore italiano. La direttiva 2009/138/CE, artt. 227 e 260, attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati di equivalenza, supportata dai pareri di EIOPA. L'art. 214-ter impone all'IVASS di operare in conformita e nei limiti delle disposizioni unionali: ne consegue che l'autorita italiana non può qualificare unilateralmente un regime come equivalente, ma applica le determinazioni assunte a livello UE, eventualmente integrandole con valutazioni provvisorie nei casi previsti dagli atti delegati 2015/35.

Effetti pratici sui calcoli di gruppo

Il richiamo agli artt. 216-sexies, lett. e), e 220-septies, comma 1, chiarisce la portata operativa. Per le controllate in Stati terzi equivalenti, ai fini del metodo del bilancio consolidato (metodo 1) IVASS può tener conto del SCR e dei fondi propri calcolati secondo il regime locale, anziche ricalcolare le grandezze secondo Solvency II. Sul piano della vigilanza ex art. 220-septies, la presenza di una capogruppo extra-UE in regime equivalente può giustificare l'esonero dalla vigilanza di sottogruppo italiano, evitando duplicazioni.

Stati riconosciuti come equivalenti

A oggi la Commissione UE ha adottato decisioni di equivalenza piena per Svizzera (vigilanza di gruppo, calcolo della solvibilita, riassicurazione) e di equivalenza provvisoria o temporanea per altri ordinamenti, secondo gli atti delegati 2015/1602, 2015/2290 e successive integrazioni. IVASS pubblica le proprie valutazioni nei provvedimenti applicativi e nel reporting ai college of supervisors. La verifica di permanenza dei requisiti e' continuativa: il venir meno dell'equivalenza determina il rientro nel regime ordinario.

Profili applicativi nei provvedimenti IVASS

IVASS pubblica nel proprio sito istituzionale gli atti applicativi delle decisioni di equivalenza UE, ne aggiorna il novero al variare degli atti delegati e fornisce indicazioni ai gruppi vigilati sulle modalita di applicazione. Per la Svizzera, l'equivalenza piena del regime FINMA ha consentito a numerosi gruppi italiani di mantenere il calcolo locale per le controllate elvetiche senza ricalcolo Solvency II, con benefici operativi rilevanti. Le decisioni di equivalenza temporanea o provvisoria, per loro natura, richiedono monitoraggio continuativo e possono essere oggetto di revisione periodica da parte della Commissione UE su parere di EIOPA, con effetti potenzialmente rilevanti sui calcoli consolidati dei gruppi interessati.

Casi pratici

Caso 1: Controllata svizzera in un gruppo italiano

Caso 2: Capogruppo in Paese non equivalente

Domande frequenti

IVASS puo' decidere autonomamente che un regime extra-UE e' equivalente?

No. La valutazione avviene nei limiti degli atti dell'Unione europea, in particolare delle decisioni della Commissione su parere di EIOPA. IVASS applica e integra ma non sostituisce.

Quali Stati sono attualmente considerati equivalenti per Solvency II?

La Svizzera per equivalenza piena su gruppo, riassicurazione e calcolo della solvibilita. Altri Paesi godono di equivalenze provvisorie o temporanee secondo gli atti delegati UE 2015/1602 e seguenti.

Cosa accade se un regime perde lo status di equivalenza?

La controllata extra-UE rientra nel regime ordinario: il suo apporto al calcolo consolidato viene determinato secondo Solvency II, con possibili effetti significativi sul SCR di gruppo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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